Art. 9.
  Il   versamento   del   controvalore   del  capitale  nominale  dei
certificati sottoscritti, al netto della provvigione di  collocamento
di  cui  al  precedente art. 7, sara' effettuato dalla Banca d'Italia
alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o
piu' soluzioni, entro il 28 aprile 1988.
  L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sara' versato,
con bonifico di quattro giorni, al netto della trattenuta fiscale  di
cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.
  La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti
versamenti, emettera' apposite quietanze di entrata al bilancio dello
Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.