Art. 10.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata  "Oltrepo'
Pavese"  vino  che  non  risponde  alle  condizioni  ed  ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma  dell'art.  28
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1988
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 95