Art. 2. 1. Gli indirizzi e le direttive in ordine alla struttura, alla organizzazione, alla dotazione strumentale e organica dei centri di pronto soccorso sono stabiliti dal Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero dei trasporti. 2. Gli uffici di sanita' aerea territorialmente competenti provvedono al controllo dell'efficienza dei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale; il collegamento funzionale e il coordinamento tra i predetti uffici e servizi e' attuato in base a direttive del Ministero della sanita'. 3. Il Ministero dei trasporti (Direzione generale della aviazione civile) comunica agli uffici di sanita' aerea territorialmente competenti e all'Associazione italiana della Croce rossa, ai fini della migliore organizzazione e dotazione del servizio, gli orari di apertura degli aeroporti ed il traffico ivi svolgentesi, espresso in movimenti di aeromobili ed in passeggeri, nonche' le eventuali modifiche di orario di apertura e le presumibili e piu' significative variazioni di traffico.