IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e in particolare gli articoli 10 e 24, nonche' le successive integrazioni e modificazioni del testo unico medesimo, compresi la legge 1 dicembre 1983, n. 651, il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, e la legge 1 marzo 1986, n. 64; Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni, che attribuisce al Ministro compiti di coordinamento degli interventi nelle zone terremotate; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, concernente la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno; Visto l'art. 3, comma 4, della legge 11 aprile 1986, n. 113, concernente il piano straordinario per l'occupazione giovanile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, concernente l'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno; Considerata l'opportunita' di provvedere alla struttura organizzativa occorrente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'espletamento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza; Decreta: Art. 1. Del Gabinetto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fanno parte l'Ufficio affari generali e riservati, l'Ufficio legislativo e l'Ufficio stampa.