Art. 6. 1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45 (a), e' differito al 1 luglio 1988. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 (b). 3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (c), e' prorogato al 31 dicembre 1987. 4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni (d), trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 e' prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento e' corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianita' minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attivita' lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi. 5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma 4 nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessanta anni di eta' ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza aver esercitato la facolta' di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni (b). 6. La societa' INSAR S.p.a. e' autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 (e), anche a favore dei lavoratori gia' dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45 (a), e dall'articolo 2, comma quinto, della legge 12 agosto 1977, n. 675 (f). Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 (e). Ai predetti lavoratori e' riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 (e), fino al 31 dicembre 1989. 7. Per i lavoratori di cui al comma 6 e di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 (e), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e dell'articolo 4 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 (g). 8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, fermi restando gli effetti delle deliberazioni gia' assunte in materia dal CIPI. 9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 35 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilita' finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (h). 10. Per consentire alla societa' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 (e), di far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma: a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitali della GEPI S.p.a. Per la medesima finalita' il Ministero del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinera' tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.; b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a. 11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (i). 12. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777 (l), ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (m), relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (n) , i termini previsti dal comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777 (l) , sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi (3.1) e (6), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 (o) , e all'articolo 1- bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 (p) , nonche' per le imprese agricole operanti nel territorio della regione Sicilia anche i carichi contributivi relativi agli anni anteriori al 1986, non ancora corrisposti, dovranno essere versati senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1 febbraio 1988. (( 13-bis. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 13 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7, limitatamente alla somma aggiuntiva, e 8. )) 14. A decorrere dal 1 gennaio 1988 le denunce relative agli operai a tempo determinato ed ai compartecipanti individuali di cui agli articoli 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 (q), e 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 (r), devono essere presentate, su modelli predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), agli uffici provinciali del medesimo ente, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre. Entro gli stessi termini devono essere presentate, su modelli parimenti predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, le denunce relative agli operai a tempo indeterminato di cui all'articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 (b), e relativi decreti ministeriali di attuazione. La riscossione dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali relativa ai dati dichiarati od accertati d'ufficio per ciascun trimestre dell'anno avviene mediante versamento con bollettini di conto corrente postale, predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, alle scadenze rispettive del 10 settembre, 10 dicembre dell'anno in corso e 10 marzo e 10 giugno dell'anno successivo. I datori di lavoro che non abbiano ricevuto i bollettini entro le date sopraindicate, sono tenuti, entro i successivi dieci giorni, a richiedere direttamente ai competenti uffici provinciali dello SCAU, i duplicati ed a provvedere al versamento entro i successivi cinque giorni. Nei casi di accertamento d'ufficio o su denunce di parte relativi a periodi od annualita' pregresse la riscossione avviene, in una unica soluzione, alla prima scadenza utile. Nulla e' innovato per quanto riguarda le modalita' di accertamento e di riscossione dei premi e contributi relativi alle altre categorie di lavoratori agricoli. Fino a tutto l'anno di competenza 1987 e limitatamente ai dati gia' dichiarati od accertati d'ufficio alla data del 25 gennaio 1988, resta valido il sistema degli accertamenti provvisori e di conguaglio operati in base all'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 (s). Rimangono altresi' valide le procedure di riscossione gia' vigenti in relazione a tali accertamenti. 15. A decorrere dal 1 gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennita' economiche di malattia e maternita' sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000. 16. Il massimale di cui al comma 15 puo' essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione. 17. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987, i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni (c), agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo, per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori. 18. A decorrere dal 1 gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 (t), sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (c). 19. Nelle parole "assegni familiari" di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876 (u), sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 (u), e successive modificazioni ed integrazioni. 20. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1987, il reddito familiare di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (c), e' determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. 21. All'onere derivante dall'applicazione del comma 17, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione della normativa in materia di assegni familiari". 22. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 23. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, gli importi dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, nonche' delle anticipazioni erogate allo stesso titolo, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (c). 24. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (v), e' differito al (( 31 dicembre 1988 )) . 25. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni (z), devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge (z) sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali. 26. Ferma restando la validita' delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 (p), non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce. 27. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni (aa), ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 (bb), si intende il reddito di impresa relativo alla sola attivita' per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi. 28. Per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 (cc), e' dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonche' per l'ENAOLI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 29. Il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura e' fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda stessa. 30. Il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127 (dd), gia' prorogato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale. 31. L'articolo 23, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (ee), va interpretato nel senso che il mantenimento dell'iscrizione e la posizione di graduatoria nelle liste di collocamento si applicano anche ai lavoratori che siano stati assunti a tempo determinato, per una durata complessiva non superiore a quattro mesi nell'anno solare, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima. -------------------------------------------------------
(a) L'art. 3 del D.L. n. 787/1985 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici) prevede che: "In attesa che siano determinati i nuovi criteri per l'emanazione della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, e' differito al 1 gennaio 1987". L'art. 1, comma 6, del D.L. n. 44/1985 a sua volta differiva il termine di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, gia' differito dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, al 1 gennaio 1986. L'art. 13, secondo comma, della legge n. 251/1982, di cui si differisce l'applicazione, cosi' recita: "Per il settore industriale con effetto dal 1 gennaio 1984 sara' emanata una nuova tariffa dei premi che considerera' anche la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge". Il comma 7 dell'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che: "Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, puo' essere ulteriormente prolungato, alle stesse condizioni, fino ad un periodo massimo di dodici mesi". L'art. 3, comma 1, del D.L. n. 23/1985 prolungava fino ad un massimo di dodici mesi, alle stesse condizioni, il trattamento di integrazione salariale previsto dal comma 1, dell'art. 3 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18 (testo coordinato della (( Gazzetta Ufficiale )) n. 63 del 3 marzo 1984), il quale prolungava ulteriormente, alle stesse condizioni, fino ad un massimo di dodici mesi, il trattamento di integrazione salariale previsto da molteplici disposizioni ivi indicate. (b) Il secondo comma dell'art. 2 del D.L. n. 791/1/981 (Disposizioni in materia previdenziale) prevede che: "In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 e' altresi' dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non puo' comunque essere superiore a L. 2.000.000, con il limite minimo di L. 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'Irpef risulti inferiore a L. 1.250.000". Il testo dell'art. 6 del medesimo decreto e' riportato in appendice. L'art. 14, settimo comma, di detto decreto e' cosi' formulato: "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1982 i contributi di previdenza e di assistenza sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Ai fini delle integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle indennita' giornaliere di malattia e maternita' si prende a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si e' verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per maternita'. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabilite le modalita' ed i termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonche' per l'applicazione delle sanzioni a carico degli inadempienti". (c) Il comma 16 dell'art. 31 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: "Fino al 31 dicembre 1986, resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'art. 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, dall'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dall'art. 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250". L'art. 6, primo comma, lettera a), della legge n. 669/1967 fissa in L. 30.000 la misura del contributo annuo a carico di ciascun sacerdote di culto cattolico o ministro di culto delle altre confessioni religiose. L'art. 22 della legge n. 25/1955 fissa in L. 60 la misura del contributo settimanale per ogni apprendista a carico del datore di lavoro. L'art. 11, lettera a), della legge n. 250/1958 determina in L. 600 la misura del contributo mensile a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi per ciascun pescatore della piccola pesca marittima e delle acque interne. Si trascrive il testo dei primi quattro commi della medesima legge n. 41/1986: "1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o piu' componenti sono pari, rispettivamente, a L. 5.060.000, a L. 8.400.000, a L. 10.800.000, a L. 12.900.000, a L. 15.000.000, a L. 17.000.000 ed a L. 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare e' formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di eta' e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare e' resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro trenta giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante. 2. Se i soggetti cui si corrispondono i trattamenti per i figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di eta' sono in condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 10 per cento. 3. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti, per i quali possono attribuirsi i trattamenti, dichiarati totalmente inabili ai sensi della normativa vigente, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 50 per cento. 4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, cessa la corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia ai soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal comma 1. A decorrere dal medesimo periodo, per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1, cessa la corresponsione dei predetti trattamenti per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente articolo, l'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730". Il comma 5 dell'art. 24 della predetta legge n. 41/1986 e' cosi' formulato: "5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalita' di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati". (d) Il D.L. n. 291/1977 reca: "Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali". (e) L'art. 5 del D.L. n. 721/1981 (Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle societa' del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge) e' cosi' formulato: "Art. 5. - L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla base delle direttive del CIPI, una societa' per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti statutari di attivita', nuove iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente bando. I lavoratori sono assunti dalla societa' di cui al primo comma all'atto del licenziamento dalle imprese del gruppo SIR fino alla loro riassunzione nelle nuove iniziative. Per tale periodo i suddetti lavoratori sono ammessi, anche in deroga alla normativa vigente, al trattamento di integrazione salariale straordinario. Per i trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto non si applica l'art. 2112 del codice civile". (f) Il quinto comma dell'art. 2 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) prevede che: "Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni; b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata; c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore; d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo: 1) su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo art. 26, le esigenze di mobilita' interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28; 2) su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo art. 22, le esigenze di mobilita' regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28". (g) Il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 e dell'art. 4 del D.L. n. 366/1987 e' riportato in appendice. (h) Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 e' riportato in appendice. (i) Per il testo dell'art. 18 della legge n. 64/1986 si veda in appendice il riferimento alla nota (e) all'art. 2. (l) I commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 777/1986 (Differimento dei termini di scadenza dei contributi dovuti al Servizio contributi agricoli unificati) sono cosi' formulati: "1. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della prima, seconda e terza rata dei contributi di cui all'art. 13, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (v. nota (m)), e' fissato al 30 novembre 1986. 2. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della prima e della seconda rata del contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'art. 22, comma 1, lettera e), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' fissato al 30 novembre 1986. 3. I versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a tutto il 10 novembre 1986 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, commi 3.1 e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546 (v. nota (o) ), ed all'art. 1- bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11 (v. nota (p) ), sono considerati effettuati nei termini purche' eseguiti entro il 30 novembre 1986". Il testo dell'art. 22, comma 1, lettera e), della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), richiamato nel comma 2 dell'articolo soprariportato, e' il seguente: "1. A decorrere dal 1 gennaio 1986: (( (omissis) )) ; e) il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta stabilito nelle misure previste dall'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; il contributo aggiuntivo aziendale non puo' comunque essere inferiore a L. 50.000 ne' superiore a L. 822.000 per le aziende non montane ed e' ridotto alla meta' per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984". (m) Il testo dell'art. 13 della legge n. 155/1981 e' riportato in appendice. (n) Per il testo dell'art. 1 del testo unico approvato con D P.R. n. 218/1978 si veda la nota (e) all'art. 1. (o) Il testo dell'art. 2, commi 3.1 e 6, del D.L. n. 371/1983 (Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamita', dell'agricoltura e dell'industria) e' il seguente: "3.1) Per le aziende di cui al comma 1, che abbiano fruito del disposto di cui all'art. 2 del D.L. 16 luglio 1982, n. 449, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, il recupero dei contributi sospesi verra' effettuato, senza aggravio di interessi, nell'arco del quinquennio successivo al mese di luglio 1985". "6. E' sospeso il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende danneggiate dagli eventi di cui al precedente primo comma, in scadenza a partire dalla rata di luglio 1983 e fino quella del mese di luglio 1985. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa con le modalita' e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale". (p) Il testo dell'art. 1- bis, comma 3, del D.L. n. 688/1985 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato) e' il seguente: "3. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel quinquennio successivo a partire dal 1 luglio 1986 con le modalita' e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale". Il testo dell'art. 1, comma 9, del medesimo decreto e' il seguente: "9. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facolta' di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'art.16 della legge 12 agosto 1974, n. 370". (q) Il testo dell'art. 2 della legge n. 1412/1964 e' riportato in appendice. (r) Il testo dell'art. 19 del D.L. n. 7/1970 e' riportato in appendice. (s) Il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/1948 e' riportato in appendice. (t) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 267/1972 e' riportato in appendice. (u) L'art. 1 della legge n. 876/1986 integra l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi, aggiungendo fra le somme corrisposte al lavoratore escluse dalla retribuzione gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari. Gli articoli 5 e 6 del D.L. n. 17/1983 recano modalita' sulla erogazione di un assegno integrativo a titolo di maggiorazione degli assegni familiari. (v) Si trascrive il testo dei commi 1 e 8 dell'art. 16 della legge n. 943/1986 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine): "1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori extracomunitari che, a qualsiasi titolo, a tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonche' i datori di lavoro che, alla stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione della loro posizione". "8. L'attivita' lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione di cui al comma 1 e' riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi dell'art. 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreche' dichiarati ai sensi del comma 1". (z) Il testo dell'art. 3 della legge n. 1655/1962 e' riportato in appendice. (aa) Il testo dell'art. 1 del D P.R. n. 538/1980 e' riportato in appendice. (bb) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 791/1981 e' riportato in appendice. (cc) Il testo dell'art. 39 della legge n. 379/1955 e' riportato in appendice. (dd) Il testo dell'art. 1 della n. 127/1980 e' riportato in appendice. (ee) L'art. 23, comma 4, della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' cosi' formulato: "4. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento". APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 6: L'art. 6 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) e' cosi' formulato: "Art. 6. - Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria. L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'art. 11 della legge stessa. Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti". Con riferimento alla nota (g) all'art. 6: Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, e dell'art. 4 del D.L. n. 366/1987 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati di imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987): "Art. 3, commi 2, 3 e 4. - 2. La GEPI e le societa' cui essa partecipa potranno concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63. 3. Ai predetti lavoratori si applicano le modalita' e le condizioni di elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell'articolo 1- bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390. 4. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui: a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il luogo di lavoro disti non piu' di 50 chilometri dal comune di residenza; b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle societa' di appartenenza; c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera b); d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2". "Art. 4. - 1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una attivita' autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennita' ad essi spettante". Con riferimento alla nota (h) all'art. 6: L'art. 26 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il seguente: "Art. 26 (( Finanziamento integrativo dei progetti speciali. - )) Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata in bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Con riferimento alla nota (m) all'art. 6: Il testo dell'intero art. 13 della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgente in materia previdenziale e pensionistica), come modificato dall'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e' il seguente: "Art. 13 (( Modalita' di riscossione dei contributi nel settore agricolo. - )) A decorrere dal 1 gennaio 1981 i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti sono versati in quattro rate di eguale importo, con scadenza del giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e novembre dell'anno di competenza e di gennaio dell'anno successivo, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati. In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo e il secondo versamento trimestrale e' fissato al 10 settembre 1981. Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati. Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incomputabili con il presente articolo. Il tasso di interesse per ritardato pagamento e' determinato nella stessa misura prevista dall'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni e modificazioni". Con riferimento alla nota (q) all'art. 6: L'art. 2 della legge n. 1412/1964 (Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura) e' cosi' formulato: "Art. 2. - Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264, dovuti nelle province nelle quali, sino al 26 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento presuntivo di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949, il datore di lavoro ed il concedente sono tenuti, a decorrere dall'anno agrario 1964-65 e sino alla fine dell'anno agrario 1966-67, a presentare: a) denuncia dei braccianti avventizi e dei compartecipanti individuali impiegati nel corso di ciascun trimestre, indicante le generalita' di ciascun lavoratore ed il numero di giornate da questi prestate; b) denuncia dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni cui il fondo e' stato concesso, indicante le generalita' di ciascun membro del nucleo familiare ed il numero di giornate di lavoro prestate, nel corso dell'anno, da ciascun componente il nucleo medesimo; c) denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica cui il fondo e' stato concesso, indicante le generalita' di ciascuno. Le denuncie di cui al precedente comma debbono essere compilate su apposito modulo approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e presentate all'Ufficio contributi agricoli unificati competente per territorio: entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre, se si riferiscono a braccianti avventizi ed a compartecipanti individuali; entro trenta giorni dalla stipula del contratto di compartecipazione, per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare dei compartecipanti o dei piccoli coloni; entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno agrario per quanto riguarda il numero delle giornate lavorate da attribuire a ciascun componente il nucleo medesimo; entro trenta giorni dall'inizio di ciascun anno agrario o dalla data di inizio del rapporto se si riferiscono a salariati fissi od a mezzadri o coloni. Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al primo comma, dovuti per gli anni agrari antecedenti al 1964-65, non ancora definitivamente accertati o comunque non riscossi, i datori di lavoro ed i concedenti delle province indicate nel comma stesso, sono tenuti a presentare, su richiesta dell'Ente impositore, denuncia delle giornate lavorative complessivamente impiegate in ciascun anno agrario, indicando quelle prestate dai braccianti e compartecipanti individuali e quelle prestate da compartecipanti familiari e piccoli coloni, nonche' denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica. Tali denunce debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta". Con riferimento alla nota (r) all'art. 6: Il testo dell'art. 19 del D.L. n. 7/1970 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli) e' il seguente: "Art. 19. - Nulla e' innovato per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei contributi agricoli unificati, nonche' all'accertamento dei lavoratori agricoli autonomi e delle giornate da questi effettuate, che rimangono attribuiti al servizio per i contributi agricoli unificati, il quale vi provvede in conformita' alle vigenti disposizioni. Con effetto dal 1 gennaio 1970, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonche' dell'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, n. 334. Alle province diverse da quelle indicate nel comma primo del precedente articolo 18 le disposizioni suddette sono estese a decorrere dal 1 luglio 1970. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 9 e 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334". Con riferimento alla nota (s) all'art. 6: Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 59/1948 (Modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati) e' il seguente: "Art. 5. - E' in facolta' delle commissioni provinciali di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di stabilire che l'accertamento dell'impiego della manodopera per ogni azienda agricola di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sia, per ciascun anno, effettuato sulla base dell'impiego effettivo di manodopera rilevato per ciascuna azienda agricola nell'anno precedente. In tal caso le commissioni anzidette stabiliranno le modalita' per la rilevazione sopra indicata. Nelle province in cui le commissioni provinciali si avvarranno della facolta' di cui al precedente comma, ed in cui, di conseguenza, si fara' luogo all'accertamento dell'effettivo impiego di manodopera, a ciascun lavoratore, ai fini previdenziali ed assistenziali, saranno attribuite le giornate di effettiva occupazione". Con riferimento alla nota (t) all'art. 6: Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 267/1972 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali) e' il seguente: "Art. 6. - Per gli anni 1971 e 1972 i redditi ed i proventi indicati nel primo comma, numeri 1), 2) e 3) e primo capoverso dell'art. 43 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge sopra citata che disciplina la perequazione automatica delle pensioni. I redditi ed i proventi di cui al comma precedente sono ulteriormente elevati con la stessa decorrenza dei miglioramenti dei trattamenti minimi di pensione, disposti con il presente decreto, con futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione della suddetta disciplina della perequazione automatica delle pensioni, alle seguenti misure: a) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli derivanti esclusivamente da trattamento di pensione - per il coniuge o per un solo genitore, al livello del trattamento minimo di pensione di importo piu' elevato dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, maggiorato del 30 per cento; b) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli derivanti da trattamento di pensione - per i due genitori, all'importo di cui alla lettera a) maggiorato del 75 per cento". Con riferimento alla nota (z) all'art. 6: Il testo dell'art. 3 della legge n. 1655/1962 (Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'"Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura") e' il seguente: "Art. 3. - I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio: a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o societa', consorzi ed enti che esercitano attivita' agricola o attivita' connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura; b) gli istituti, gli enti e le associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304; c) i consorzi di miglioramento fondiario e i consorzi di irrigazione; d) i consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti all'assicurazione contro le malattie e al fondo di accantonamento dell'indennita' di anzianita'; e) le aziende esercenti concessioni di tabacco e i frantoi di olive per i soli dipendenti con mansioni di impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine; f) gli enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate. L'assunzione di dipendenti con le mansioni indicate nel precedente comma deve essere denunciata dai datori di lavoro all'Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di assunzione dei dipendenti medesimi. La denuncia deve contenere le generalita' complete del dipendente, la descrizione particolareggiata delle mansioni dallo stesso esplicate e la indicazione della retribuzione spettantegli. Le variazioni, che volta a volta intervengano nelle mansioni esplicate dai dipendenti impiegati, come pure nelle retribuzioni, debbono essere denunciate all'Ente entro un mese dalla data in cui le variazioni stesse si sono verificate". Con riferimento alla nota (aa) all'art. 6: Il testo dell'art. 1 del D P.R. n. 538/1980 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attivita' commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti) e' il seguente: "Art. 1. - A decorrere dal 1 gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonche' quelli previsti dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura fissa annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare coadiutore di impresa artigiana e commerciale e di L. 65.000 per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio 1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047. E' dovuto altresi' dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il limite del massimale di 20 milioni di lire. A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' determinato nella misura capitaria annua di L. 125.000 ed e' maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito derivante dall'attivita' professionale, assoggettato ai fini dell'IRPEF, entro il limite del massimale di lire 25 milioni". Con riferimento alla nota (bb) all'art. 6: Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) e' il seguente: "Art. 2. - I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 e' altresi' dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non puo' comunque essere superiore a L. 2.000.000, con il limite minimo di L. 500.000, nei casi il cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'Irpef risulti inferiore a L. 1.250.000. Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente e' versato con le modalita' e nei termini stabiliti per il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155". Con riferimento alla nota (cc) all'art. 6: Il testo dell'art. 39 della legge n. 379/1955 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e' il seguente: "Art. 39. - Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, e' data facolta' agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali e alle Regioni di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni ai sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono adottare deliberazione di massima che stabilisca l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il personale in servizio alla data stessa. L'approvazione della deliberazione deve essere effettuata con decreto del Ministro che esercita il controllo sull'ente di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il lavoro. Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall'esercizio della facolta' di cui al primo comma, la deliberazione predetta alla direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso l'elenco nominativo del personale in servizio a tale data. Per il personale assunto a partire dalla data dell'approvazione della deliberazione in poi, l'iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data dell'assunzione. Per il personale in servizio a tale data l'iscrizione facoltativa decorre dal primo mese successivo alla data di presentazione delle singole domande dalle quali deve risultare l'esplicito assenso degli interessati. Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi. La Fondazione scientifica e la Fondazione dotalizia - con l'istituzione delle quali, pur conservando l'unicita' di amministrazione e' stata riordinata, in applicazione del decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni, l'originaria Fondazione Querini Stampalia di Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21 giugno 1869 - nonche' l'ente Collegio Serristori di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1875, n. 2369, serie II, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facolta' dell'iscrizione del personale dipendente agli Istituti di previdenza". Con riferimento alla nota (dd) all'art. 6: Il testo dell'art. 1 della legge n. 127/1980 (Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostretriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche) e' il seguente: "Art. 1 (( (Soppressione dell'ENPAO e trasferimento della relativa gestione all'EMPAM). - )) Fino a quando non sara' provveduto con leggi al riordinamento con criteri unitari, dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti, e comunque per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di previdenza delle ostretriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) e' disciplinato dagli articoli seguenti. Alla scadenza del termine triennale di cui al primo comma, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) e' sciolto e a decorrere dalla data medesima la gestione e il personale ENPAO sono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), il quale provvedera' alla costituzione di una gestione speciale per le ostetriche". Il D.L. n. 747/1983, all'art. 2, prorogava il termine al 31 marzo 1984.