Art. 7.
  1.  L'Associazione italiana della Croce rossa, entro il 31 dicembre
di ciascun anno, presenta  dettagliato  preventivo  delle  spese  che
dovra'  sostenere  nel  corso dell'anno successivo per il servizio di
pronto soccorso sanitario aeroportuale.
  2.  Per  le  spese  di cui al precedente art. 4, il Ministero della
sanita'   effettua,   annualmente,   all'Associazione   anticipazioni
trimestrali  nella  misura  massima del 75% dell'importo indicato nel
preventivo di cui al comma precedente. Il saldo e' corrisposto  entro
il   mese  di  febbraio  dell'anno  successivo  su  presentazione  di
documentato rendiconto. Le predette spese fanno carico al  cap.  4303
dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
  3.  Le  altre  spese  relative  all'espletamento  del servizio, ivi
comprese  quelle  generali  di  amministrazione,   sono   determinate
annualmente,  in  via  forfettaria,  con  decreto  del Ministro della
sanita' di concerto con quello del tesoro, sulla base del  suindicato
preventivo  e  tenuto  conto,  ove  possibile,  delle  risultanze del
bilancio   consuntivo   dell'Associazione   presentato   per   l'anno
precedente.
  4.  Per  tali  spese,  determinate in via forfettaria, il Ministero
della sanita' effettua, annualmente, a favore dell'Associazione,  due
anticipazioni  semestrali,  rispettivamente  a titolo di acconto e di
saldo, sull'importo delle spese stesse  come  sopra  determinato.  Le
predette  spese  fanno  carico al cap. 4305 dello stato di previsione
del Ministero della sanita'.
  5.  Fanno  carico,  altresi',  al  predetto  cap.  4305,  le  spese
direttamente sostenute dal  Ministero  della  sanita'  ai  sensi  del
precedente art. 5, primo e settimo comma.