Art. 6. 1. Quando la commissione abbia deliberato di riunirsi in seduta segreta o abbia deciso di coprire col segreto atti, documenti o testimonianze, i componenti della commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto.