Art. 2.
  La  disposizione  di  cui al precedente art. 1 si applica anche nei
confronti dei componenti la commissione costituita con l'ordinanza n.
1205/FPC del 13 ottobre 1987.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 aprile 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI