Art. 2.
  L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza e' posto
a carico del fondo per la protezione civile.
  La  somma  indicata nell'articolo che precede verra' recuperata sul
mutuo di pari importo che sara'  concesso,  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti, al comune di Capistrello ai sensi dell'art. 6, comma 7, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.