Art. 2.
                      Autorizzazione provvisoria
  1.  Nelle  more  dell'emanazione del provvedimento definitivo, sono
ammessi a titolo provvisorio alla verificazione metrica allo  scadere
del  centoventesimo giorno successivo a quello di presentazione della
domanda di  cui  all'art.  1,  comma  1,  gli  strumenti  di  modello
modificato rispetto ad altro gia' ammesso secondo varianti di uno dei
tipi seguenti:
    a)  di  limitata  rilevanza  metrologica,  e  comunque diverse da
quelle elencate nell'allegato I;
    b)  non  funzionali  oppure  comportanti  sostituzione di blocchi
funzionali gia' approvati per altri strumenti in via definitiva.
  2.   Qualora   le   caratteristiche   costruttive,   funzionali   o
metrologiche  possano  manifestare  elementi  di   incertezza   sulla
sicurezza   metrologica   degli   strumenti  di  modello  modificato,
l'ispettore metrico incaricato di operazioni di verificazione  prima,
di verificazione periodica o di rilegalizzazione puo' sospendere tali
operazioni, dandone comunicazione, eventualmente  telegrafica,  entro
tre giorni al Ministero, a cui deve essere altresi' inviato, a cura e
spese  dell'istante,  un  esemplare  degli  strumenti  ritenuti   non
ammissibili,  unitamente  ad una relazione dettagliata sulle anomalie
riscontrate.
  Il  Ministero  adotta  le  decisioni del caso entro quindici giorni
dalla consegna dell'esemplare.