Art. 2.
   a)  La  denominazione  "Oltrepo'  Pavese"  con  le  specificazioni
aggiuntive: rosso, rosato, rosso  riserva,  Buttafuoco  e  Sangue  di
Giuda,  e'  riservata  ai  vini  rossi  o  rosati, ottenuti dalle uve
provenienti da vigneti aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente
composizione di vitigni:
   Barbera, fino ad un massimo del 65%;
   Croatina, minimo 25%;
   Uva  rara,  ughetta  (Vespolina)  e  Pinot  Nero, congiuntamente o
disgiuntamente fino ad un massimo del 45%.
   b)  La  denominazione  "Oltrepo'  Pavese",  con  la specificazione
aggiuntiva del nome di uno dei vitigni di cui appresso,  nonche'  con
la specificazione aggiuntiva di spumante o di liquoroso (Moscato), e'
riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai  seguenti
vitigni:
   Bonarda
    vitigni:  Croatina (tradizionalmente denominata Bonarda) dall'85%
al 100%; altri vitigni di uve rosse raccomandati ed autorizzati, fino
ad un massimo del 15%;
   Barbera
    vitigni:  Barbera  dall'85%  al  100%; altri vitigni di uve rosse
raccomandati ed autorizzati, fino ad un massimo del 15%;
   Riesling Italico
    vitigni:  Riesling  Italico  minimo  85%; Riesling Renano massimo
15%;
   Riesling Renano
    vitigni:  Riesling  Renano  minimo  85%; Riesling Italico massimo
15%;
   Cortese
    vitigni:  Cortese  minimo  85%,  altri  vitigni  a  bacca  bianca
raccomandati o autorizzati fino ad un massimo
del 15%;
   Moscato
    vitigni:  Moscato  bianco  minimo 85%; Malvasia di Candia massimo
15%;
   Pinot Nero (Tranquillo)
    vitigni:  Pinot  Nero  minimo  85%;  altri  vitigni  a bacca nera
raccomandati o autorizzati massimo 15%;
   Pinot Nero (spumante)
    vitigni:  Pinot  Nero  minimo  85%;  Pinot  Grigio, Pinot Bianco,
Riesling Renano e Riesling Italico, congiuntamente  o  disgiuntamente
fino ad un massimo del 15%;
   Pinot Grigio
    vitigni;  Pinot  Grigio  minimo  85%;  Pinot  Nero, Pinot Bianco,
Riesling Italico, Riesling Renano,  congiuntamente  o  disgiuntamente
fino ad un massimo del 15%.
  Il  nome  del  vitigno,  le  menzioni  specifiche tradizionali o di
colore previste dal presente disciplinare per le varie  tipologie  di
vino  indicate  nel  presente  articolo,  debbono essere designate in
etichetta seguendo la denominazione di origine Oltrepo' Pavese.
  I    conduttori   interessati   dei   vigneti   iscritti   all'albo
dell'Oltrepo' Pavese, Buttafuoco e/o Sangue di Giuda, all'atto  della
denuncia delle uve di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  maggio  1967,  n.   506,   possono   rivendicare   la
denominazione  di  origine  Oltrepo' Pavese Rosso, qualora le uve non
assicurino la  gradazione  alcoolica  minima  naturale  prevista  per
l'"Oltrepo' Pavese Buttafuoco" e l'"Oltrepo' Pavese Sangue di Giuda".