IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 1- ter della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361; Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1987, costitutivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559; Visto che solo parte delle regioni hanno finora assolto in modo completo agli adempimenti di cui al secondo comma del citato art. 1- ter; Visto che, sulla base di quanto disposto dagli articoli 1 ed 1- bis della legge n. 441/1987, l'ammontare dei fondi disponibili di cui al comma 2 del citato art. 1- ter risulta essere di 425 miliardi; Considerata la necessita' che la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al citato art. 1- ter avvenga sulla base della quantita' di rifiuti da smaltire, quale risultante dalla entita' globale della popolazione residente e fluttuante indicata da dati ISTAT per ogni regione, nonche' dalla dispersione territoriale della produzione dei rifiuti stessi, quale risultante dalla superficie regionale totale e dal numero dei comuni presenti in ciascuna regione; Considerata l'opportunita' di fissare modalita' e termini secondo i quali le regioni e province autonome che non lo abbiano gia' fatto debbono provvedere agli adempimenti di cui al secondo comma del citato art. 1- ter; Considerato che il carattere di urgenza della realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani impone di procedere comunque alla ripartizione dei fondi disponibili fra le regioni e province autonome; Decreta: Art. 1. Il fondo di 425 miliardi da erogarsi sotto forma di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo staccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani di cui al comma 2 dell'art. 1- ter della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione con modifiche del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e' ripartito nel modo seguente: Regione Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.356 milioni Regione Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.325 " Regione Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.402 " Regione Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.498 " Regione Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . 28.042 " Regione Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.122 " Regione Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.349 " Regione Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.911 " Regione Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.446 milioni Regione Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.725 " Regione Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.469 " Regione Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.784 " Regione Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.781 " Regione Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.746 " Regione Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.457 " Regione Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . 9.720 " Regione Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.467 " Regione Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.742 " Regione Valle d'Aosta . . . . . . . . . . . . . . . . 1.948 " Provincia autonoma di Bolzano . . . . . . . . . . . . 5.034 " Provincia autonoma di Trento . . . . . . . . . . . . 5.676 "
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, da' attuazione alle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. - La legge 8 luglio 1986 n. 349, istituisce il Ministero dell'ambiente e reca norme in materia di danno ambientale. - Il testo dell'art. 1- ter del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente: "Art. 1-ter. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalita' del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1. 2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che e' effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni. 3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3- bis. 4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'".