Art. 3. Condizioni di concedibilita' dell'autorizzazione provvisoria 1. Il fabbricante di strumenti di modello modificato puo' avvalersi dell'ammissione alla verificazione metrica a titolo provvisorio prevista dall'art. 2 esclusivamente a condizione che: a) il provvedimento di ammissione del modello originario sia stato emanato in accoglimento di sua domanda; b) abbia inoltrato con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, una dichiarazione con la quale si impegni a ritirare tutti gli esemplari verificati in regime di ammissione a titolo provvisorio gia' immessi in commercio, qualora motivata decisione ministeriale disponga tale ritiro; c) abbia inoltrato all'ufficio centrale metrico e a tutti gli uffici provinciali metrici, insieme ad una dichiarazione da cui risulti la sua decisione di presentare strumenti alla verificazione prima in regime di ammissione a titolo provvisorio, copia della domanda e della relativa documentazione prodotta ai sensi dell'art. 1, comma 3, nonche' del piano di legalizzazione degli strumenti modificati, debitamente vistato per approvazione dall'ufficio provinciale metrico indicato all'art. 1, comma 1. I bolli previsti devono assicurare le garanzie elencate nell'allegato II; d) la verificazione prima degli strumenti metrici non fissi sia richiesta esclusivamente all'ufficio provinciale metrico di cui alla lettera c) precedente, che la effettuera' solo dopo accertamento positivo del rispetto delle disposizioni del presente decreto. Le singole richieste di verificazione prima, sottoscritte da uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, devono essere accompagnate da una dichiarazione del richiedente che assicuri la rigorosa conformita' degli strumenti presentati al controllo metrologico con quelli descritti nella domanda di ammissione alla verificazione metrica, nonche' con gli esemplari depositati; e) l'assistenza e la manutenzione degli strumenti verificati in regime di ammissione a titolo provvisorio siano eseguite da una organizzazione diretta o indiretta del fabbricante, del rappresentante legale o del mandatario, avente idonea valenza tecnica e che garantisca interventi regolamentari sugli strumenti riparati; f) in occasione di ciascuna verificazione prima sia presentato all'ispettore metrico incaricato, per la vidimazione con il bollo dell'ufficio, un elenco aggiornato degli strumenti verificati. L'elenco, in cui i singoli strumenti devono essere identificati con le relative caratteristiche metrologiche ed il numero di matricola, deve essere tenuto a disposizione degli ispettori metrici per ogni eventuale operazione di sorveglianza. Al predetto elenco devono essere allegate le distinte modello 8- bis di presentazione alla verificazione prima degli strumenti da legalizzare, sulle quali devono essere ripetuti il numero di matricola e le caratteristiche metrologiche degli stessi strumenti; g) presso lo stabilimento del fabbricante nazionale o presso i magazzini dell'importatore sia tenuto a disposizione del Ministero un elenco, aggiornato almeno al quindicesimo giorno precedente, dagli esemplari gia' verificati, installati presso gli utilizzatori finali. 2. Nei casi in cui il fabbricante che ha richiesto l'ammissione alla verificazione metrica di strumenti di modello modificato non sia il medesimo che ha promosso l'ammissione del modello originario, o comunque non siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle lettere da b) a g) del comma precedente, gli strumenti oggetto della domanda potranno essere ammessi alla verificazione metrica solo a seguito di apposito provvedimento ministeriale.