IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 6 agosto 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Oltrepo' Pavese" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i propri decreti 21 luglio 1975 e 7 settembre 1977 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1986; Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' vitivinicola locale nonche' della situazione tradizionale dei vitigni e dei vini in discorso di accogliere solo in parte le istanze sopra citate; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Oltrepo' Pavese" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975 e con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Oltrepo' Pavese" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Oltrepo' Pavese" e' riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.