Art. 3.
  Il  "marchio  di  qualita'  Co.Al.Vi.  -  Razza  Piemontese"  viene
applicato:
    a)  sulle carcasse mediante l'applicazione del marchio "Co.Al.Vi.
- Razza Piemontese"  in  numero  minimo  di  quattro  timbrature  per
mezzena: due sul quarto posteriore e due sul quarto anteriore;
    b)  sui  tagli  confezionati  sotto  vuoto  con cellofane o altro
prodotto trasparente  consentito  dalla  legge,  recante  la  ragione
sociale  del  Consorzio,  la  categoria  di provenienza (toro, vacca,
manzo, vitello, vitellone, castrato, incrocio) e  i  tagli  contenuti
nella confezione.
  Sulla  confezione  deve essere altresi' riportata l'etichetta della
ditta venditrice della carne marchiata.