Art. 11-bis. (( 1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 (a), e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (b), per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'e' corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualita' di coltura in atto e alla stessa classe gia' attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non e' possibile attribuire alle superfici la qualita' propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualita' ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al presente comma". 2. L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c), e' sostituito dal seguente: "Art. 50. - 1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (b), delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni". ))
(a) Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 599/1973 e' riportato in appendice. (b) Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 597/1973 e' riportato in appendice. (c) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 11-bis: Il testo vigente dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 599/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: (( "Art. 6 (Effetti delle iscrizioni catastali). - Fermo restando )) (( quanto disposto dall'art. 26, secondo comma, del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i )) (( redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono )) (( le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo )) (( d'imposta quando c'e' corrispondenza tra le colture praticate e )) (( quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i )) (( possessori a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro )) (( diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola, sono )) (( tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire )) (( alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la )) (( tariffa d'estimo attuale relativa alla qualita' di coltura in )) (( atto e alla stessa classe gia' attribuita alla coltura variata )) (( o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la )) (( coltura praticata. Se non e' possibile attribuire alle )) (( superfici )) (( la qualita' propria della coltura praticata si applicano le )) (( tariffe attribuite a terreni della stessa qualita' ubicati in )) (( altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in )) (( condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la )) (( classe la regola di cui al presente comma. )) Le modificazioni risultanti dalle volture catastali non danno luogo ad iscrizioni suppletive ne' a sgravi di imposta se non quando uno dei soggetti cui la voltura si riferisce sia esente dall'imposta stessa o abbia diritto alla deduzione di cui all'art. 7. Lo sgravio di imposta si effettua a nome del precedente intestatario. Nel caso di affittanza agraria, il possessore del reddito dominicale ha diritto allo sgravio dell'imposta relativa al reddito agrario a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di stipulazione del contratto. Qualora in applicazione del quarto comma dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si proceda alla determinazione del reddito a norma del titolo V dello stesso decreto, l'ufficio delle imposte procede al conguaglio fra l'imposta relativa al reddito cosi' determinato e quella iscritta a ruolo sulla base delle risultanze catastali. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dagli articoli 39 e 40 del decreto indicato nel precedente comma non si procede alla iscrizione a ruolo dei redditi catastali delle unita' immobiliari ivi indicate. Ai fini della determinazione dei redditi dominicali ed agrario le disposizioni degli articoli 27 e 31 del predetto decreto e quelle dell'art. 7 del presente decreto si applicano anche in via provvisoria in base a domanda del contribuente contenuta nella dichiarazione dei redditi o in apposita denuncia da presentare, nel termine previsto per la dichiarazione, all'ufficio delle imposte di domicilio fiscale. In base alla dichiarazione o alla denuncia si procede anche allo sgravio per i redditi che gia' siano stati iscritti a ruolo; gli sgravi non possono retroagire oltre l'anno anteriore a quello in cui e' presentata la dichiarazione annuale o la denuncia". Con riferimento alla nota (b) all'art. 11-bis: Il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e' il seguente: "Art. 26 (Denuncia e decorrenza delle variazioni). - Le variazioni del reddito contemplate dal primo e dal secondo comma dell'art. 25 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tenico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. Le variazioni di reddito in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo comma dell'art. 25 e hanno effetto da tale anno. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 25 se la denuncia e' stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata. Le variazioni del reddito contemplate dal quinto comma dell'art. 25 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale ".