Art. 10. (( 1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 (a), come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, e' sostituita dalla seguente: )) ----> Vedere Tabella a Pag. 25 della G.U. <---- 2. Per i contratti pronti contro termine la tassa e' corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla meta' della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati e' annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli (( o divise estere )) e per pari importo nominale. (( 2-bis. Le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (b), sono unificate allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (c), e' ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277 (d). Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-ter. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988 )) . ))
(a) La legge n. 1079/1954 reca: "Modifica alle tasse sui contratti di borsa". (b) Il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 601/1973 e' riportato in appendice. (c) Il testo dell'art. 5, comma 10, del D.L. n. 953/1982 (Misure in materia tributaria), come modificato dalla legge di conversione e' il seguente: "L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e' stabilita nella misura dello 0,25 per cento". (d) La legge n. 277/1977 reca: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale". APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 10: Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), prima dell'entrata in vigore della presente legge, era il seguente: "Art. 18 (Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva). - L'imposta sostitutiva si applica in ragione del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito, utilizzati in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido. L'aliquota e' ridotta allo 0,75 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4) e 8) dell'art. 16". Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo degli articoli 15 e 16 del suddetto decreto: "Art. 15 (Operazioni di credito a medio e lungo termine). Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo lire 100 per ogni milione o frazione di milione. Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi". "Art. 16 (Altre operazioni di credito). - Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori: 1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148; 2) credito agrario di esercizio e di miglioramento disciplinato dal decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e da altre disposizioni legislative in materia; 3) credito all'artigianato, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949; 4) credito alla cooperazione, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1421, e alla legge 12 marzo 1968, n. 386; 5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213 e 14 agosto 1971, n. 819; 7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; 8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli articoli 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949".