Art. 6.
  1.  Quando  la  commissione  abbia deliberato di riunirsi in seduta
segreta o abbia deciso di  coprire  col  segreto  atti,  documenti  o
testimonianze,    i   componenti   della   commissione   parlamentare
d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e  grado
addetti  alla  commissione stessa ed ogni altra persona che collabora
con la commissione o compie o concorre a  compiere  atti  d'inchiesta
oppure  ne  viene  a  conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio,
sono obbligati al segreto.