IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive; Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1985 concernente modalita' di versamento all'erario dell'oblazione prevista dall'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; Visto il decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 13 marzo 1988, n. 68, concernente ulteriori modifiche alla citata legge 28 febbraio 1985, n. 47; Ritenuta la necessita' di dare attuazione al disposto di cui all'art. 4, comma 9, del citato decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2; Decreta: Art. 1. 1. Qualora dall'esame della documentazione il richiedente la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria ritenga sorto a proprio favore un credito per erroneo o maggior versamento dell'oblazione, potra' inoltrare apposita istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente. 2. L'istanza di cui al comma 1, corredata dal certificato del sindaco attestante l'ammontare dell'oblazione dovuta, o il diniego di concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, e dalle ricevute dei versamenti effettuati sul conto corrente postale n. 255000 intestato all'Amministrazione postale - Oblazioni abusivismo edilizio, deve essere inoltrata a mezzo plico raccomandato senza avviso di ricevimento.