Art. 7.
  La regolamentazione di caratteristiche e condizioni produttive piu'
rigorose concernenti zone  piu'  ristrette  (sottozona)  puo'  essere
inserita  nel  disciplinare  di  produzione  dell'Oltrepo'  Pavese  a
seguito di domanda degli interessati che rappresentino almeno il  20%
della  produzione complessiva rivendicata in sede di denuncia annuale
di  produzione  delle  uve  per  la  denominazione  della  zona  piu'
ristretta.
  La  domanda  dovra' essere presentata secondo le modalita' previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,  n.  930,
art. 6.