Art. 4.
  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione di vini a denominazione di origine  controllata  "Oltrepo'
Pavese"  di  cui  all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della
zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai  vini
le  specifiche  tradizionali  caratteristiche  e  qualita'. I vigneti
devono   essere   posti   su   terreni   di   natura    calcarea    o
calcareo-argillosa  e su pendici collinari ben soleggiate, escludendo
comunque i fondi valle ed i terreni di pianura.
  I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
  E' vietata ogni pratica di forzatura.
  Le  produzioni  massime  di uva per ettaro in coltura specializzata
dei vigneti destinati alla produzione di vini di cui all'art. 2, e le
rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:
 
                                    Prod. max               Resa max
                                       uva                    vino
                                        -
Oltrepo' Pavese rosso e
riserva-rosso, riserva e rosato        110                     65%
Oltrepo' Pavese Buttafuoco             105                     65%
Oltrepo' Pavese Sangue di Giuda        105                     65%
Oltrepo' Pavese Barbera                120                     70%
Oltrepo' Pavese Bonarda                105                     65%
Oltrepo' Pavese Riesling Italico       110                     65%
Oltrepo' Pavese Riesling Renano         90                     65%
Oltrepo' Pavese Cortese                110                     65%
Oltrepo' Pavese Moscato                110                     70%
Oltrepo' Pavese Pinot Nero
(vinificato in bianco)                 100                     60%
Oltrepo' Pavese Pinot Nero
(vinificato in rosso e rosato)         100                     65%
Oltrepo' Pavese Pinot Grigio
(vinificato in bianco)                 100                     60%
Oltrepo' Pavese Pinot Grigio
(vinificato in rosso e rosato)         100                     65%
 
  Ai  suddetti  limiti  massimi di produzione di uva per ettaro sopra
elencati, la produzione dovra'  essere  riportata,  anche  in  annate
eccezionalmente  favorevoli,  attraverso  una  accurata cernita delle
uve, perche' la produzione  globale  non  superi  del  20%  i  limiti
medesimi.
  La  regione Lombardia annualmente con proprio decreto, tenuto conto
delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' fissare  produzioni
massime   per  ettaro  inferiori  a  quelle  stabilite  dal  presente
disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone  geografiche,
l'utilizzo  delle  menzioni  aggiuntive  di  cui  all'art.  2 dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
  Qualora   la   resa  uva-vino  superi  i  limiti  sopra  riportati,
l'eccedenza  non  avra'  diritto  alla   denominazione   di   origine
controllata.