Art. 2. 1. L'intendenza di finanza, ricevuta l'istanza di cui all'art. 1, chiedera' all'Amministrazione postale il riscontro della ricevuta di versamento con i dati in suo possesso e, accertata la sussistenza del credito mediante confronto col certificato rilasciato dal sindaco, disporra' il rimborso della somma eccedente. 2. I rimborsi a favore degli aventi diritto saranno disposti mediante mandato diretto in Tesoreria, da trarre sul capitolo di spesa n. 3972 dello stanziamento in bilancio per l'anno 1988 del Ministero delle finanze.