Art. 5.
  Le  operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona
di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto  delle  situazioni
tradizionali  di  produzione, e' consentito che tali operazioni siano
effettuate nell'intero territorio della provincia  di  Pavia  nonche'
nella  frazione  di  Vicobarone  del  comune  di  Ziano Piacentino in
provincia di Piacenza.  E'  consentito  inoltre  che  si  effettuino,
nell'intero  territorio della Lombardia e del Piemonte, le operazioni
di vinificazione ai fini della  spumantizzazione  per  la  produzione
dell'Oltrepo'  Pavese  delle  seguenti  tipologie:  Moscato, Riesling
Italico, Riesling Renano, Pinot Nero, Pinot Grigio, Cortese,  Moscato
Liquoroso.