Art. 3. Il "marchio di qualita' Co.Al.Vi. - Razza Piemontese" viene applicato: a) sulle carcasse mediante l'applicazione del marchio "Co.Al.Vi. - Razza Piemontese" in numero minimo di quattro timbrature per mezzena: due sul quarto posteriore e due sul quarto anteriore; b) sui tagli confezionati sotto vuoto con cellofane o altro prodotto trasparente consentito dalla legge, recante la ragione sociale del Consorzio, la categoria di provenienza (toro, vacca, manzo, vitello, vitellone, castrato, incrocio) e i tagli contenuti nella confezione. Sulla confezione deve essere altresi' riportata l'etichetta della ditta venditrice della carne marchiata.