IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  6  agosto  1970, con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  dei   vini
"Oltrepo'  Pavese"  ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
  Visti  i  propri  decreti  21  luglio 1975 e 7 settembre 1977 con i
quali sono  state  apportate  alcune  modifiche  al  disciplinare  di
produzione sopra citato;
  Vista  la  domanda  presentata dagli interessati intesa ad ottenere
alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 73 del 28 marzo 1986;
  Viste  le  istanze presentate dagli interessati avverso il parere e
la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  alla realta' vitivinicola
locale nonche' della situazione tradizionale dei vitigni e  dei  vini
in discorso di accogliere solo in parte le istanze sopra citate;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Oltrepo'  Pavese"  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, modificato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  21  luglio  1975  e  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  7  settembre  1977,  e' sostituito per
intero con il seguente testo:
Disciplinare di produzione della denominazione di origine
                controllata dei vini "Oltrepo' Pavese"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Oltrepo'  Pavese"  e'
riservata  ai  vini  ottenuti  dai  vigneti  dell'omonima   zona   di
produzione  che  rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.