Art. 2.
  1.  L'intendenza  di finanza, ricevuta l'istanza di cui all'art. 1,
chiedera' all'Amministrazione postale il riscontro della ricevuta  di
versamento con i dati in suo possesso e, accertata la sussistenza del
credito mediante confronto col certificato  rilasciato  dal  sindaco,
disporra' il rimborso della somma eccedente.
  2.  I  rimborsi  a  favore  degli  aventi  diritto saranno disposti
mediante mandato diretto in Tesoreria,  da  trarre  sul  capitolo  di
spesa  n.  3972  dello  stanziamento  in bilancio per l'anno 1988 del
Ministero delle finanze.