Art. 7. La regolamentazione di caratteristiche e condizioni produttive piu' rigorose concernenti zone piu' ristrette (sottozona) puo' essere inserita nel disciplinare di produzione dell'Oltrepo' Pavese a seguito di domanda degli interessati che rappresentino almeno il 20% della produzione complessiva rivendicata in sede di denuncia annuale di produzione delle uve per la denominazione della zona piu' ristretta. La domanda dovra' essere presentata secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, art. 6.