Art. 2. Alle esigenze di personale dei predetti uffici si provvede con personale statale e di altre amministrazioni pubbliche o degli organismi dell'intervento straordinario comandato o collocato fuori ruolo nonche' con esperti. Ai relativi oneri, ivi compresi quelli di cui all'articolo 24, comma secondo, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si provvede in conformita' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1987, e dei decreti ministeriali 20 novembre 1987 e 24 novembre 1987. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 5 marzo 1988 Il Presidente: GORIA