Art. 7. Contrassegno di distribuzione 1. Le aziende di distribuzione intermedia possono apporre sulle confezioni cedute un contrassegno idoneo al riconoscimento dell'azienda stessa. L'apposizione del contrassegno e' effettuata, mediante stampigliatura o applicazione di etichetta, sulla confezione esterna senza alterare il bollino e in modo da consentire l'integrale leggibilita' dell'etichetta esterna.