Art. 2.
  Il  tasso  di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola
dei certificati di credito di cui al precedente art. 1,  pagabile  il
1› ottobre 1988, e' pari al 5,80 per cento.
  Le  cedole  successive alla prima verranno determinate col seguente
meccanismo di calcolo:
    a)  determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento
annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro  con  scadenza  a  dodici
mesi,  relativi  alle  aste  dei  buoni medesimi tenutesi nei mesi di
luglio e agosto per le cedole con godimento 1› ottobre e pagabili  il
1›  aprile successivo, e nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole
con godimento 1› aprile e pagabili il 1› ottobre successivo.
  Il tasso di rendimento annuale lordo e' pari alla differenza tra il
valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei  BOT  annuali  divisa
per  il  prezzo  stesso,  moltiplicato  per  il rapporto tra 365 e il
numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.
  Il  prezzo  d'asta,  per  ciascuna  emissione  di  BOT  di  cui  al
precedente comma, e' pari:
   in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli
offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;
   in  caso  di  asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo
medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste  aggiudicatarie  ed
il  prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo
dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  Qualora  in  uno  dei  due  mesi di riferimento non vengano offerti
all'asta BOT a dodici mesi, si terra' conto unicamente del  tasso  di
rendimento del mese in cui e' stata effettuata l'emissione.
  Nell'eventualita'  che  in  entrambi  i mesi non si faccia luogo ad
emissione di BOT a dodici mesi,  il  tasso  sara'  uguale  all'ultimo
tasso annuale disponibile;
    b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore
della media aritmetica di cui al punto a), arrotondato ai 5 centesimi
piu' vicini.
  La  misura  delle  cedole  successive alla prima verra' determinata
aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale  di
cui al punto b).
  I  tassi  di  interesse  semestrale relativi alle cedole successive
alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da
pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro
il quindicesimo giorno precedente la data di godimento  delle  cedole
stesse.