Art. 4.
  1. A parziale deroga di quanto previsto dal secondo comma dell'art.
3, l'Associazione provvede direttamente  all'assunzione,  a  rapporto
convenzionale,  di  personale  sanitario  (medici  e infermieri) e di
altro personale eventualmente necessario per assicurare il  servizio,
con  le  procedure vigenti presso l'Associazione ed in base a tariffe
preventivamente approvate dal Ministro della sanita' d'intesa con  il
Ministro  del  tesoro.  In  tal caso l'Associazione si avvale, in via
prioritaria, del personale sanitario che attualmente presta  servizio
presso  i  centri  in  base  alle  convenzioni  stipulate  con l'Ente
ferrovie dello Stato.
  2.  Fino  all'approvazione delle tariffe di cui al comma precedente
il personale convenzionato sara'  retribuito  in  base  alle  tariffe
praticate  attualmente  dall'Ente  ferrovie  dello  Stato.  Le  nuove
tariffe avranno decorrenza dal 1› aprile 1988.