IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13542, concernente
l'approvazione  di  alcune  tariffe  di  assicurazione   sulla   vita
presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni, con sede in Torino;
  Vista  la domanda in data 26 gennaio 1988 della societa' per azioni
Societa' cattolica  di  assicurazione,  con  sede  in  Verona,  e  la
successiva  modifica  in  data  2  febbraio  1988, intese ad ottenere
l'approvazione di una tariffa di assicurazione  sulla  vita  e  delle
relative condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione   della   prestazione    garantita,    da    utilizzare
esclusivamente  per  l'assunzione,  in  coassicurazione con la S.p.a.
Toro assicurazioni, con  sede  in  Torino,  di  contratti  collettivi
stipulati  con  il  "Fondo  aggiuntivo  di  previdenza  aziendale dei
dirigenti della Banca cattolica del Veneto", con sede in Vicenza;
  Vista  la lettera in data 12 febbraio 1988, n. 820657, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale   delle   assi  zioni  private  e  di  interesse
collettivo, la seguente tariffa di  assicurazione  sulla  vita  e  le
relative  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola
di  rivalutazione  della  prestazione  garantita   presentate   dalla
societa'  per azioni Societa' cattolica di assicurazione, con sede in
Verona,   da   utilizzare   esclusivamente   per   l'assunzione,   in
coassicurazione  con  la  S.p.a.   Toro  assicurazioni,  con  sede in
Torino, di contratti collettivi stipulati con il "Fondo aggiuntivo di
previdenza aziendale dei dirigenti della Banca cattolica del Veneto",
con sede in Vicenza;
   tariffa  n.  72 - assicurazione di rendita vitalizia differita con
controassicurazione, a premio unico;
   condizioni  speciali  di  polizza,  comprensive  dalla clausola di
rivalutazione  della  prestazione  garantita,  della  tariffa   sopra
citata;
   tariffa  di  opzione,  per  testa  di  sesso  maschile  o di sesso
femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita  al
termine del periodo di differimento della suddetta tariffa n. 72;
   tariffa  di  opzione,  per  testa  di  sesso  maschile  o di sesso
femminile, per la conversione della rendita garantita al termine  del
periodo  del  differimento  della  sopra  citata tariffa n. 72 in una
rendita di minore importo pagabile in modo certo per i  primi  cinque
anni e successivamente vitalizia;
   tariffa  di  opzione  per  testa  di  sesso  machile  o  di  sesso
femminile, per la conversione della rendita garantita al termine  del
periodo  del differimento dalla suddetta tariffa n. 72 in una rendita
di minore importo pagabile in modo certo per i  primi  dieci  anni  e
successivamente vitalizia;
   tariffa  di  opzione per la conversione della rendita garantita al
termine del periodo del differimento della sopra  menzionata  tariffa
n.   72   in   una  rendita  vitalizia  rivalutabile  su  due  teste,
parzialmente o totalmente reversibile a favore del sopravvivente.