Art. 2.
  L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza e' posto
a carico del fondo per la protezione civile.
  La  somma  indicata  nell'articolo precedente verra' recuperata sul
mutuo che sara' concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di
Tortoreto,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  7,  del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27
marzo 1987, n. 120.