IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Vista la richiesta del 4 febbraio 1988 del comune di Lucca, per l'intervento per il ripristino delle frane sulle vie comunali di Tramonte e della Pieve di Bramoli; Considerato che nelle suddette localita' sono state ravvisate, da parte del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumita' connesse con le condizioni del suolo; Ravvisata la necessita' di intervenire al fine di rimuovere le situazioni di pericolo incombente dovute a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per gli interventi finalizzati alla rimozione di incombenti pericoli per la pubblica e privata incolumita' dovuti a dissesti del territorio e' assegnata al comune di Lucca la somma di L. 1.200.000.000 per gli interventi di cui in premessa.