Art. 9.
  1.   Per  l'anno  1988,  il  Ministero  della  sanita'  corrisponde
all'Associazione italiana della Croce  rossa,  entro  un  mese  dalla
stipula della convenzione, due anticipazioni riferite rispettivamente
alle spese per il personale a rapporto convenzionale  e  a  tutte  le
altre  spese  di gestione; l'ammontare delle anticipazioni e' fissato
dalla convenzione.
  2.  Le spese di gestione per l'anno 1988 sono determinate, entro il
31 maggio 1988, in via forfettaria, con decreto  del  Ministro  della
sanita' di concerto con il Ministro del tesoro.
  3. Il pagamento delle spese, eccedenti l'anticipazione corrisposta,
e' effettuato in rate bimestrali di pari importo.