Art. 6.
  Il  rimborso  dei certificati di credito verra' effettuato in unica
soluzione il 1› aprile 1993, al netto della ritenuta di cui  all'art.
1  del  decreto-legge  19  settembre  1986,  n.  556, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata  sulla
differenza  fra  il  valore  di rimborso e il prezzo di emissione dei
certificati stessi. Ove necessario, si procedera' agli arrotondamenti
con il sistema indicato al precedente art. 5.