Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Oltrepo' Pavese" di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche e qualita'. I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate, escludendo comunque i fondi valle ed i terreni di pianura. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione di vini di cui all'art. 2, e le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti: Prod. max Resa max uva vino - Oltrepo' Pavese rosso e riserva-rosso, riserva e rosato 110 65% Oltrepo' Pavese Buttafuoco 105 65% Oltrepo' Pavese Sangue di Giuda 105 65% Oltrepo' Pavese Barbera 120 70% Oltrepo' Pavese Bonarda 105 65% Oltrepo' Pavese Riesling Italico 110 65% Oltrepo' Pavese Riesling Renano 90 65% Oltrepo' Pavese Cortese 110 65% Oltrepo' Pavese Moscato 110 70% Oltrepo' Pavese Pinot Nero (vinificato in bianco) 100 60% Oltrepo' Pavese Pinot Nero (vinificato in rosso e rosato) 100 65% Oltrepo' Pavese Pinot Grigio (vinificato in bianco) 100 60% Oltrepo' Pavese Pinot Grigio (vinificato in rosso e rosato) 100 65% Ai suddetti limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra elencati, la produzione dovra' essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso una accurata cernita delle uve, perche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. La regione Lombardia annualmente con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 2 dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.