Art. 3. L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza e' posta a carico del fondo per la protezione civile. Gli importi indicati nell'art. 1 saranno recuperati al predetto fondo sui mutui che saranno concessi, dalla Cassa depositi e prestiti, ai singoli enti beneficiari ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 12 aprile 1988 Il Ministro: GASPARI