IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto l'art. 1- ter della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di
  conversione,  con  modifiche,  del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
  361;
Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1987, registrato
alla  Corte  dei  conti il 28 novembre 1987, costitutivo del comitato
tecnico-scientifico  di  cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987,
n. 441;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n.
559;
  Visto  che  solo  parte  delle regioni hanno finora assolto in modo
completo  agli adempimenti di cui al secondo comma del citato art. 1-
ter;
  Visto che, sulla base di quanto disposto dagli articoli 1 ed 1- bis
della  legge n. 441/1987, l'ammontare dei fondi disponibili di cui al
comma 2 del citato art. 1- ter risulta essere di 425 miliardi;
  Considerata   la  necessita'  che  la  ripartizione  delle  risorse
finanziarie  di  cui  al  citato art. 1- ter avvenga sulla base della
quantita'  di  rifiuti  da  smaltire,  quale risultante dalla entita'
globale  della  popolazione  residente  e fluttuante indicata da dati
ISTAT  per ogni regione, nonche' dalla dispersione territoriale della
produzione  dei  rifiuti  stessi,  quale  risultante dalla superficie
regionale  totale  e  dal  numero  dei  comuni  presenti  in ciascuna
regione;
  Considerata l'opportunita' di fissare modalita' e termini secondo i
quali  le  regioni  e province autonome che non lo abbiano gia' fatto
debbono  provvedere  agli  adempimenti  di  cui  al secondo comma del
citato art. 1- ter;
  Considerato  che  il  carattere  di  urgenza della realizzazione di
nuovi  impianti  e  relative  attrezzature  e  infrastrutture  per il
trattamento  e  lo  stoccaggio  definitivo  dei rifiuti solidi urbani
impone  di procedere comunque alla ripartizione dei fondi disponibili
fra le regioni e province autonome;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  fondo di 425 miliardi da erogarsi sotto forma di mutui da parte
della  Cassa  depositi  e  prestiti  per  la  realizzazione  di nuovi
impianti  e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento
e  lo staccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani di cui al comma
2  dell'art.  1-  ter  della  legge  29  ottobre  1987,  n.  441,  di
conversione  con  modifiche del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
e' ripartito nel modo seguente:


Regione  Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.356 milioni
Regione Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.325 "
Regione Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.402 "
Regione Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.498 "
Regione Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . 28.042 "
Regione Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.122 "
Regione Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.349 "
Regione Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.911 "
Regione  Marche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.446 milioni
Regione Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.725 "
Regione Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.469 "
Regione Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.784 "
Regione Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.781 "
Regione Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.746 "
Regione Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.457 "
Regione Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . 9.720 "
Regione Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.467 "
Regione Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.742 "
Regione Valle d'Aosta . . . . . . . . . . . . . . . . 1.948 "
Provincia autonoma di Bolzano . . . . . . . . . . . . 5.034 "
Provincia autonoma di Trento . . . . . . . . . . . . 5.676 "
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.P.R.  10 settembre 1982, n. 915, da' attuazione
          alle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403
          relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e n. 78/319
          relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
             - La legge 8 luglio 1986 n. 349, istituisce il Ministero
          dell'ambiente e reca norme in materia di danno  ambientale.
             -  Il  testo  dell'art.  1-  ter  del  D.L.  n. 361/1987
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   smaltimento   dei
          rifiuti),  aggiunto  dalla  legge  di  conversione,  e'  il
          seguente:
             "Art.  1-ter.  -  1.  Entro  trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  il  Ministro  dell'ambiente  definisce,  ai sensi
          dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per
          le  finalita'  del  presente  articolo,  criteri   per   la
          elaborazione   e   la  predisposizione  dei  piani  per  lo
          smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  relativi   alla
          realizzazione    di   nuovi   impianti,   con   particolare
          riferimento alle soluzioni indicate all'articolo  3,  comma
          1.
             2.  Le  regioni,  entro  i  successivi  sessanta giorni,
          trasmettono al Ministro dell'ambiente i  piani  di  cui  al
          comma  1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili,
          che e' effettuata con decreto del medesimo  Ministro  entro
          gli ulteriori trenta giorni.
             3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  dell'articolo 1,
          individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e
          li  inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo,
          alla  regione,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto, per l'approvazione secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 3- bis.
             4.  Entro  i successivi centocinquanta giorni le regioni
          trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al  Ministero
          dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative
          richieste di mutuo in ordine di priorita'".