Art. 2.
  La  durata  residua  dei  singoli contratti deve essere determinata
tenendo conto della durata media osservata da ciascuna impresa  negli
ultimi cinque esercizi.
  La  durata  residua  dei  singoli  contratti  puo'  essere altresi'
determinata  in  via  forfettaria  applicando  alla  durata   residua
effettiva il coefficiente correttivo 0,6.