Art. 9. Alla denominazione di origine controllata "Oltrepo' Pavese" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche' l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, localita', fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto. Per i vini "Oltrepo' Pavese Bonarda", "Oltrepo' Pavese Sangue di Giuda", "Oltrepo' Pavese Mascato" e' obbligatoria l'indicazione in etichetta del termine "abboccato" o del termine "amabile", quando il residuo zuccherino supera i 18 gr.l. ed il termine "dolce" quando il residuo zuccherino supera i 50 grammi litro. Per il tipo "Moscato Liquoroso" la specificazione liquoroso e' facoltativa mentre e' altresi' obbligatoria la indicazione del tipo secco o dry. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti Oltrepo' Pavese puo' essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva: tale indicazione e' obbligatoria per i tipi "Rosso Riserva", "Sangue di Giuda" e "Buttafuoco".