Art. 2.
  Per  la produzione delle carni da contraddistinguere con il marchio
di qualita' "Co.Al.Vi. - Razza Piemontese"  sono  ammessi  bovini  di
razza Piemontese, nonche' gli incroci derivanti da maschio Piemontese
con femmina di altra razza  o  meticcia,  purche'  l'animale  che  ne
deriva  presenti caratteristiche riconducibili alla razza Piemontese.
  I  bovini devono essere allevati allo stato brado in stalle libere,
a stabulazione  fissa,  esclusivamente  sul  territorio  nazionale  e
prevalentemente nelle seguenti zone:
   in  Piemonte:  nelle province i Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e
Vercelli;
   in Liguria: nella provincia di Savona.