Art. 7.
                    Contrassegno di distribuzione
  1.  Le  aziende  di  distribuzione intermedia possono apporre sulle
confezioni   cedute   un   contrassegno   idoneo   al  riconoscimento
dell'azienda  stessa.  L'apposizione  del contrassegno e' effettuata,
mediante stampigliatura o applicazione di etichetta, sulla confezione
esterna senza alterare il bollino e in modo da consentire l'integrale
leggibilita' dell'etichetta esterna.