Art. 4. Il capitale "vita" e' rappresentato: per i contratti di assicurazione a vita intera, dal capitale garantito in caso di morte; per i contratti di assicurazione in caso di vita o di assicurazione mista e per i contratti di assicurazione a termine fisso o di capitalizzazione, dal capitale garantito al termine del contratto; per i contratti di assicurazione di rendita, dal capitale costitutivo della rendita alla data di godimento della stessa, ovvero dal montante dell'opzione in capitale se quest'ultimo valore e' superiore.