Art. 4.
  Il capitale "vita" e' rappresentato:
   per  i  contratti  di  assicurazione  a  vita intera, dal capitale
garantito in caso di morte;
   per   i   contratti   di  assicurazione  in  caso  di  vita  o  di
assicurazione mista e per i  contratti  di  assicurazione  a  termine
fisso  o  di  capitalizzazione, dal capitale garantito al termine del
contratto;
   per   i  contratti  di  assicurazione  di  rendita,  dal  capitale
costitutivo della rendita alla data di godimento della stessa, ovvero
dal  montante  dell'opzione  in  capitale  se  quest'ultimo valore e'
superiore.