AVVERTENZA: Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale si trovano tra i segni (( .... )) Art. 1. 1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), e' elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila. 2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (a), approvato con il decreto indicato al comma 1, e' elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; conseguentemente, nel comma 2 dell'articolo 13 dello stesso testo unico (a), le parole "lire 156 mila" sono sostituite dalle parole: "lire 228 mila". Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
(a) Il testo vigente dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 1: Il testo dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 13 (Altre detrazioni) - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di (( lire 516 mila, )) rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito. 2. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di (( lire 228 mila. )) Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente e' superiore a 11 milioni di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a 11 milioni di lire. 3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo. 4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, di lire 150 mila se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa non supera 6 milioni di lire. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfetariamente ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfetariamente ai sensi dell'articolo 80. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa e' superiore a 6 milioni di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che il complessivo ammontare residuo di tali redditi scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di reddito di lavoro autonomo o di impresa pari a 6 milioni di lire. 5. La detrazione di cui al comma 4 compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo o di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo".