Art. 8.
  1.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutati in ragione d'anno in complessive L. 5.500.000.000 di cui  L.
4.000.000.000  per  le  spese  concernenti  il  personale  assunto  a
rapporto  convenzionale  ai  sensi  del  precedente  art.  4   e   L.
1.500.000.000  per tutte le altre spese connesse allo svolgimento del
servizio, competono al Ministero della sanita' e agli oneri stessi si
provvede  a  carico,  rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai
capitoli 4303 e 4305 dello stato di previsione dello stesso Ministero
per  l'anno  finanziario  1988  ed ai corrispondenti capitoli per gli
anni successivi.
  2. Per l'anno 1988, detti oneri sono rispettivamente valutati in L.
3.000.000.000  per  le  spese  concernenti  il  personale  assunto  a
rapporto  convenzionale  e  L. 1.400.000.000 per tutte le altre spese
connesse al servizio e per la cessione dei beni di  cui  all'art.  5,
comma primo.