Art. 2. L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza e' posto a carico del fondo per la protezione civile. La somma indicata nell'articolo che precede verra' recuperata sul mutuo di pari importo che sara' concesso, dalla Cassa depositi e prestiti, al comune di Capistrello ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.