Art. 2. Per la produzione delle carni da contraddistinguere con il marchio di qualita' "Co.Al.Vi. - Razza Piemontese" sono ammessi bovini di razza Piemontese, nonche' gli incroci derivanti da maschio Piemontese con femmina di altra razza o meticcia, purche' l'animale che ne deriva presenti caratteristiche riconducibili alla razza Piemontese. I bovini devono essere allevati allo stato brado in stalle libere, a stabulazione fissa, esclusivamente sul territorio nazionale e prevalentemente nelle seguenti zone: in Piemonte: nelle province i Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli; in Liguria: nella provincia di Savona.