Art. 6.

  1.  Il  termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre
1985,  n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 45 (a), e' differito al 1› luglio 1988.
  2.   A   decorrere  dal  1›  gennaio  1987  restano  confermate  le
disposizioni  di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge
22  dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1982, n. 54 (b).
  3.  Il  termine  di  cui  all'articolo 31, comma 16, della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (c), e' prorogato al 31 dicembre 1987.
  4.  La  normativa  di  cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e
successive modificazioni ed integrazioni (d), trova applicazione fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  riforma  della
disciplina  in materia di integrazione salariale e comunque non oltre
il  31  dicembre  1988.  Il  trattamento di integrazione salariale in
corso alla data del 31 dicembre 1986 e' prorogabile per un periodo di
dodici  mesi.  Ai  lavoratori  sospesi successivamente al 31 dicembre
1986  il  predetto  trattamento  e' corrisposto a condizione che essi
abbiano  un'anzianita'  minima  di  sei  mesi  nel settore ed abbiano
prestato  attivita'  lavorativa  per  almeno tre mesi alle dipendenze
dell'impresa che li ha sospesi.
  5.  Non  si  fa  comunque  luogo  all'erogazione  dell'integrazione
salariale  di cui al comma 4 nei confronti dei lavoratori che abbiano
compiuto  sessanta  anni  di eta' ed abbiano maturato il diritto alla
pensione  di  vecchiaia, senza aver esercitato la facolta' di opzione
di  cui  all'articolo  6  del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e
successive modificazioni ed integrazioni (b).
  6.  La  societa'  INSAR  S.p.a.  e'  autorizzata  a  realizzare  le
iniziative  di  cui  all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9
dicembre  1981,  n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
febbraio  1982,  n.  25  (e),  anche  a  favore  dei  lavoratori gia'
dipendenti  dalle  imprese  delle  aree  industriali  della Sardegna,
appaltatrici  o  subappaltatrici  del  gruppo  SIR,  beneficiari  del
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45
(a),  e dall'articolo 2, comma quinto, della legge 12 agosto 1977, n.
675  (f).  Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui
al  secondo  comma dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981,
n.  721,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982,
n.  25  (e). Ai predetti lavoratori e' riconosciuto il trattamento di
integrazione  salariale  straordinario  di  cui all'articolo 5, comma
terzo,  del  decreto-legge  9  dicembre 1981, n. 721, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  5  febbraio 1982, n. 25 (e), fino al 31
dicembre 1989.
  7.  Per  i lavoratori di cui al comma 6 e di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 5 febbraio 1982, n. 25 (e), si applicano le disposizioni
di  cui  all'articolo  3,  commi  2,  3  e  4,  e dell'articolo 4 del
decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 (g).
  8.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma 6, il CIPI, con propria
deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i
criteri  per la loro individuazione, fermi restando gli effetti delle
deliberazioni gia' assunte in materia dal CIPI.
  9.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in
35  miliardi  di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle
disponibilita'  finanziarie  della  gestione  di  cui all'articolo 26
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (h).
  10.  Per  consentire  alla  societa'  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  5  febbraio  1982,  n. 25 (e), di far fronte agli oneri
derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative
per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:
    a)  i  fondi  di  dotazione  dell'IRI,  dell'ENI e dell'EFIM sono
aumentati  della  somma  di  lire  3  miliardi ciascuno da destinarsi
all'aumento  di  capitali della GEPI S.p.a. Per la medesima finalita'
il  Ministero  del  tesoro  e'  autorizzato a conferire al patrimonio
dell'IMI  la  somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinera' tali somme
all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.;
    b)  i  fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente
aumentati  ciascuno  della  somma  di  lire  9  miliardi da destinare
all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.
  11.  All'onere  di  lire  36  miliardi  per  l'anno  1987 derivante
dall'applicazione  del  comma  10 si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa prevista per l'anno medesimo
dall'articolo 18 della legge 1› marzo 1986, n. 64 (i).
  12.  Il  termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20
novembre  1986,  n. 777 (l), ed il termine entro il quale deve essere
effettuato  il  versamento  della  quarta  rata dei contributi di cui
all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (m),
relativa  all'anno  1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.
  13.  Per  le  imprese  agricole  che  operano  nei territori di cui
all'articolo  1  del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218 (n) , i termini previsti dal
comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20
novembre  1986,  n.  777  (l)  , sono sospesi. I carichi contributivi
relativi  all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi (3.1) e
(6),  del  decreto-legge  12  agosto  1983,  n.  371, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  11  ottobre  1983,  n.  546  (o)  ,  e
all'articolo  1-  bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n.
688,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n.
11  (p)  ,  nonche'  per  le imprese agricole operanti nel territorio
della regione Sicilia anche i carichi contributivi relativi agli anni
anteriori  al  1986,  non ancora corrisposti, dovranno essere versati
senza  aggravio  di  interessi, al Servizio per i contributi agricoli
unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo
stesso  Servizio  predisposti,  in  20  rate  uguali  e consecutive a
cadenza trimestrale, a decorrere dal 1› febbraio 1988.
(( 13-bis. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 13
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7,
limitatamente alla somma aggiuntiva, e 8. ))
  14. A decorrere dal 1› gennaio 1988 le denunce relative agli operai
a  tempo  determinato  ed  ai compartecipanti individuali di cui agli
articoli  2  della  legge  18  dicembre  1964,  n. 1412 (q), e 19 del
decreto-legge  3  febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
nella  legge  11  marzo 1970, n. 83 (r), devono essere presentate, su
modelli  predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati
(SCAU), agli uffici provinciali del medesimo ente, entro il giorno 25
del  mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre. Entro
gli  stessi  termini  devono  essere presentate, su modelli parimenti
predisposti  dal  Servizio  per  i  contributi agricoli unificati, le
denunce   relative   agli   operai   a  tempo  indeterminato  di  cui
all'articolo  14,  settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n.  791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,
n.  54  (b),  e  relativi  decreti  ministeriali  di  attuazione.  La
riscossione dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali
relativa  ai  dati  dichiarati  od  accertati  d'ufficio  per ciascun
trimestre  dell'anno  avviene  mediante  versamento con bollettini di
conto  corrente  postale,  predisposti  dal Servizio per i contributi
agricoli  unificati,  alle  scadenze  rispettive del 10 settembre, 10
dicembre  dell'anno  in  corso  e  10  marzo  e  10  giugno dell'anno
successivo.  I datori di lavoro che non abbiano ricevuto i bollettini
entro  le  date  sopraindicate, sono tenuti, entro i successivi dieci
giorni,  a  richiedere  direttamente ai competenti uffici provinciali
dello  SCAU,  i  duplicati  ed  a  provvedere  al  versamento entro i
successivi  cinque  giorni.  Nei  casi di accertamento d'ufficio o su
denunce  di  parte  relativi  a  periodi  od  annualita' pregresse la
riscossione  avviene,  in  una  unica  soluzione, alla prima scadenza
utile.  Nulla  e'  innovato  per  quanto  riguarda  le  modalita'  di
accertamento  e  di  riscossione dei premi e contributi relativi alle
altre  categorie  di  lavoratori  agricoli.  Fino  a  tutto l'anno di
competenza  1987 e limitatamente ai dati gia' dichiarati od accertati
d'ufficio  alla  data  del  25  gennaio 1988, resta valido il sistema
degli  accertamenti  provvisori  e  di  conguaglio  operati  in  base
all'articolo  5  del  decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 (s).
Rimangono altresi' valide le procedure di riscossione gia' vigenti in
relazione a tali accertamenti.
  15.  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1986,  per  i lavoratori dello
spettacolo  con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e
le  prestazioni per le indennita' economiche di malattia e maternita'
sono  calcolati  su un importo massimo della retribuzione giornaliera
pari a lire 130.000.
  16. Il massimale di cui al comma 15 puo' essere variato con decreto
del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.
  17.  A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1987, i
limiti  di  reddito  di  cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni (c), agli effetti di
cui  al  comma  4  dello  stesso  articolo,  per  la cessazione della
corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di
famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati,
sono  moltiplicati  per  1,67,  con  arrotondamento  alle  1.000 lire
superiori.
  18. A decorrere dal 1› gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del
diritto  agli  assegni familiari per le persone a carico, i limiti di
reddito  mensile  di  cui  all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno
1972,  n.  267,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1972,  n.  485 (t), sono calcolati in via definitiva sulla base degli
importi  del  trattamento  minimo  di  pensione  del  fondo  pensioni
lavoratori  dipendenti,  determinati  in  via  previsionale  ai sensi
dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (c).
  19.  Nelle  parole  "assegni familiari" di cui all'articolo 1 della
legge   13  dicembre  1986,  n.  876  (u),  sono  comprese  anche  le
maggiorazioni  secondo  la  disciplina  prevista dal decreto-legge 29
gennaio  1983,  n.  17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1983, n. 79 (u), e successive modificazioni ed integrazioni.
  20.  A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› luglio 1987, il
reddito  familiare  di  cui  all'articolo 23, comma 1, della legge 28
febbraio  1986,  n.  41  (c),  e'  determinato dai redditi conseguiti
nell'anno solare precedente il 1› luglio di ciascun anno ed ha valore
fino al 30 giugno dell'anno successivo.
  21. All'onere derivante dall'applicazione del comma 17, valutato in
annue   lire   420  miliardi,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento  "Revisione  della  normativa  in  materia  di assegni
familiari".
  22.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  23.  A  decorrere  dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1986,
gli  importi  dei  trattamenti  di fine rapporto comunque denominati,
nonche'  delle  anticipazioni  erogate  allo  stesso  titolo,  non si
computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (c).
  24.  Il  termine  di  cui  all'articolo 16, comma 8, della legge 30
dicembre 1986, n. 943 (v), e' differito al (( 31 dicembre 1988 )) .
  25.   In  materia  di  assicurazione  contro  gli  infortuni  degli
impiegati  e  dirigenti  agricoli,  le  norme della legge 29 novembre
1962,  n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni (z), devono
interpretarsi  nel  senso  che tutti i soggetti di cui all'articolo 3
della  predetta  legge  (z) sono assicurati in via esclusiva all'Ente
nazionale    di   previdenza   e   assistenza   per   gli   impiegati
dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.
  26.   Ferma   restando  la  validita'  delle  cessioni  di  credito
effettuate  anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto,   fra  i  crediti  di  cui  all'articolo  1,  comma  9,  del
decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  31  gennaio  1986,  n. 11 (p), non sono compresi quelli
vantati  nei  confronti  dell'Amministrazione finanziaria dello Stato
per   rimborsi   di   imposte,  tasse  od  altri  oneri  fiscali.  La
disposizione  del predetto comma 9, a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, si applica nel senso che i crediti
ammessi  a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore
di  lavoro  cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli
enti   cessionari   al   Ministero  del  tesoro  a  conguaglio  delle
anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli
enti  medesimi  importi  pari  a  quelli dei crediti ceduti a partire
dalla  data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti
previdenziali   ed   assistenziali.   Entro   novanta   giorni  dalla
notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice
deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.
  27.  Per  reddito  di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  8  luglio  1980,  n. 538, e successive
modificazioni   ed   integrazioni   (aa),   ed   all'articolo  2  del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   791,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 26 febbraio 1982, n. 54 (bb), si intende
il reddito di impresa relativo alla sola attivita' per la quale si ha
titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.
  28.   Per  il  personale  delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i
dipendenti  degli  enti locali, ai sensi dell'articolo 39 della legge
11  aprile  1955,  n.  379  (cc),  e'  dovuta la contribuzione per la
tubercolosi  nonche'  per l'ENAOLI, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  29. Il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di
disoccupazione  in  agricoltura  e'  fissato  al  novantesimo  giorno
successivo  al  31  dicembre  dell'anno  cui  si riferisce la domanda
stessa.
  30.  Il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di
previdenza  ed  assistenza  per  le  ostetriche dall'articolo 1 della
legge  2 aprile 1980, n. 127 (dd), gia' prorogato dall'articolo 2 del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   747,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, e' ulteriormente
prorogato  al  31  dicembre  1987.  Fino  a  tale data il commissario
straordinario  dell'Ente  stesso  assume,  oltre  ai  compiti ed alle
attribuzioni  del  presidente  e del comitato direttivo, anche quelli
del consiglio nazionale.
  31.  L'articolo  23,  comma  4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56
(ee), va interpretato nel senso che il mantenimento dell'iscrizione e
la  posizione di graduatoria nelle liste di collocamento si applicano
anche  ai lavoratori che siano stati assunti a tempo determinato, per
una durata complessiva non superiore a quattro mesi nell'anno solare,
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima.
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             (a) L'art. 3 del D.L. n. 787/1985 (Fiscalizzazione degli
          oneri  sociali,  sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno   e
          interventi  a favore di settori economici) prevede che: "In
          attesa  che  siano  determinati   i   nuovi   criteri   per
          l'emanazione   della   tariffa   dei   premi   dovuti   per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
          malattie  professionali,  il termine di cui all'articolo 1,
          comma  6,  del  decreto-legge  1›  marzo   1985,   n.   44,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985,
          n. 155, e' differito al 1› gennaio 1987".
             L'art.  1,  comma  6,  del  D.L.  n. 44/1985 a sua volta
          differiva il termine di cui  all'art.  13,  secondo  comma,
          della   legge  10  maggio  1982,  n.  251,  gia'  differito
          dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1983, n.  730,  al  1›
          gennaio  1986.  L'art.  13,  secondo  comma, della legge n.
          251/1982,  di  cui  si  differisce  l'applicazione,   cosi'
          recita:  "Per  il  settore  industriale  con effetto dal 1›
          gennaio 1984 sara' emanata una nuova tariffa dei premi  che
          considerera' anche la copertura degli oneri derivanti dalla
          presente legge".
             Il  comma  7 dell'art. 4 del medesimo decreto stabilisce
          che: "Il  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
          all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n.
          23, convertito, con modificazioni, nella  legge  22  aprile
          1985,  n.  143,  puo' essere ulteriormente prolungato, alle
          stesse condizioni, fino ad un  periodo  massimo  di  dodici
          mesi".
             L'art.  3,  comma 1, del D.L. n. 23/1985 prolungava fino
          ad un massimo di dodici mesi, alle  stesse  condizioni,  il
          trattamento di integrazione salariale previsto dal comma 1,
          dell'art. 3 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747,  convertito,
          con  modificazioni,  nella  legge  27  febbraio 1984, n. 18
          (testo coordinato della (( Gazzetta Ufficiale )) n. 63  del
          3  marzo  1984),  il  quale  prolungava ulteriormente, alle
          stesse condizioni, fino ad un massimo di  dodici  mesi,  il
          trattamento   di   integrazione   salariale   previsto   da
          molteplici disposizioni ivi indicate.
             (b)  Il  secondo comma dell'art. 2 del D.L. n. 791/1/981
          (Disposizioni in materia previdenziale)  prevede  che:  "In
          attesa  della  legge  di riforma del sistema pensionistico,
          anche ai fini del calcolo della pensione sulla  base  della
          contribuzione  differenziata,  per  l'anno 1982 e' altresi'
          dovuto  dagli  artigiani  e   dagli   esercenti   attivita'
          commerciali  alle  gestioni speciali dell'assicurazione per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti  un  contributo
          aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al 4 e 4,20 per
          cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai  fini
          dell'Irpef  per  l'anno precedente o divenuto definitivo in
          sede di accertamento, se superiore.  Detto  contributo  non
          puo'  comunque  essere  superiore  a  L.  2.000.000, con il
          limite minimo di L. 50.000, nei casi in cui il  reddito  di
          impresa  imponibile  ai fini dell'Irpef risulti inferiore a
          L. 1.250.000".
             Il  testo  dell'art. 6 del medesimo decreto e' riportato
          in appendice.
             L'art.  14,  settimo  comma,  di  detto decreto e' cosi'
          formulato: "A decorrere dal periodo di paga in corso al  1›
          gennaio  1982  i  contributi  di previdenza e di assistenza
          sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli
          a  tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di
          cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Ai fini
          delle  integrazioni  salariali  di  cui alla legge 8 agosto
          1972, n. 457, e delle indennita' giornaliere di malattia  e
          maternita'  si  prende  a riferimento il periodo mensile di
          paga  precedente  a  quello  nel  corso  del  quale  si  e'
          verificato  l'evento  o  ha  avuto  inizio  la  malattia  o
          l'astensione dal lavoro per maternita'.   Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi
          di concerto con il Ministro del tesoro, verranno  stabilite
          le modalita' ed i termini per la dichiarazione aziendale da
          parte  dei  datori  di  lavoro  e  per  il  versamento  dei
          contributi  di  previdenza e di assistenza sociale, nonche'
          per  l'applicazione   delle   sanzioni   a   carico   degli
          inadempienti".
             (c)  Il  comma  16  dell'art.  31 della legge n. 41/1986
          (Legge finanziaria 1986) prevede che: "Fino al 31  dicembre
          1986,  resta  fermo  il  contributo  per le prestazioni del
          Servizio sanitario nazionale  fissato  dall'art.  6,  primo
          comma,  lettera  a),  della  legge  28 luglio 1967, n. 669,
          dall'art.  22  della  legge  19  gennaio  1955,  n.  25,  e
          dall'art.  11,  lettera  a),  della legge 13 marzo 1958, n.
          250".
             L'art.  6,  primo  comma,  lettera  a),  della  legge n.
          669/1967 fissa in L. 30.000 la misura del contributo  annuo
          a carico di ciascun sacerdote di culto cattolico o ministro
          di culto delle altre confessioni religiose.
             L'art.  22  della  legge  n.  25/1955  fissa in L. 60 la
          misura del contributo settimanale per  ogni  apprendista  a
          carico del datore di lavoro.
             L'art. 11, lettera a), della legge n. 250/1958 determina
          in L. 600 la misura del contributo mensile a  carico  delle
          cooperative,  delle compagnie e dei lavoratori autonomi per
          ciascun pescatore della piccola  pesca  marittima  e  delle
          acque interne.
             Si  trascrive  il  testo  dei  primi quattro commi della
          medesima legge n. 41/1986:
             "1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta
          di  famiglia  e  di  ogni  altro  trattamento  di  famiglia
          comunque denominato e della maggiorazione di cui all'art. 5
          del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti
          di reddito familiare per i  nuclei  familiari  composti  di
          uno,   due,   tre,  quattro,  cinque,  sei,  sette  o  piu'
          componenti sono pari, rispettivamente, a L. 5.060.000, a L.
          8.400.000,   a   L.  10.800.000,  a  L.  12.900.000,  a  L.
          15.000.000, a L. 17.000.000 ed a L. 19.000.000. I  suddetti
          limiti  di  reddito sono rivalutati annualmente dalla legge
          finanziaria in ragione del tasso d'inflazione  programmato.
          Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito
          familiare e' formato dal reddito del soggetto  interessato,
          del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, dei
          figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori
          di eta' e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni
          familiari   o   altro   trattamento  di  famiglia  comunque
          denominato anche se non  effettivamente  corrisposti.  Alla
          formazione  del  reddito  concorrono i redditi di qualsiasi
          natura ivi compresi  quelli  esenti  da  imposte  e  quelli
          soggetti  a  ritenuta  alla  fonte a titolo di imposta o ad
          imposta sostitutiva se superiori a L.   2.000.000.  Non  si
          computano   nel   reddito   medesimo   gli   importi  delle
          prestazioni indicate nel presente  articolo  ed  erogate  a
          qualsiasi  componente  della  famiglia.  L'attestazione del
          reddito   familiare   e'    resa    dall'interessato    con
          dichiarazione  alla  quale non si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n.  15.   Il
          dichiarante   deve   comunicare   al   soggetto   tenuto  a
          corrispondere  le  prestazioni   il   venire   meno   delle
          condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono
          sul loro ammontare entro trenta giorni dal  verificarsi  di
          tale   circostanza.   L'ente   al   quale   sono   rese  le
          dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne
          immediatamente   copia   al   comune   di   residenza   del
          dichiarante.
             2.  Se i soggetti cui si corrispondono i trattamenti per
          i figli ed equiparati, ai sensi dell'art.  38  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1957, n. 818,
          minori di eta' sono  in  condizione  di  vedovo  o  vedova,
          divorziato  o  divorziata,  separato o separata legalmente,
          celibe  o  nubile,  i  predetti  limiti  di  reddito   sono
          aumentati del 10 per cento.
             3.  Per i nuclei familiari che comprendono soggetti, per
          i  quali  possono  attribuirsi  i  trattamenti,  dichiarati
          totalmente  inabili  ai  sensi  della  normativa vigente, i
          predetti limiti di reddito sono aumentati del 50 per cento.
             4.  A  decorrere  dal  periodo  di  paga  in corso al 1›
          gennaio  1986,  cessa  la  corresponsione   degli   assegni
          familiari  e  di  ogni  altro  trattamento  di  famiglia ai
          soggetti con reddito  familiare  superiore  al  doppio  dei
          limiti  di  reddito  stabiliti dal comma 1. A decorrere dal
          medesimo periodo, per  i  soggetti  con  reddito  familiare
          superiore ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1, cessa
          la corresponsione dei predetti  trattamenti  per  il  primo
          figlio  e  per  i  genitori a carico ed equiparati ai sensi
          dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          aprile 1957, n. 818. Resta fermo, per quanto non modificato
          dal presente articolo, l'art. 20 della  legge  27  dicembre
          1983, n. 730".
             Il  comma 5 dell'art. 24 della predetta legge n. 41/1986
          e' cosi' formulato:
             "5.  Con  decreto del Ministro del tesoro e del Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il
          20   novembre  di  ciascun  anno,  saranno  determinate  le
          percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4
          e  le  modalita'  di corresponsione dei conguagli derivanti
          dagli scostamenti tra i valori  come  sopra  determinati  e
          quelli accertati".
             (d) Il D.L. n. 291/1977 reca: "Provvidenze in favore dei
          lavoratori nelle aree dei territori meridionali".
             (e)  L'art.  5  del  D.L.  n.  721/1981  (Cessazione del
          mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della  legge
          28  novembre  1980,  n.  784,  e  norme  di  attuazione del
          programma relativo alle societa' del gruppo SIR predisposto
          ai   sensi   dell'art.  4  della  stessa  legge)  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.   5.   -  L'ENI  e  la  GEPI  sono  autorizzati  a
          costituire,  sulla  base  delle  direttive  del  CIPI,  una
          societa'   per   azioni,   con   eventuale   partecipazione
          minoritaria dei terzi, per promuovere e  realizzare,  anche
          al  di  fuori  degli  ambiti  statutari di attivita', nuove
          iniziative che consentano il reimpiego dei  lavoratori  del
          gruppo  SIR  in  Sardegna  che  siano  stati  licenziati in
          seguito ai trasferimenti di cui  all'art.  1  del  presente
          bando.
             I lavoratori sono assunti dalla societa' di cui al primo
          comma all'atto del licenziamento dalle imprese  del  gruppo
          SIR fino alla loro riassunzione nelle nuove iniziative.
             Per  tale  periodo  i  suddetti lavoratori sono ammessi,
          anche in deroga alla normativa vigente, al  trattamento  di
          integrazione salariale straordinario.
             Per  i  trasferimenti  di  cui  all'art.  1 del presente
          decreto non si applica l'art. 2112 del codice civile".
             (f)  Il quinto comma dell'art. 2 della legge n. 675/1977
          (Provvedimenti  per   il   coordinamento   della   politica
          industriale,  la  ristrutturazione,  la  riconversione e lo
          sviluppo del settore) prevede che:
             "Il  CIPI,  su  proposta del Ministro per il lavoro e la
          previdenza sociale:
               a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di
          cui all'art. 2 della legge 5  novembre  1968,  n.  1115,  e
          successive modificazioni;
               b)   accerta   lo   stato   di   crisi   occupazionale
          determinandone  l'ambito  territoriale  ed  i  termini   di
          durata;
               c)    accerta    la   sussistenza,   ai   fini   della
          corresponsione del trattamento previsto dall'art.  2  della
          legge   5   novembre   1968,   n.    1115,   e   successive
          modificazioni, di specifici casi  di  crisi  aziendale  che
          presentino  particolare rilevanza sociale in relazione alla
          situazione  occupazionale   locale   ed   alla   situazione
          produttiva del settore;
               d) accerta, anche in relazione alle direttive previste
          dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo:
               1) su proposta della commissione centrale costituita a
          norma del successivo art.  26,  le  esigenze  di  mobilita'
          interregionale  di  manodopera  e  i relativi fabbisogni di
          intervento  a  carico  del  fondo  istituito  a  norma  del
          successivo art. 28;
               2)  su proposta della commissione regionale costituita
          a norma del successivo art. 22, le  esigenze  di  mobilita'
          regionale  della  manodopera  ed  i  relativi fabbisogni di
          intervento  a  carico  del  fondo  istituito  a  norma  del
          successivo art. 28".
             (g)  Il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 e dell'art.
          4 del D.L.  n. 366/1987 e' riportato in appendice.
             (h)  Il  testo  dell'art.  26 della legge n. 845/1978 e'
          riportato in appendice.
             (i)  Per il testo dell'art. 18 della legge n. 64/1986 si
          veda in appendice il riferimento alla nota (e) all'art.  2.
             (l) I commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 777/1986
          (Differimento dei termini di scadenza dei contributi dovuti
          al  Servizio  contributi  agricoli  unificati)  sono  cosi'
          formulati:
             "1.  Per  l'anno  1986  il  termine  entro il quale deve
          essere effettuato il  versamento  della  prima,  seconda  e
          terza  rata dei contributi di cui all'art. 13, primo comma,
          della legge 23 aprile  1981,  n.  155  (v.  nota  (m)),  e'
          fissato al 30 novembre 1986.
             2. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere
          effettuato il versamento della prima e della  seconda  rata
          del  contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori
          diretti, mezzadri e coloni di cui  all'art.  22,  comma  1,
          lettera e), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' fissato
          al 30 novembre 1986.
             3.   I   versamenti   dei  contributi  previdenziali  ed
          assistenziali dovuti a tutto il 10 novembre 1986 ai sensi e
          per  gli  effetti  di  cui  all'art.  2, commi 3.1 e 6, del
          decreto-legge 12  agosto  1983,  n.  371,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546 (v. nota
          (o) ), ed all'art. 1- bis, comma  3,  del  decreto-legge  2
          dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella
          legge  31  gennaio  1986,  n.  11  (v.  nota  (p)  ),  sono
          considerati  effettuati  nei termini purche' eseguiti entro
          il 30 novembre 1986".
             Il  testo dell'art. 22, comma 1, lettera e), della legge
          n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), richiamato nel comma 2
          dell'articolo soprariportato, e' il seguente:
             "1. A decorrere dal 1› gennaio 1986:
               (( (omissis) )) ;
               e)  il  contributo  aggiuntivo  aziendale  dovuto  dai
          coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni,  resta  stabilito
          nelle  misure  previste  dall'art.  3  del decreto-legge 22
          dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella
          legge  26  febbraio  1982,  n. 54; il contributo aggiuntivo
          aziendale non puo' comunque essere inferiore  a  L.  50.000
          ne' superiore a L. 822.000 per le aziende non montane ed e'
          ridotto alla meta' per  le  aziende  agricole  situate  nei
          territori  montani  di  cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  601, nonche'  nelle  zone
          agricole  svantaggiate  delimitate  ai  sensi  dell'art. 15
          della legge 27 dicembre 1977, n. 984".
             (m)  Il  testo  dell'art.  13 della legge n. 155/1981 e'
          riportato in appendice.
             (n)  Per  il testo dell'art. 1 del testo unico approvato
          con D P.R.  n. 218/1978 si veda la nota (e) all'art. 1.
             (o)  Il  testo  dell'art.  2, commi 3.1 e 6, del D.L. n.
          371/1983 (Misure urgenti per  fronteggiare  problemi  delle
          calamita',   dell'agricoltura   e   dell'industria)  e'  il
          seguente:
             "3.1)  Per  le  aziende  di  cui al comma 1, che abbiano
          fruito del disposto di cui all'art. 2 del  D.L.  16  luglio
          1982,  n. 449, convertito, con modificazioni, nella legge 9
          settembre 1982, n. 656, il recupero dei contributi  sospesi
          verra'  effettuato,  senza aggravio di interessi, nell'arco
          del quinquennio successivo al mese di luglio 1985".
             "6.  E'  sospeso il versamento dei contributi dovuti dai
          datori  di  lavoro  agricolo  e  dai  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni  e  rispettivi  concedenti  con aziende
          danneggiate dagli eventi di cui al precedente primo  comma,
          in  scadenza  a  partire  dalla  rata di luglio 1983 e fino
          quella del mese di luglio 1985. Al recupero dei  contributi
          sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel biennio
          successivo alla scadenza dell'ultima rata  sospesa  con  le
          modalita'  e  i termini che saranno fissati con decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
             (p)  Il  testo  dell'art.  1-  bis, comma 3, del D.L. n.
          688/1985  (Misure  urgenti  in  materia  previdenziale,  di
          tesoreria  e  di servizi delle ragionerie provinciali dello
          Stato) e' il seguente:
             "3. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza
          aggravio di interessi nel quinquennio successivo a  partire
          dal 1› luglio 1986 con le modalita' e i termini che saranno
          fissati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale".
             Il  testo  dell'art. 1, comma 9, del medesimo decreto e'
          il seguente:
             "9.  I  datori di lavoro che vantano crediti maturati in
          base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido,  nei
          confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o
          di   enti   pubblici   economici,   sono    ammessi    alla
          regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e
          dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti
          crediti.   Tali   cessioni  non  sono  soggette  all'azione
          revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto  16  marzo
          1942,  n.  267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di
          registro.  Gli enti cessionari hanno facolta' di trasferire
          i  crediti  ad  essi  ceduti  al  Ministero  del  tesoro, a
          conguaglio delle  anticipazioni  di  cui  all'art.16  della
          legge 12 agosto 1974, n. 370".
             (q)  Il  testo  dell'art.  2 della legge n. 1412/1964 e'
          riportato in appendice.
             (r)  Il  testo  dell'art.  19  del  D.L.  n.  7/1970  e'
          riportato in appendice.
             (s)  Il  testo  dell'art.  5  del  D.Lgs.  n. 59/1948 e'
          riportato in appendice.
             (t)  Il  testo  dell'art.  6  del  D.L.  n.  267/1972 e'
          riportato in appendice.
             (u)  L'art.  1 della legge n. 876/1986 integra l'art. 12
          della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  sulla  retribuzione
          imponibile  ai  fini contributivi, aggiungendo fra le somme
          corrisposte al lavoratore escluse  dalla  retribuzione  gli
          emolumenti  per  carichi  di  famiglia comunque denominati,
          erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente  dal
          datore  di  lavoro,  fino  a concorrenza dell'importo degli
          assegni  familiari  a  carico  della  Cassa  unica  assegni
          familiari.
             Gli  articoli 5 e 6 del D.L. n. 17/1983 recano modalita'
          sulla erogazione di un  assegno  integrativo  a  titolo  di
          maggiorazione degli assegni familiari.
             (v)  Si  trascrive il testo dei commi 1 e 8 dell'art. 16
          della legge n. 943/1986 (Norme in materia di collocamento e
          di  trattamento  dei lavoratori extracomunitari immigrati e
          contro le immigrazioni clandestine):
             "1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  i  lavoratori   extracomunitari   che,   a
          qualsiasi  titolo,  a tale data risiedevano o dimoravano in
          Italia, nonche' i datori di lavoro che, alla  stessa  data,
          impiegavano   irregolarmente   lavoratori  stranieri,  sono
          tenuti a darne comunicazione  all'ufficio  provinciale  del
          lavoro   competente   per   territorio,   al   fine   della
          regolarizzazione della loro posizione".
             "8. L'attivita' lavorativa effettivamente prestata prima
          della comunicazione di cui  al  comma  1  e'  riconosciuta,
          salvo  avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai
          sensi dell'art. 2126  del  codice  civile,  ai  fini  delle
          assicurazioni  generali  obbligatorie per l'invalidita', la
          vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria.
          I   contributi  relativi  sono  calcolati  sulla  base  dei
          minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e
          versati  senza  le  maggiorazioni previste per il ritardato
          pagamento entro il termine di cui al comma 1  limitatamente
          ai  periodi  anteriori  al  medesimo.  Tali disposizioni si
          applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,
          sempreche' dichiarati ai sensi del comma 1".
             (z)  Il  testo  dell'art.  3 della legge n. 1655/1962 e'
          riportato in appendice.
             (aa)  Il  testo  dell'art.  1  del D P.R. n. 538/1980 e'
          riportato in appendice.
             (bb)  Il  testo  dell'art.  2  del  D.L.  n. 791/1981 e'
          riportato in appendice.
             (cc)  Il  testo  dell'art. 39 della legge n. 379/1955 e'
          riportato in appendice.
             (dd) Il testo dell'art. 1 della n. 127/1980 e' riportato
          in appendice.
             (ee)  L'art.  23, comma 4, della legge n. 56/1987 (Norme
          sull'organizzazione  del  mercato  del  lavoro)  e'   cosi'
          formulato:  "4.  I lavoratori assunti con contratti a tempo
          determinato la cui durata complessiva  non  superi  quattro
          mesi   nell'anno   solare   conservano  l'iscrizione  e  la
          posizione di graduatoria nella lista di collocamento".
          APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 6:
             L'art.  6  del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia
          previdenziale) e' cosi' formulato:
             "Art.  6.  -  Gli  iscritti  all'assicurazione  generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  ed  alle  gestioni  sostitutive,  esclusive  ed
          esonerative dalla medesima, i quali non  abbiano  raggiunto
          l'anzianita'   contributiva   massima  utile  prevista  dai
          singoli  ordinamenti,  possono  optare  di   continuare   a
          prestare  la  loro  opera  fino  al perfezionamento di tale
          requisito  o  per  incrementare   la   propria   anzianita'
          contributiva   e  comunque  non  oltre  il  compimento  del
          sessantacinquesimo anno di  eta',  sempreche'  non  abbiano
          ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a
          carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od
          esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
             L'esercizio  della  facolta'  di cui al comma precedente
          deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei  mesi
          prima della data di conseguimento del diritto alla pensione
          di vecchiaia.
             Per  gli  assicurati  che alla data di entrata in vigore
          del presente decreto prestano ancora  attivita'  lavorativa
          pur  avendo  maturato  i  requisiti  per avere diritto alla
          pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione  al
          datore   di  lavoro  di  cui  al  comma  precedente.   Tale
          disposizione si applica anche agli assicurati che  maturano
          i   requisiti   previsti   entro   i  sei  mesi  successivi
          all'entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la
          comunicazione  al  datore  di lavoro deve essere effettuata
          non oltre la data  in  cui  i  predetti  requisiti  vengono
          maturati.
             Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di
          cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati,  si
          applicano  le  disposizioni  della legge 15 luglio 1966, n.
          604, in deroga all'art.  11 della legge stessa.
             Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui
          ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia  decorre  dal
          primo  giorno  del  mese  successivo  a quello nel quale e'
          stata presentata la domanda.
             Nel  caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo
          comma, la cessazione del rapporto di  lavoro  per  avvenuto
          raggiungimento  del requisito di anzianita' contributiva di
          cui al comma stesso avviene, in ogni caso,  senza  obblighi
          di preavviso per alcuna delle parti".
          Con riferimento alla nota (g) all'art. 6:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, e
          dell'art. 4 del D.L. n. 366/1987 (Proroga  del  trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale  dei  lavoratori
          dipendenti  dalla  GEPI,  disciplina   del   reimpiego   di
          dipendenti licenziati di imprese meridionali, misure per la
          soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e
          di   acciaio,   norme   per   il  finanziamento  di  lavori
          socialmente   utili   nell'area   napoletana   e   per   la
          manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio
          artistico e monumentale della citta'  di  Palermo,  nonche'
          interventi  a favore dei lavoratori dipendenti da datori di
          lavoro privati operanti nelle  province  di  Sondrio  e  di
          Bolzano  interessate  dagli  eventi  alluvionali del luglio
          1987):
             "Art.  3, commi 2, 3 e 4. - 2. La GEPI e le societa' cui
          essa partecipa potranno concordare con  amministrazioni  ed
          enti    pubblici    progetti    operativi   che   prevedano
          l'occupazione temporanea, in lavori socialmente utili,  dei
          lavoratori   che   beneficiano  del  trattamento  di  cassa
          integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto  e
          dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n.
          63.
             3. Ai predetti lavoratori si applicano le modalita' e le
          condizioni di elevazione del  trattamento  di  integrazione
          salariale  previste  nell'articolo 1- bis del decreto-legge
          28 maggio 1981, n.   244,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 luglio 1981, n.  390.
             4. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa
          integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto  e
          dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n.
          63,  cessano  dal beneficio dell'integrazione salariale nei
          casi in cui:
               a)  rifiutino  l'avviamento  al  lavoro, sempre che il
          luogo di lavoro disti non piu' di 50 chilometri dal  comune
          di residenza;
               b)  rifiutino  di  partecipare  ai corsi di formazione
          professionale organizzati dalle societa' di appartenenza;
               c)  non frequentino regolarmente i corsi di formazione
          di cui alla lettera b);
               d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2".
             "Art. 4. - 1. I lavoratori aventi diritto al trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale  ai  sensi   del
          presente  decreto  e  dell'articolo  5 del decreto-legge 22
          dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una attivita'
          autonoma o si  associno  in  cooperative  di  produzione  e
          lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento
          predetto, la liquidazione in unica soluzione della  residua
          indennita' ad essi spettante".
          Con riferimento alla nota (h) all'art. 6:
             L'art.  26  della  legge  n.  845/1978  (Legge-quadro in
          materia di formazione professionale) e' il seguente:
            "Art.   26  ((  Finanziamento  integrativo  dei  progetti
          speciali. - )) Un terzo delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'aumento   contributivo   di   cui   al   quarto  comma
          dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale
          della  previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in
          un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello
          Stato,   per  la  successiva  acquisizione  all'entrata  in
          bilancio statale e  contemporanea  iscrizione  ad  apposito
          capitolo  di  spesa dello stato di previsione del Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare
          il  finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo
          36 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
          1977,  n.  616,  eseguiti  dalle  regioni,  per  ipotesi di
          rilevante squilibrio  locale  tra  domanda  ed  offerta  di
          lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo 1978, n. 218.
             La  dotazione  di cui al comma precedente e' gestita con
          amministrazione   autonoma   fuori   bilancio   ai    sensi
          dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
          Con riferimento alla nota (m) all'art. 6:
             Il  testo  dell'intero  art.  13 della legge n. 155/1981
          (Adeguamento delle  strutture  e  delle  procedure  per  la
          liquidazione  urgente delle pensioni e per i trattamenti di
          disoccupazione, e misure urgente in materia previdenziale e
          pensionistica),  come  modificato  dall'art. 13 del D.L. 29
          luglio 1981, n. 402, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 26 settembre 1981, n. 537, e' il seguente:
             "Art.  13 (( Modalita' di riscossione dei contributi nel
          settore agricolo. - )) A decorrere dal 1›  gennaio  1981  i
          contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge
          28 novembre 1938, n. 2138, e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,   nonche'   i   contributi  previdenziali  ed
          assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e
          mezzadri  e  rispettivi  concedenti sono versati in quattro
          rate di eguale importo, con scadenza del giorno 10 dei mesi
          di  luglio,  settembre e novembre dell'anno di competenza e
          di  gennaio  dell'anno  successivo,  a  mezzo  di  appositi
          bollettini   di  conto  corrente  postale  predisposti  dal
          Servizio per i contributi agricoli unificati.
             In  fase  di  prima applicazione della presente legge il
          termine entro il quale devono essere effettuati il primo  e
          il   secondo   versamento  trimestrale  e'  fissato  al  10
          settembre 1981.
             Le  ditte  che non effettuano i versamenti alle scadenze
          di cui ai commi precedenti sono tenute al  pagamento  degli
          interessi  calcolati  per  il  periodo intercorrente tra la
          data della scadenza e la data dell'avvenuto  pagamento.  Il
          versamento  deve essere effettuato a mezzo di bollettini di
          conto corrente  postale  predisposti  dal  Servizio  per  i
          contributi agricoli unificati.
             Sono   abrogate  tutte  le  disposizioni  relative  alla
          riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incomputabili  con
          il presente articolo.
             Il   tasso  di  interesse  per  ritardato  pagamento  e'
          determinato nella stessa misura prevista dall'art. 23 della
          legge  21 dicembre 1978, n.  843, e successive integrazioni
          e modificazioni".
          Con riferimento alla nota (q) all'art. 6:
             L'art.  2  della  legge  n.  1412/1964 (Accertamento dei
          lavoratori  agricoli  aventi   diritto   alle   prestazioni
          previdenziali  e  accertamento  dei contributi unificati in
          agricoltura) e' cosi' formulato:
             "Art.  2.  - Ai fini dell'accertamento dei contributi di
          cui al regio decreto-legge 28 novembre  1938,  n.  2138,  e
          successive  modificazioni,  e all'articolo 32, primo comma,
          lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264, dovuti nelle
          province nelle quali, sino al 26 giugno 1962, era in vigore
          il sistema di accertamento presuntivo di cui all'articolo 5
          del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949, il datore
          di  lavoro  ed  il  concedente  sono  tenuti,  a  decorrere
          dall'anno  agrario  1964-65  e  sino  alla  fine  dell'anno
          agrario 1966-67, a presentare:
               a)   denuncia   dei   braccianti   avventizi   e   dei
          compartecipanti individuali impiegati nel corso di  ciascun
          trimestre,  indicante  le generalita' di ciascun lavoratore
          ed il numero di giornate da questi prestate;
               b)   denuncia  dei  compartecipanti  familiari  e  dei
          piccoli coloni cui il fondo e' stato concesso, indicante le
          generalita'  di  ciascun  membro del nucleo familiare ed il
          numero di giornate di lavoro prestate, nel corso dell'anno,
          da ciascun componente il nucleo medesimo;
               c)  denuncia  dei  salariati  fissi e dei membri della
          famiglia mezzadrile  e  colonica  cui  il  fondo  e'  stato
          concesso, indicante le generalita' di ciascuno.
             Le  denuncie  di  cui al precedente comma debbono essere
          compilate su apposito  modulo  approvato  con  decreto  del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e presentate
          all'Ufficio contributi agricoli  unificati  competente  per
          territorio:
              entro  dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre, se
          si riferiscono a braccianti avventizi ed a  compartecipanti
          individuali;
              entro  trenta  giorni  dalla  stipula  del contratto di
          compartecipazione, per quanto riguarda la composizione  del
          nucleo familiare dei compartecipanti o dei piccoli coloni;
              entro  trenta giorni dalla fine di ciascun anno agrario
          per quanto riguarda il numero delle  giornate  lavorate  da
          attribuire a ciascun componente il nucleo medesimo;
              entro trenta giorni dall'inizio di ciascun anno agrario
          o dalla data di inizio del rapporto  se  si  riferiscono  a
          salariati fissi od a mezzadri o coloni.
             Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al primo
          comma, dovuti per gli anni agrari antecedenti  al  1964-65,
          non   ancora   definitivamente  accertati  o  comunque  non
          riscossi, i datori di lavoro ed i concedenti delle province
          indicate  nel  comma  stesso,  sono tenuti a presentare, su
          richiesta dell'Ente  impositore,  denuncia  delle  giornate
          lavorative   complessivamente  impiegate  in  ciascun  anno
          agrario,  indicando  quelle  prestate  dai   braccianti   e
          compartecipanti    individuali   e   quelle   prestate   da
          compartecipanti  familiari  e   piccoli   coloni,   nonche'
          denuncia  dei  salariati  fissi e dei membri della famiglia
          mezzadrile  e  colonica.  Tali   denunce   debbono   essere
          presentate  entro  sessanta  giorni dalla data di ricezione
          della richiesta".
          Con riferimento alla nota (r) all'art. 6:
             Il  testo  dell'art.  19  del  D.L.  n. 7/1970 (Norme in
          materia  di  collocamento  e  accertamento  dei  lavoratori
          agricoli) e' il seguente:
             "Art.  19.  -  Nulla  e'  innovato  per  quanto  attiene
          all'accertamento  ed  alla   riscossione   dei   contributi
          agricoli unificati, nonche' all'accertamento dei lavoratori
          agricoli autonomi e delle giornate  da  questi  effettuate,
          che  rimangono  attribuiti  al  servizio  per  i contributi
          agricoli unificati, il quale  vi  provvede  in  conformita'
          alle vigenti disposizioni.
             Con   effetto   dal   1›  gennaio  1970,  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni degli articoli 2, 3  e  5  della
          legge  18 dicembre 1964, n.  1412, nonche' dell'articolo 7,
          commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, n.
          334.
             Alle province diverse da quelle indicate nel comma primo
          del precedente articolo 18 le  disposizioni  suddette  sono
          estese a decorrere dal 1› luglio 1970.
             Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6, 8,
          9 e 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334".
          Con riferimento alla nota (s) all'art. 6:
             Il  testo dell'art. 5 del D.L. n. 59/1948 (Modificazioni
          alla  procedura  e  ai  termini  per  l'accertamento  e  la
          riscossione   dei  contributi  agricoli  unificati)  e'  il
          seguente:
             "Art.  5. - E' in facolta' delle commissioni provinciali
          di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre  1940,  n.
          1949,  di  stabilire  che l'accertamento dell'impiego della
          manodopera per ogni azienda agricola  di  cui  all'articolo
          unico  del  regio  decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138,
          sia, per ciascun anno, effettuato sulla  base  dell'impiego
          effettivo  di  manodopera  rilevato  per  ciascuna  azienda
          agricola nell'anno precedente. In tal caso  le  commissioni
          anzidette  stabiliranno  le  modalita'  per  la rilevazione
          sopra indicata.
             Nelle  province  in  cui  le  commissioni provinciali si
          avvarranno della facolta' di cui al precedente comma, ed in
          cui,   di  conseguenza,  si  fara'  luogo  all'accertamento
          dell'effettivo impiego di manodopera, a ciascun lavoratore,
          ai  fini previdenziali ed assistenziali, saranno attribuite
          le giornate di effettiva occupazione".
          Con riferimento alla nota (t) all'art. 6:
             Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 267/1972 (Miglioramenti
          ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali) e' il
          seguente:
             "Art.  6.  -  Per  gli  anni  1971 e 1972 i redditi ed i
          proventi indicati nel primo comma, numeri 1),  2)  e  3)  e
          primo capoverso dell'art. 43 della legge 30 aprile 1969, n.
          153, sono aumentati della stessa misura percentuale  e  con
          la   stessa   decorrenza   degli   aumenti  delle  pensioni
          verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge sopra
          citata  che  disciplina  la  perequazione  automatica delle
          pensioni.
             I  redditi ed i proventi di cui al comma precedente sono
          ulteriormente  elevati  con  la   stessa   decorrenza   dei
          miglioramenti  dei trattamenti minimi di pensione, disposti
          con  il  presente  decreto,  con  futuri  provvedimenti   o
          derivanti dall'applicazione della suddetta disciplina della
          perequazione  automatica  delle  pensioni,  alle   seguenti
          misure:
               a)  redditi  e  proventi  di  qualsiasi  natura  - ivi
          compresi quelli derivanti esclusivamente da trattamento  di
          pensione  -  per  il  coniuge  o  per  un solo genitore, al
          livello del trattamento minimo di pensione di importo  piu'
          elevato   dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti, maggiorato del 30 per cento;
               b)  redditi  e  proventi  di  qualsiasi  natura  - ivi
          compresi quelli derivanti da trattamento di pensione -  per
          i   due  genitori,  all'importo  di  cui  alla  lettera  a)
          maggiorato del 75 per cento".
          Con riferimento alla nota (z) all'art. 6:
             Il testo dell'art. 3 della legge n. 1655/1962 (Norme per
          la  disciplina   dei   contributi   e   delle   prestazioni
          concernenti l'"Ente nazionale di previdenza e di assistenza
          per gli impiegati dell'agricoltura") e' il seguente:
             "Art.  3.  -  I  contributi  di  cui all'articolo 2 sono
          dovuti, con le limitazioni e  le  esclusioni  previste  nel
          presente  articolo,  dai datori di lavoro appresso indicati
          per i dipendenti con mansioni  di  dirigenti  ed  impiegati
          tecnici  ed  amministrativi, di concetto e di ordine, anche
          se assunti con periodo di prova o di tirocinio:
               a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o
          societa',  consorzi  ed  enti  che   esercitano   attivita'
          agricola  o  attivita'  connesse,  i  proprietari  di fondi
          affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro  ai  quali
          siano  applicabili  le  norme  sugli  assegni  familiari in
          agricoltura;
               b)  gli istituti, gli enti e le associazioni che hanno
          il fine di attuare o di promuovere  in  qualsiasi  modo  la
          difesa,  il  miglioramento  e l'incremento della produzione
          agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di
          cui   all'articolo  7  del  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n.  1304;
               c)  i consorzi di miglioramento fondiario e i consorzi
          di irrigazione;
               d)   i   consorzi  di  bonifica,  con  esclusione  dei
          contributi afferenti all'assicurazione contro le malattie e
          al fondo di accantonamento dell'indennita' di anzianita';
               e)  le  aziende  esercenti  concessioni di tabacco e i
          frantoi di olive per i  soli  dipendenti  con  mansioni  di
          impiegati  tecnici  ed  amministrativi,  di  concetto  e di
          ordine;
               f)  gli  enti  di diritto pubblico, limitatamente alle
          imprese od aziende agricole da essi esercitate.
             L'assunzione  di dipendenti con le mansioni indicate nel
          precedente comma  deve  essere  denunciata  dai  datori  di
          lavoro  all'Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di
          assunzione dei dipendenti medesimi.
             La  denuncia  deve contenere le generalita' complete del
          dipendente, la descrizione particolareggiata delle mansioni
          dallo  stesso esplicate e la indicazione della retribuzione
          spettantegli.
             Le  variazioni,  che  volta  a  volta intervengano nelle
          mansioni esplicate  dai  dipendenti  impiegati,  come  pure
          nelle  retribuzioni,  debbono  essere  denunciate  all'Ente
          entro un mese dalla data in cui  le  variazioni  stesse  si
          sono verificate".
          Con riferimento alla nota (aa) all'art. 6:
             Il testo dell'art. 1 del D P.R. n. 538/1980 (Adeguamento
          dei contributi sociali di malattia dovuti dagli  artigiani,
          dagli    esercenti   delle   attivita'   commerciali,   dai
          coltivatori diretti e  dai  liberi  professionisti)  e'  il
          seguente:
             "Art. 1. - A decorrere dal 1› gennaio 1980, i contributi
          sociali di malattia nonche' quelli previsti dall'art. 4 del
          decreto-legge  8  luglio  1974,  n.  264,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n.  386,  dovuti
          dagli  artigiani,  dagli  esercenti attivita' commerciali e
          dai coltivatori  diretti,  sono  determinati  nella  misura
          fissa  annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare
          coadiutore di impresa  artigiana  e  commerciale  e  di  L.
          65.000  per  ciascun componente attivo del nucleo familiare
          dei coltivatori diretti, iscritti,  rispettivamente,  negli
          elenchi  di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio
          1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047.
             E'  dovuto  altresi'  dagli  artigiani e dagli esercenti
          attivita' commerciali, un contributo  aggiuntivo  aziendale
          pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai
          fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a  quello  cui
          il  contributo  si riferisce, entro il limite del massimale
          di 20 milioni di lire.
             A decorrere dal 1› gennaio 1980 il contributo sociale di
          malattia  dovuto  dai   liberi   professionisti,   di   cui
          all'articolo  3, primo comma, lettera b), del decreto-legge
          30 dicembre 1979, n. 663,  convertito,  con  modificazioni,
          nella  legge  29 febbraio 1980, n. 33, e' determinato nella
          misura capitaria annua di L. 125.000 ed  e'  maggiorato  di
          una  quota  pari  al  2  per  cento  del  reddito derivante
          dall'attivita'   professionale,   assoggettato   ai    fini
          dell'IRPEF,  entro  il  limite  del  massimale  di  lire 25
          milioni".
          Con riferimento alla nota (bb) all'art. 6:
             Il  testo dell'art. 2 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni
          in materia previdenziale) e' il seguente:
             "Art.  2.  -  I  contributi base e di adeguamento dovuti
          dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali per
          l'anno  1982  sono  confermati  nella  misura stabilita per
          l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di  cui
          all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
             In   attesa   della   legge   di   riforma  del  sistema
          pensionistico, anche ai fini  del  calcolo  della  pensione
          sulla  base  della  contribuzione differenziata, per l'anno
          1982 e' altresi' dovuto dagli artigiani e  dagli  esercenti
          attivita'     commerciali     alle     gestioni    speciali
          dell'assicurazione per l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i
          superstiti   un   contributo   aggiuntivo  aziendale  pari,
          rispettivamente, al 4 e  4,20  per  cento  del  reddito  di
          impresa imponibile dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno
          precedente o divenuto definitivo in sede  di  accertamento,
          se  superiore.  Detto  contributo  non puo' comunque essere
          superiore a L.  2.000.000,  con  il  limite  minimo  di  L.
          500.000,  nei  casi il cui il reddito di impresa imponibile
          ai fini dell'Irpef risulti inferiore a L. 1.250.000.
             Il  contributo  aggiuntivo  aziendale  di  cui  al comma
          precedente e'  versato  con  le  modalita'  e  nei  termini
          stabiliti   per   il  contributo  di  cui  al  terzo  comma
          dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n.  155".
          Con riferimento alla nota (cc) all'art. 6:
             Il   testo   dell'art.   39   della  legge  n.  379/1955
          (Miglioramenti dei trattamenti di  quiescenza  e  modifiche
          agli  ordinamenti  degli  Istituti  di previdenza presso il
          Ministero del tesoro) e' il seguente:
             "Art. 39. - Ferme restando le vigenti norme stabilite in
          materia dell'iscrizione  obbligatoria  o  facoltativa  agli
          Istituti   di   previdenza,  e'  data  facolta'  agli  enti
          parastatali, agli  enti  di  diritto  pubblico,  agli  enti
          morali  e  alle  Regioni  di  iscrivere  alla  Cassa per le
          pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le
          pensioni  agli  insegnanti  di asilo e di scuole elementari
          parificate e alla Cassa per  le  pensioni  ai  sanitari  le
          rispettive categorie di personali da essi dipendenti.
             Ai  fini  dell'esercizio  della facolta' di cui al comma
          precedente,  gli  enti  sopra  elencati   devono   adottare
          deliberazione   di   massima  che  stabilisca  l'iscrizione
          obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla
          data  di  approvazione  della deliberazione stessa in poi e
          l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da  esercitarsi
          entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il
          personale in  servizio  alla  data  stessa.  L'approvazione
          della  deliberazione deve essere effettuata con decreto del
          Ministro che esercita il controllo  sull'ente  di  concerto
          con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il lavoro.
             Gli  enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza
          dall'esercizio della facolta' di cui  al  primo  comma,  la
          deliberazione   predetta   alla  direzione  generale  degli
          Istituti di previdenza entro tre mesi dalla data della  sua
          approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure
          trasmesso l'elenco nominativo del personale in  servizio  a
          tale data.
             Per   il   personale   assunto   a  partire  dalla  data
          dell'approvazione della deliberazione in poi,  l'iscrizione
          obbligatoria  ha effetto dalla data dell'assunzione. Per il
          personale in servizio a tale data l'iscrizione  facoltativa
          decorre   dal   primo   mese   successivo   alla   data  di
          presentazione  delle  singole  domande  dalle  quali   deve
          risultare l'esplicito assenso degli interessati.
             Gli  enti  contemplati  nel  primo  comma sono esonerati
          dall'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
          vecchiaia  e i superstiti nei riguardi del personale per il
          quale si effettua l'iscrizione obbligatoria  o  facoltativa
          agli  Istituti  di  previdenza, in applicazione delle norme
          contenute nei precedenti commi.
             La  Fondazione  scientifica  e la Fondazione dotalizia -
          con l'istituzione delle quali, pur  conservando  l'unicita'
          di amministrazione e' stata riordinata, in applicazione del
          decreto-legge 5  settembre  1938,  n.  1807,  e  successive
          modificazioni, l'originaria Fondazione Querini Stampalia di
          Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21  giugno
          1869  -  nonche'  l'ente  Collegio Serristori di Castiglion
          Fiorentino, eretto in ente  morale  con  regio  decreto  31
          gennaio  1875,  n.  2369,  serie  II,  sono equiparati alle
          istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, ai fini
          di  accertare  l'obbligo anche con effetto retroattivo o la
          facolta'  dell'iscrizione  del  personale  dipendente  agli
          Istituti di previdenza".
          Con riferimento alla nota (dd) all'art. 6:
             Il   testo   dell'art.   1   della   legge  n.  127/1980
          (Soppressione   dell'Ente   nazionale   di   previdenza   e
          assistenza   delle   ostretriche  e  nuova  disciplina  dei
          trattamenti   assistenziali   e   previdenziali   per    le
          ostetriche) e' il seguente:
             "Art.  1  ((  (Soppressione  dell'ENPAO  e trasferimento
          della relativa gestione all'EMPAM). - )) Fino a quando  non
          sara'  provveduto  con  leggi  al riordinamento con criteri
          unitari, dei trattamenti previdenziali delle categorie  dei
          liberi professionisti, e comunque per un periodo massimo di
          tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente   legge,   il   trattamento  di  previdenza  delle
          ostretriche iscritte all'Ente nazionale  di  previdenza  ed
          assistenza  delle  ostetriche (ENPAO) e' disciplinato dagli
          articoli seguenti.
             Alla  scadenza  del  termine  triennale  di cui al primo
          comma, l'Ente nazionale di previdenza e di  assistenza  per
          le  ostetriche  (ENPAO) e' sciolto e a decorrere dalla data
          medesima la gestione e il personale ENPAO  sono  trasferiti
          all'Ente  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  medici
          (ENPAM), il quale  provvedera'  alla  costituzione  di  una
          gestione speciale per le ostetriche".
             Il D.L. n. 747/1983, all'art. 2, prorogava il termine al
          31 marzo 1984.