Art. 2. L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza e' posto a carico del fondo per la protezione civile. La somma indicata nell'articolo precedente verra' recuperata sul mutuo che sara' concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Tortoreto, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.