Art. 3.
  L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza e' posta
a carico del fondo per la protezione civile.
  Gli  importi  indicati  nell'art.  1 saranno recuperati al predetto
fondo  sui  mutui  che  saranno  concessi,  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti,  ai singoli enti beneficiari ai sensi dell'art. 6, comma 7,
del  decreto-legge  26  gennaio   1987,   n.   8,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.  120.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 aprile 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI