Art. 5. Entro centocinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto all'attivazione delle procedure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1- ter della legge n. 441/87 per le regioni e province autonome di cui al precedente art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 13 maggio 1988 Il Ministro: RUFFOLO