Art. 2.
La disposizione di cui al precedente art. 1 si applica anche nei
confronti dei componenti la commissione costituita con l'ordinanza n.
1205/FPC del 13 ottobre 1987.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, addi' 12 aprile 1988
Il Ministro: GASPARI