Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia nonche' nella frazione di Vicobarone del comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza. E' consentito inoltre che si effettuino, nell'intero territorio della Lombardia e del Piemonte, le operazioni di vinificazione ai fini della spumantizzazione per la produzione dell'Oltrepo' Pavese delle seguenti tipologie: Moscato, Riesling Italico, Riesling Renano, Pinot Nero, Pinot Grigio, Cortese, Moscato Liquoroso.