Art. 14.

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
 pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
 sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
    N.B.  -  Si  trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di
 conversione.
  "2.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
 fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
 base  delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 7, 12, commi
 5  e  6, 13, 14, 15, 16, 17 e 30 del decreto-legge 29 dicembre 1987,
 n. 533, nonche' nel decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4 (a).
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
 
             (a)  I DD.LL. n. 533/1987 e n. 4/1988, non convertiti in
          legge, il primo perche' respinto dalla Camera dei  deputati
          nella   seduta  del  12  gennaio  1988  e  il  secondo  per
          decorrenza   dei   termini   costituzionali   (i   relativi
          comunicati  sono  stati  pubblicati, rispettivamente, nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del  13  gennaio
          1988  e n. 61 del 14 marzo 1988), recavano, il primo, norme
          in materia tributaria, di previdenza, di  assunzione  nella
          pubblica  amministrazione  ed altre disposizioni urgenti e,
          il   secondo,   norme   in   materia   tributaria   e   per
          l'ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria.