Art. 10.

(( 1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 (a),
come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6
ottobre  1964,  n.  947,  dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e
dal   decreto-legge  24  settembre  1987,  n.  391,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21
novembre 1987, n. 477, e' sostituita dalla seguente: ))


         ---->  Vedere Tabella a Pag. 25 della G.U.   <----


  2.  Per  i  contratti pronti contro termine la tassa e' corrisposta
 mediante   l'uso   dei  due  corrispondenti  foglietti  bollati,  da
 redigersi  contestualmente,  ciascuno per un importo pari alla meta'
 della  tassa  dovuta.  Sui relativi foglietti bollati e' annotata la
 natura  e  gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro
 termine" si intendono quei contratti che configurano un'operazione a
 pronti  ed  una  contrapposta  operazione a termine, posti in essere
 sotto  la  stessa  data,  nei  confronti della medesima controparte,
 sugli  stessi  titoli  ((  o  divise  estere  ))  e per pari importo
 nominale.
((  2-bis.  Le  aliquote  stabilite  dall'articolo 18 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 601 (b), sono
 unificate  allo  0,25  per  cento.  L'aliquota  dello 0,25 per cento
 stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a
 18  mesi dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53
 (c),  e'  ridotta  allo  0,05  per  cento  e  si  applica anche alle
 operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n.
 277  (d).  Le  disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti
 erogati  in  base  a contratti conclusi successivamente alla data di
 entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto.
 2-ter.  Le  norme del presente articolo si applicano a decorrere dal
 15 marzo 1988 )) . ))
 
             (a) La legge n. 1079/1954 reca: "Modifica alle tasse sui
          contratti di borsa".
             (b)  Il  testo  dell'art.  18  del D.P.R. n. 601/1973 e'
          riportato in appendice.
             (c) Il testo dell'art. 5, comma 10, del D.L. n. 953/1982
          (Misure in materia tributaria), come modificato dalla legge
          di  conversione  e'  il  seguente: "L'aliquota dell'imposta
          sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di durata
          superiore  a  diciotto  mesi,  erogati  in base a contratti
          conclusi dal 1 gennaio 1983, di cui alla legge  24  maggio
          1977,  n.  227,  e'  stabilita  nella misura dello 0,25 per
          cento".
             (d)   La   legge   n.   277/1977   reca:   "Disposizioni
          sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
          alle  esportazioni  di  merci  e servizi, all'esecuzione di
          lavori all'estero nonche'  alla  cooperazione  economica  e
          finanziaria in campo internazionale".
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 10:
             Il  testo  dell'art. 18 del decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  601/1973  (Disciplina  delle   agevolazioni
          tributarie),  prima  dell'entrata  in vigore della presente
          legge, era il seguente:
             "Art.   18  (Aliquote  e  base  imponibile  dell'imposta
          sostitutiva).   -  L'imposta  sostitutiva  si  applica   in
          ragione  del  2  per  cento  dell'ammontare complessivo dei
          finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati
          in  ciascun  esercizio.  Per i finanziamenti fatti mediante
          apertura di credito, utilizzati  in  conto  corrente  o  in
          qualsiasi    altra    forma   tecnica,   si   tiene   conto
          dell'ammontare del fido.
             L'aliquota   e'  ridotta  allo  0,75  per  cento  per  i
          finanziamenti previsti ai  numeri  1),  2),  3),  4)  e  8)
          dell'art. 16".
             Si  trascrive,  per opportuna conoscenza, anche il testo
          degli articoli 15 e 16 del suddetto decreto:
             "Art.   15  (Operazioni  di  credito  a  medio  e  lungo
          termine). Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e
          lungo  termine  e  tutti i provvedimenti, atti, contratti e
          formalita' inerenti alle  operazioni  medesime,  alla  loro
          esecuzione,  modificazione  ed estinzione, alle garanzie di
          qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento  prestate
          e    alle    loro    eventuali    surroghe,   sostituzioni,
          postergazioni,   frazionamenti   e   cancellazioni    anche
          parziali,  ivi comprese le cessioni di credito stipulate in
          relazione a tali finanziamenti,  effettuate  da  aziende  e
          istituti  di  credito  e  da  loro  sezioni  o gestioni che
          esercitano,  in  conformita'  a  disposizioni  legislative,
          statutarie  o  amministrative,  il  credito a medio e lungo
          termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta
          di  bollo,  dalle  imposte  ipotecarie  e catastali e dalle
          tasse sulle concessioni governative.
             In  deroga  al  precedente  comma,  gli  atti giudiziari
          relativi alle operazioni ivi indicate  sono  soggetti  alle
          suddette  imposte secondo il regime ordinario e le cambiali
          emesse in relazione alle operazioni  stesse  sono  soggette
          all'imposta  di  bollo lire 100 per ogni milione o frazione
          di milione.
             Agli  effetti di quest'articolo si considerano a medio e
          lungo termine le operazioni di finanziamento la cui  durata
          contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi".
             "Art.   16   (Altre   operazioni   di   credito).  -  Le
          agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle
          operazioni  relative  ai finanziamenti di qualunque durata,
          effettuati  in  conformita'  a  disposizioni   legislative,
          statutarie  o  amministrative  da  aziende  e  istituti  di
          credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:
              1)  credito per il lavoro italiano all'estero di cui al
          decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;
              2)  credito  agrario  di  esercizio  e di miglioramento
          disciplinato dal decreto-legge 29  luglio  1927,  n.  1509,
          convertito  con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n.
          1760, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  da
          altre disposizioni legislative in materia;
              3)   credito   all'artigianato,   di   cui  al  decreto
          legislativo 15 dicembre 1947, n.  1418,  e  alla  legge  25
          luglio 1952, n. 949;
              4)   credito  alla  cooperazione,  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 dicembre 1947, n.  1421,  e  alla  legge  12
          marzo 1968, n. 386;
              5)   credito  cinematografico,  di  cui  alle  leggi  4
          novembre 1965, n.  1213 e 14 agosto 1971, n. 819;
              7)  credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967,
          n. 800;
              8)  credito di rifinanziamento effettuato a norma degli
          articoli 17, 18, 33 e 34 della legge  25  luglio  1952,  n.
          949".