Art. 5.
  Entro centocinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  del  presente  decreto, il Ministro dell'ambiente provvede
con proprio decreto all'attivazione delle procedure di cui ai commi 3
e  4 dell'art. 1- ter della legge n. 441/87 per le regioni e province
autonome di cui al precedente art. 4.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 13 maggio 1988
                                                 Il Ministro: RUFFOLO