Art. 6.
  1.  Il  Ministero  dei trasporti (Direzione generale dell'aviazione
civile)  continua  a  mettere  a  disposizione  gratuita   i   locali
occorrenti  per  l'espletamento  del  servizio,  provvedendo  per gli
stessi anche alla manutenzione ordinaria.
  2.  Il Ministero dei trasporti provvede, altresi', alla pulizia dei
locali, alla  fornitura  dell'energia  elettrica,  del  riscaldamento
invernale  e  del  condizionamento  estivo  (dove  esiste il relativo
impianto),  dell'acqua  e  del  telefono;  gli  oneri  relativi  sono
rimborsati  direttamente dal Ministero della sanita' al Ministero dei
trasporti,  annualmente,  secondo   modalita'   concordate   tra   le
amministrazioni interessate.