Art. 14. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. N.B. - Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione. "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 7, 12, commi 5 e 6, 13, 14, 15, 16, 17 e 30 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 533, nonche' nel decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4 (a). 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
(a) I DD.LL. n. 533/1987 e n. 4/1988, non convertiti in legge, il primo perche' respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 1988 e il secondo per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1988 e n. 61 del 14 marzo 1988), recavano, il primo, norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzione nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti e, il secondo, norme in materia tributaria e per l'ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria.