Art. 2.
  Alle  esigenze  di  personale  dei  predetti uffici si provvede con
personale statale  e  di  altre  amministrazioni  pubbliche  o  degli
organismi  dell'intervento  straordinario comandato o collocato fuori
ruolo nonche' con esperti.
  Ai  relativi  oneri,  ivi  compresi  quelli di cui all'articolo 24,
comma secondo, del testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218,  si  provvede  in  conformita'  del  decreto  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1987, e dei decreti
ministeriali 20 novembre 1987 e 24 novembre 1987.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 5 marzo 1988
                                                 Il Presidente: GORIA