Art. 2. a) La denominazione "Oltrepo' Pavese" con le specificazioni aggiuntive: rosso, rosato, rosso riserva, Buttafuoco e Sangue di Giuda, e' riservata ai vini rossi o rosati, ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni: Barbera, fino ad un massimo del 65%; Croatina, minimo 25%; Uva rara, ughetta (Vespolina) e Pinot Nero, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 45%. b) La denominazione "Oltrepo' Pavese", con la specificazione aggiuntiva del nome di uno dei vitigni di cui appresso, nonche' con la specificazione aggiuntiva di spumante o di liquoroso (Moscato), e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai seguenti vitigni: Bonarda vitigni: Croatina (tradizionalmente denominata Bonarda) dall'85% al 100%; altri vitigni di uve rosse raccomandati ed autorizzati, fino ad un massimo del 15%; Barbera vitigni: Barbera dall'85% al 100%; altri vitigni di uve rosse raccomandati ed autorizzati, fino ad un massimo del 15%; Riesling Italico vitigni: Riesling Italico minimo 85%; Riesling Renano massimo 15%; Riesling Renano vitigni: Riesling Renano minimo 85%; Riesling Italico massimo 15%; Cortese vitigni: Cortese minimo 85%, altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati fino ad un massimo del 15%; Moscato vitigni: Moscato bianco minimo 85%; Malvasia di Candia massimo 15%; Pinot Nero (Tranquillo) vitigni: Pinot Nero minimo 85%; altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati massimo 15%; Pinot Nero (spumante) vitigni: Pinot Nero minimo 85%; Pinot Grigio, Pinot Bianco, Riesling Renano e Riesling Italico, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%; Pinot Grigio vitigni; Pinot Grigio minimo 85%; Pinot Nero, Pinot Bianco, Riesling Italico, Riesling Renano, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%. Il nome del vitigno, le menzioni specifiche tradizionali o di colore previste dal presente disciplinare per le varie tipologie di vino indicate nel presente articolo, debbono essere designate in etichetta seguendo la denominazione di origine Oltrepo' Pavese. I conduttori interessati dei vigneti iscritti all'albo dell'Oltrepo' Pavese, Buttafuoco e/o Sangue di Giuda, all'atto della denuncia delle uve di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, possono rivendicare la denominazione di origine Oltrepo' Pavese Rosso, qualora le uve non assicurino la gradazione alcoolica minima naturale prevista per l'"Oltrepo' Pavese Buttafuoco" e l'"Oltrepo' Pavese Sangue di Giuda".