Art. 3. La durata residua media dei contratti alla data di chiusura di ciascun esercizio e' costituita dalla media, ponderata sulla base delle corrispondenti riserve matematiche, della durata residua dei singoli contratti alla stessa data. Possono escludersi dal calcolo della durata residua media determinate categorie di contratti qualora cio' non incida significativamente sulla durata residua media riferita alla totalita' dei contratti. E' consentita l'adozione di metodi di calcolo diversi da quelli indicati ai commi precedenti qualora gli stessi portino a risultati similari. Qualunque sia il metodo di calcolo adottato la durata residua media dei contratti non puo' mai essere assunta per un valore superiore a 10.