Art. 5.
  1. Gli arredi, le apparecchiature, lo strumentario, i medicinali, i
materiali d'uso e le autoambulanze di pertinenza  del  Ministero  dei
trasporti,  attualmente  esistenti presso i centri di pronto soccorso
sanitario aeroportuale e  suscettibili  di  ulteriore  utilizzazione,
sono  ceduti  al  Ministero  della sanita' ai sensi dell'art. 159 del
regolamento di contabilita' generale dello Stato.
  2. In attesa dell'assunzione in carico da parte del Ministero della
sanita',  i  beni  di  cui  al  comma  precedente   sono   utilizzati
dall'Associazione  italiana  della  Croce  rossa  per le esigenze del
servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale secondo  modalita'
concordate dall'Associazione stessa con il Ministero dei trasporti.
  3.  I  beni  ceduti  al  Ministero  della  sanita' sono concessi in
comodato gratuito all'Associazione italiana della Croce rossa per  lo
svolgimento dei compiti di pronto soccorso sanitario aeroportuale.
  4.  Le autoambulanze, concesse in comodato gratuito, possono essere
utilizzate dall'Associazione italiana della Croce rossa anche  per  i
propri   servizi   istituzionali   fermo   restando   l'obbligo,  per
l'Associazione stessa, di assicurare, in ogni caso,  il  servizio  di
trasporto  degli  infermi e degli infortunati presenti nell'aeroporto
durante tutto l'orario di apertura dell'aeroporto stesso.
  5.  Fermo  quanto  disposto  dall'art.  3,  secondo  comma, e ferma
l'utilizzazione dei beni di cui ai precedenti comma,  l'Associazione,
in relazione alle effettive esigenze del servizio di pronto soccorso,
puo' provvedere,  su  autorizzazione  del  Ministero  della  sanita',
all'ulteriore acquisizione di arredamento, mobili, suppellettili e di
autoambulanze.
  6. L'Associazione provvede, altresi', alla diretta acquisizione dei
medicinali e dei materiali d'uso e  all'acquisizione  e  manutenzione
dello   strumentario   e   delle  apparecchiature  e  di  quant'altro
necessario per il funzionamento del servizio.
  7.  Il  Ministero  della sanita' provvede direttamente al pagamento
delle  fatture  dei   beni   soggetti   ad   inventario,   acquistati
dall'Associazione  per  le  esigenze  del servizio di pronto soccorso
sanitario aeroportuale; detti beni sono dal Ministero  della  sanita'
concessi in comodato gratuito all'Associazione.
  8. L'Associazione provvede direttamente alla manutenzione ordinaria
e straordinaria di tutti i beni  concessi  alla  stessa  in  comodato
gratuito  per  le  esigenze del servizio di pronto soccorso sanitario
aeroportuale.
  9.  Nella convenzione di cui all'art. 1 sara' disciplinata la presa
in carico inventariale dei predetti beni da parte del  consegnatario.