Art. 3.
  La  durata  residua  media  dei  contratti alla data di chiusura di
ciascun esercizio e' costituita dalla  media,  ponderata  sulla  base
delle  corrispondenti  riserve  matematiche, della durata residua dei
singoli contratti alla stessa data.
  Possono   escludersi   dal   calcolo  della  durata  residua  media
determinate  categorie  di  contratti   qualora   cio'   non   incida
significativamente sulla durata residua media riferita alla totalita'
dei contratti.
  E'  consentita  l'adozione  di  metodi di calcolo diversi da quelli
indicati ai commi precedenti qualora gli stessi portino  a  risultati
similari.
  Qualunque sia il metodo di calcolo adottato la durata residua media
dei contratti non puo' mai essere assunta per un valore  superiore  a
10.