Art. 2.
  1.  Gli  indirizzi  e  le  direttive in ordine alla struttura, alla
organizzazione, alla dotazione strumentale e organica dei  centri  di
pronto  soccorso sono stabiliti dal Ministero della sanita', d'intesa
con il Ministero dei trasporti.
  2.   Gli   uffici  di  sanita'  aerea  territorialmente  competenti
provvedono  al  controllo  dell'efficienza  dei  servizi  di   pronto
soccorso  sanitario  aeroportuale;  il  collegamento  funzionale e il
coordinamento tra i predetti uffici e servizi e' attuato  in  base  a
direttive del Ministero della sanita'.
  3.  Il  Ministero dei trasporti (Direzione generale della aviazione
civile)  comunica  agli  uffici  di  sanita'  aerea  territorialmente
competenti  e  all'Associazione  italiana  della Croce rossa, ai fini
della migliore organizzazione e dotazione del servizio, gli orari  di
apertura  degli aeroporti ed il traffico ivi svolgentesi, espresso in
movimenti di  aeromobili  ed  in  passeggeri,  nonche'  le  eventuali
modifiche di orario di apertura e le presumibili e piu' significative
variazioni di traffico.