IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul
territorio   nazionale  per  rimuovere  incombenti  pericoli  per  la
pubblica incolumita' dovuti a movimenti  franosi  in  atto  ovvero  a
gravi dissesti idrogeologici;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  la  richiesta  del  4 febbraio 1988 del comune di Lucca, per
l'intervento per il ripristino delle  frane  sulle  vie  comunali  di
Tramonte e della Pieve di Bramoli;
  Considerato  che  nelle suddette localita' sono state ravvisate, da
parte  del  gruppo  nazionale  per   la   difesa   dalle   catastrofi
idrogeologiche,  situazioni  di  pericolo  incombente per la pubblica
incolumita' connesse con le condizioni del suolo;
  Ravvisata  la  necessita'  di  intervenire  al fine di rimuovere le
situazioni di pericolo incombente dovute a movimenti franosi in  atto
ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per   gli  interventi  finalizzati  alla  rimozione  di  incombenti
pericoli per la pubblica e privata incolumita' dovuti a dissesti  del
territorio   e'   assegnata  al  comune  di  Lucca  la  somma  di  L.
1.200.000.000 per gli interventi di cui in premessa.