Art. 2.

  1.  Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, la
detrazione  per  il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente
separato  prevista  nel  n.  1)  del primo comma dell'articolo 15 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e
successive  modificazioni (a), e' elevata da lire 360 mila a lire 420
mila   per   l'anno   1987.   I   sostituti   di   imposta  procedono
all'applicazione  delle  disposizioni  del  presente comma in sede di
conguaglio di fine anno 1987.
  2.  L'ammontare  della  detrazione  di  cui  al  comma 1 cosi' come
stabilito  alla  lettera  a)  del  comma 1 dell'articolo 12 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917 (b) , e' ulteriormente
elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila.
  3.  Il  limite  di  reddito  di cui al comma 4 dell'articolo 12 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b), e' elevato
a  lire  4  milioni  a  partire dall'anno 1988; conseguentemente, nel
comma  4  dell'articolo  12  dello  stesso  testo  unico le parole "3
milioni di lire" sono sostituite dalle parole: "4 milioni di lire".
 
             (a)   Il   D.P.R.   n.  597/1973  reca:  "Istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche".
          Il  n.  1)  del  primo  comma dell'art. 15 indica la misura
          della detrazione dell'imposta  lorda  per  il  coniuge  non
          legalmente ed effettivamente separato.
             (b)  Il testo vigente dell'art. 12 del testo unico delle
          imposte sui redditi e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:
             Il  testo dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art.  12  (Detrazioni  per  carichi  di famiglia). - 1.
          Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
               a)  ((  lire 462 mila )) per il coniuge non legalmente
          ed effettivamente separato;
               b)  le  seguenti  somme  per i figli, compresi i figli
          naturali riconosciuti, i figli adottivi e  gli  affidati  o
          affiliati,  minori  di  eta'  o  permanentemente inabili al
          lavoro, e per quelli di eta' non superiore a ventisei  anni
          dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
               lire 48 mila per un figlio;
               lire 96 mila per due figli;
               lire 144 mila per tre figli;
               lire 192 mila per quattro figli;
               lire 240 mila per cinque figli;
               lire 288 mila per sei figli;
               lire 336 mila per sette figli;
               lire 384 mila per otto figli;
               lire 48 mila per ogni altro figlio;
               c)  lire  96  mila per ciascuna delle persone indicate
          nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate
          alla   lettera  b),  che  conviva  con  il  contribuente  o
          percepisca   assegni   alimentari   non    risultanti    da
          provvedimenti delll'autorita' giudiziaria.
             2.  La  detrazione  per i figli prevista alla lettera b)
          del comma 1 spetta in misura doppia:
               a)   se  il  contribuente  e'  coniugato  con  l'altro
          genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera
          a) del comma 1;
               b)  se  l'altro  genitore  manca  e il contribuente e'
          coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
               c)  per  i  figli  rimasti esclusivamente a carico del
          contribuente  nei  casi  di  annullamento,  scioglimento  o
          cessazione  degli effetti civili del matrimonio con l'altro
          genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
               d)  per  i  figli naturali non riconosciuti dall'altro
          genitore;
               e)  per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro
          genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;
               f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati
          del solo contribuente.
             3.  Se  l'altro  genitore  manca o non ha riconosciuto i
          figli naturali e il contribuente  non  e'  coniugato  o  e'
          legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono
          figli adottivi, affidati o affiliati del solo  contribuente
          e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente
          separato, la detrazione prevista alla lettera a) del  comma
          1  si  applica per il primo figlio e la somma detraibile in
          relazione al numero  dei  figli,  comprendendo  tra  questi
          anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di
          lire 96 mila.
             4.  Le  detrazioni  per  carichi  di famiglia spettano a
          condizione che le persone alle  quali  si  riferiscono  non
          abbiano   redditi  propri  per  ammontare  complessivamente
          superiore a (( 4 milioni di lire, )) al lordo  degli  oneri
          deducibili,  e lo attestino nella dichiarazione dei redditi
          o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli
          adottivi  e  gli  affidati o affiliati, l'attestazione deve
          essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi  di  cui  alle
          lettere  c)  ed  e)  del  comma 2 la detrazione per i figli
          spetta in misura doppia a condizione  che  il  contribuente
          attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.
             5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate
          a mese e competono dal mese in cui sono verificate a quello
          in cui sono cessate le condizioni richieste.
             6.  Ai  fini  del limite di reddito di cui al comma 4 si
          tiene conto anche dei  redditi  esenti  dall'imposta  e  di
          quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
          ad imposta sostitutiva, se  di  ammontare  complessivamente
          superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto:
               a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi
          dallo Stato;
               b) delle pensioni sociali;
               c)  delle  pensioni  di  guerra  e relative indennita'
          accessorie;
               d)  delle  pensioni,  indennita' e assegni erogati dal
          Ministero dell'interno ai ciechi  civili,  ai  sordomuti  e
          agli invalidi civili;
               e)  degli  assegni  accessori  annessi  alle  pensioni
          privilegiate di prima categoria;
               f)  dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore
          militare".