Art. 11-bis.

(( 1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
 Repubblica  29  settembre  1973,  n.  599  (a),  e'  sostituito  dal
 seguente:  "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo
 comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
 1973,  n.  597  (b),  per  i  redditi dominicali dei terreni e per i
 redditi  agrari  valgono  le  risultanze del catasto al 31 agosto di
 ciascun  periodo d'imposta quando c'e' corrispondenza tra le colture
 praticate  e  quelle  che  risultano in catasto. Se tale rispondenza
 manca,  i  possessori a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o
 altro  diritto  reale, di terreni atti alla produzione agricola sono
 tenuti,  in  sede  di  dichiarazione del reddito, ad attribuire alle
 superfici   interessate  dalle  variazioni  di  coltura  la  tariffa
 d'estimo  attuale  relativa  alla qualita' di coltura in atto e alla
 stessa classe gia' attribuita alla coltura variata o, in mancanza di
 essa,  all'ultima  classe esistente per la coltura praticata. Se non
 e'  possibile  attribuire  alle  superfici la qualita' propria della
 coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della
 stessa   qualita'  ubicati  in  altri  comuni  o  sezioni  censuarie
 confinanti  o  limitrofi  in condizioni agrologicamente compatibili,
 ferma restando per la classe la regola di cui al presente comma". 2.
 L'articolo  50  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
 settembre  1973, n. 600 (c), e' sostituito dal seguente: "Art. 50. -
 1.  In  caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo
 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
 597  (b),  delle  situazioni che danno luogo a variazioni in aumento
 del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica
 una  pena  pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni".
 ))
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  6  del  D.P.R. n. 599/1973 e'
          riportato in appendice.
             (b)  Il  testo  dell'art.  26  del D.P.R. n. 597/1973 e'
          riportato in appendice.
             (c)  Il D.P.R. n. 600/1973 reca: "Disposizioni comuni in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi".
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 11-bis:
             Il  testo vigente dell'art. 6 del decreto del Presidente
          della Repubblica  n.  599/1973  (Istituzione  e  disciplina
          dell'imposta  locale  sui  redditi),  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente:
(( "Art. 6 (Effetti delle iscrizioni catastali). - Fermo restando  ))
(( quanto disposto dall'art. 26, secondo comma, del decreto del    ))
(( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i    ))
(( redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono   ))
(( le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo       ))
(( d'imposta quando c'e' corrispondenza tra le colture praticate e ))
(( quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i   ))
(( possessori a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro ))
(( diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola, sono   ))
(( tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire     ))
(( alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la       ))
(( tariffa d'estimo attuale relativa alla qualita' di coltura in   ))
(( atto e alla stessa classe gia' attribuita alla coltura variata  ))
(( o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la      ))
(( coltura praticata. Se non e' possibile attribuire alle          ))
(( superfici                                                       ))
(( la qualita' propria della coltura praticata si applicano le     ))
(( tariffe attribuite a terreni della stessa qualita' ubicati in   ))
(( altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in      ))
(( condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la   ))
(( classe la regola di cui al presente comma.                      ))
             Le  modificazioni risultanti dalle volture catastali non
          danno luogo  ad  iscrizioni  suppletive  ne'  a  sgravi  di
          imposta  se  non  quando uno dei soggetti cui la voltura si
          riferisce sia esente dall'imposta stessa  o  abbia  diritto
          alla  deduzione di cui all'art. 7. Lo sgravio di imposta si
          effettua a nome del precedente intestatario.
             Nel  caso  di  affittanza  agraria,  il  possessore  del
          reddito dominicale ha  diritto  allo  sgravio  dell'imposta
          relativa   al  reddito  agrario  a  decorrere  dal  periodo
          d'imposta  successivo  a   quello   di   stipulazione   del
          contratto.
             Qualora  in  applicazione  del quarto comma dell'art. 51
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n. 597, si proceda alla determinazione del reddito a
          norma del titolo V dello stesso  decreto,  l'ufficio  delle
          imposte  procede  al  conguaglio  fra l'imposta relativa al
          reddito cosi' determinato e quella iscritta a  ruolo  sulla
          base delle risultanze catastali.
             Nel  caso  in cui ricorrano le condizioni previste dagli
          articoli 39 e 40 del decreto indicato nel precedente  comma
          non   si  procede  alla  iscrizione  a  ruolo  dei  redditi
          catastali delle unita' immobiliari ivi indicate.
             Ai  fini  della determinazione dei redditi dominicali ed
          agrario le disposizioni degli articoli 27 e 31 del predetto
          decreto  e  quelle  dell'art.  7  del  presente  decreto si
          applicano anche in via provvisoria in base  a  domanda  del
          contribuente contenuta nella dichiarazione dei redditi o in
          apposita denuncia da presentare, nel termine  previsto  per
          la  dichiarazione,  all'ufficio  delle imposte di domicilio
          fiscale. In base alla  dichiarazione  o  alla  denuncia  si
          procede  anche  allo  sgravio  per i redditi che gia' siano
          stati iscritti a ruolo; gli sgravi non  possono  retroagire
          oltre  l'anno  anteriore  a  quello in cui e' presentata la
          dichiarazione annuale o la denuncia".
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 11-bis:
             Il  testo  dell'art. 26 del decreto del Presidente della
          Repubblica   n.   597/1973   (Istituzione   e    disciplina
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche)  e' il
          seguente:
             "Art.  26 (Denuncia e decorrenza delle variazioni). - Le
          variazioni del reddito contemplate dal primo e dal  secondo
          comma   dell'art.   25   devono   essere   denunciate   dal
          contribuente all'ufficio tenico  erariale.  Nella  denuncia
          devono essere indicate la partita catastale e le particelle
          cui le variazioni  si  riferiscono;  se  queste  riguardano
          porzioni  di  particelle deve essere unita la dimostrazione
          grafica del frazionamento.
             Le  variazioni  di  reddito  in  aumento  devono  essere
          denunciate entro  il  31  gennaio  dell'anno  successivo  a
          quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo
          comma dell'art. 25 e hanno effetto da tale anno.
             Le  variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in
          cui si sono verificati i fatti indicati nel  secondo  comma
          dell'art. 25 se la denuncia e' stata presentata entro il 31
          gennaio dell'anno  successivo;  se  la  denuncia  e'  stata
          presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata.
             Le  variazioni  del reddito contemplate dal quinto comma
          dell'art.  25 hanno effetto dall'anno successivo  a  quello
          di  pubblicazione del decreto nella  Gazzetta Ufficiale  ".