Art. 9.
  Alla  denominazione  di  origine  controllata  "Oltrepo' Pavese" e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da  quelle  previste
dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi superiore,
extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.
  E'   tuttavia   consentito   l'uso   di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi  privati,  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente;   nonche'   l'uso   di   indicazioni   geografiche    o
toponomastiche   che   facciano   riferimento   a  comuni,  frazioni,
localita', fattorie e di vigneti dai quali effettivamente  provengano
le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto.
   Per  i  vini "Oltrepo' Pavese Bonarda", "Oltrepo' Pavese Sangue di
Giuda", "Oltrepo' Pavese Mascato" e'  obbligatoria  l'indicazione  in
etichetta  del termine "abboccato" o del termine "amabile", quando il
residuo zuccherino supera i 18 gr.l. ed il termine "dolce" quando  il
residuo zuccherino supera i 50 grammi litro.
  Per  il  tipo  "Moscato  Liquoroso"  la specificazione liquoroso e'
facoltativa mentre e' altresi' obbligatoria la indicazione  del  tipo
secco o dry.
  Sulle  bottiglie o altri recipienti contenenti Oltrepo' Pavese puo'
essere riportata l'indicazione dell'annata di  vendemmia  da  cui  il
vino  deriva:  tale  indicazione  e'  obbligatoria  per i tipi "Rosso
Riserva", "Sangue di Giuda" e "Buttafuoco".