Art. 3.
     Condizioni di concedibilita' dell'autorizzazione provvisoria
  1. Il fabbricante di strumenti di modello modificato puo' avvalersi
dell'ammissione  alla  verificazione  metrica  a  titolo  provvisorio
prevista dall'art. 2 esclusivamente a condizione che:
    a)  il  provvedimento  di  ammissione  del modello originario sia
stato emanato in accoglimento di sua domanda;
    b)  abbia inoltrato con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, una
dichiarazione con la quale si impegni a ritirare tutti gli  esemplari
verificati  in regime di ammissione a titolo provvisorio gia' immessi
in commercio, qualora motivata decisione ministeriale  disponga  tale
ritiro;
    c)  abbia  inoltrato  all'ufficio  centrale metrico e a tutti gli
uffici provinciali metrici,  insieme  ad  una  dichiarazione  da  cui
risulti  la  sua decisione di presentare strumenti alla verificazione
prima in regime di  ammissione  a  titolo  provvisorio,  copia  della
domanda  e  della relativa documentazione prodotta ai sensi dell'art.
1, comma 3, nonche'  del  piano  di  legalizzazione  degli  strumenti
modificati,   debitamente   vistato   per  approvazione  dall'ufficio
provinciale metrico indicato all'art. 1, comma 1.  I  bolli  previsti
devono assicurare le garanzie elencate nell'allegato II;
    d)  la  verificazione prima degli strumenti metrici non fissi sia
richiesta esclusivamente all'ufficio provinciale metrico di cui  alla
lettera  c)  precedente,  che  la  effettuera' solo dopo accertamento
positivo del rispetto delle disposizioni  del  presente  decreto.  Le
singole  richieste  di  verificazione  prima, sottoscritte da uno dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 2, devono  essere  accompagnate  da
una   dichiarazione   del   richiedente   che  assicuri  la  rigorosa
conformita' degli strumenti presentati al controllo  metrologico  con
quelli  descritti  nella  domanda  di  ammissione  alla verificazione
metrica, nonche' con gli esemplari depositati;
    e)  l'assistenza  e la manutenzione degli strumenti verificati in
regime di ammissione a  titolo  provvisorio  siano  eseguite  da  una
organizzazione    diretta    o   indiretta   del   fabbricante,   del
rappresentante legale o del mandatario, avente idonea valenza tecnica
e che garantisca interventi regolamentari sugli strumenti riparati;
    f)  in  occasione  di ciascuna verificazione prima sia presentato
all'ispettore metrico incaricato, per la  vidimazione  con  il  bollo
dell'ufficio, un elenco aggiornato degli strumenti verificati.
  L'elenco, in cui i singoli strumenti devono essere identificati con
le relative caratteristiche metrologiche ed il numero  di  matricola,
deve  essere  tenuto  a disposizione degli ispettori metrici per ogni
eventuale operazione  di  sorveglianza.  Al  predetto  elenco  devono
essere  allegate  le  distinte  modello  8- bis di presentazione alla
verificazione prima  degli  strumenti  da  legalizzare,  sulle  quali
devono  essere  ripetuti  il numero di matricola e le caratteristiche
metrologiche degli stessi strumenti;
    g)  presso  lo  stabilimento del fabbricante nazionale o presso i
magazzini dell'importatore sia tenuto a disposizione del Ministero un
elenco,  aggiornato  almeno  al quindicesimo giorno precedente, dagli
esemplari gia' verificati, installati presso gli utilizzatori finali.
  2.  Nei  casi  in  cui il fabbricante che ha richiesto l'ammissione
alla verificazione metrica di strumenti di modello modificato non sia
il  medesimo  che  ha promosso l'ammissione del modello originario, o
comunque non siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui  alle
lettere  da b) a g) del comma precedente, gli strumenti oggetto della
domanda potranno essere ammessi alla  verificazione  metrica  solo  a
seguito di apposito provvedimento ministeriale.