Art. 2. Autorizzazione provvisoria 1. Nelle more dell'emanazione del provvedimento definitivo, sono ammessi a titolo provvisorio alla verificazione metrica allo scadere del centoventesimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda di cui all'art. 1, comma 1, gli strumenti di modello modificato rispetto ad altro gia' ammesso secondo varianti di uno dei tipi seguenti: a) di limitata rilevanza metrologica, e comunque diverse da quelle elencate nell'allegato I; b) non funzionali oppure comportanti sostituzione di blocchi funzionali gia' approvati per altri strumenti in via definitiva. 2. Qualora le caratteristiche costruttive, funzionali o metrologiche possano manifestare elementi di incertezza sulla sicurezza metrologica degli strumenti di modello modificato, l'ispettore metrico incaricato di operazioni di verificazione prima, di verificazione periodica o di rilegalizzazione puo' sospendere tali operazioni, dandone comunicazione, eventualmente telegrafica, entro tre giorni al Ministero, a cui deve essere altresi' inviato, a cura e spese dell'istante, un esemplare degli strumenti ritenuti non ammissibili, unitamente ad una relazione dettagliata sulle anomalie riscontrate. Il Ministero adotta le decisioni del caso entro quindici giorni dalla consegna dell'esemplare.