Art. 2. 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni (a), e' elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti di imposta procedono all'applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1987. 2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 cosi' come stabilito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b) , e' ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila. 3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b), e' elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988; conseguentemente, nel comma 4 dell'articolo 12 dello stesso testo unico le parole "3 milioni di lire" sono sostituite dalle parole: "4 milioni di lire".
(a) Il D.P.R. n. 597/1973 reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". Il n. 1) del primo comma dell'art. 15 indica la misura della detrazione dell'imposta lorda per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. (b) Il testo vigente dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 2: Il testo dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia: a) (( lire 462 mila )) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: lire 48 mila per un figlio; lire 96 mila per due figli; lire 144 mila per tre figli; lire 192 mila per quattro figli; lire 240 mila per cinque figli; lire 288 mila per sei figli; lire 336 mila per sette figli; lire 384 mila per otto figli; lire 48 mila per ogni altro figlio; c) lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti delll'autorita' giudiziaria. 2. La detrazione per i figli prevista alla lettera b) del comma 1 spetta in misura doppia: a) se il contribuente e' coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera a) del comma 1; b) se l'altro genitore manca e il contribuente e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato; c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi; d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore; e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente; f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente. 3. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila. 4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a (( 4 milioni di lire, )) al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico. 5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 6. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto: a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato; b) delle pensioni sociali; c) delle pensioni di guerra e relative indennita' accessorie; d) delle pensioni, indennita' e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria; f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare".