Art. 4.
  Il  servizio  opere  pubbliche d'emergenza provvede alla nomina dei
collaudatori il cui onere e' a carico dell'ente appaltante.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 aprile 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI