AVVERTENZA:
   Il  testo  coordinato  e'  stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia  ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre
1984, n. 839.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sul terminale si trovano tra i segni (( .... ))

                               Art. 1.

  1.  L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), e' elevato
per l'anno 1988 a lire 516 mila.
  2.  L'ammontare  della  ulteriore  detrazione  di  cui  al  comma 2
dell'articolo  13  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi (a),
approvato  con  il  decreto indicato al comma 1, e' elevato a partire
dall'anno  1988  a  lire  228  mila;  conseguentemente,  nel  comma 2
dell'articolo  13  dello  stesso testo unico (a), le parole "lire 156
mila"  sono sostituite dalle parole: "lire 228 mila". Per l'anno 1988
i  sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione
del  presente  comma  in  sede  di conguaglio di fine anno 1988 o, se
precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
             (a)  Il testo vigente dell'art. 13 del testo unico delle
          imposte sui redditi e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             Il  testo dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art.  13 (Altre detrazioni) - 1. Se alla formazione del
          reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro
          dipendente  spetta  una detrazione dall'imposta lorda di ((
          lire 516 mila, )) rapportata al  periodo  di  lavoro  o  di
          pensione  nell'anno,  anche  a  fronte delle spese inerenti
          alla produzione del reddito.
             2.  Se  il  reddito  di  lavoro dipendente non supera 11
          milioni di lire annui,  spetta  una  ulteriore  detrazione,
          rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di
          (( lire 228 mila. )) Se l'ammontare del reddito  di  lavoro
          dipendente e' superiore a 11 milioni di lire, la detrazione
          spetta nella misura necessaria ad evitare  che  l'ammontare
          residuo  di  tale  reddito  scenda  al disotto dell'importo
          risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita  della
          detrazione,  a  un  reddito  di lavoro dipendente pari a 11
          milioni di lire.
             3.  Le  detrazioni  di  cui  ai commi 1 e 2 competono in
          aggiunta a quelle previste nell'articolo  12  e  fino  alla
          concorrenza  dell'imposta  lorda  relativa  ai  redditi  di
          lavoro  dipendente  che  concorrono  alla  formazione   del
          reddito complessivo.
             4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
          uno o piu' redditi di lavoro autonomo di  cui  al  comma  1
          dell'articolo  49  o  di  impresa  di  cui all'articolo 79,
          spetta una detrazione dall'imposta  lorda,  non  cumulabile
          con  quelle  previste  nei commi 1 e 2, di lire 150 mila se
          l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di
          impresa  non  supera  6  milioni di lire. La detrazione non
          compete  per  i  redditi  di  lavoro  autonomo  determinati
          forfetariamente ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 e per
          i redditi di impresa determinati forfetariamente  ai  sensi
          dell'articolo 80. Se l'ammontare complessivo dei redditi di
          lavoro autonomo o di impresa e' superiore a  6  milioni  di
          lire,  la  detrazione  spetta  nella  misura  necessaria ad
          evitare  che  il  complessivo  ammontare  residuo  di  tali
          redditi   scenda   al   disotto   dell'importo   risultante
          dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione,
          a  un ammontare complessivo di reddito di lavoro autonomo o
          di impresa pari a 6 milioni di lire.
             5. La detrazione di cui al comma 4 compete in aggiunta a
          quelle previste nell'articolo 12 e  fino  alla  concorrenza
          dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo o
          di impresa  che  concorrono  alla  formazione  del  reddito
          complessivo".