Art. 4.

  1.  Al  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a),
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2 dell'articolo 49 e' aggiunta la seguente lettera: "
f)   i  redditi  derivanti  dall'attivita'  di  levata  dei  protesti
esercitata  dai  segretari  comunali  ai  sensi della legge 12 giugno
1973, n. 349 (b) .";
    b)  al comma 8 dell'articolo 50 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono
costituiti   dall'ammontare  dei  compensi  in  denaro  o  in  natura
percepiti  nel  periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo
di deduzione forfetaria delle spese.".
  2.  Al  secondo  comma  dell'articolo  5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633 (c), e' aggiunto, in fine,
il   seguente   periodo:  "Non  si  considerano  altresi'  effettuate
nell'esercizio  di  arti  e  professioni  le  prestazioni  di servizi
derivanti  dall'attivita'  di  levata  dei  protesti  esercitata  dai
segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349 (b).".
  3.  Le  disposizioni  di  cui ai precedenti commi hanno effetto, ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1 gennaio 1973, e, ai
fini  delle  imposte  sui  redditi,  dal  periodo di imposta iniziato
successivamente  al  31  dicembre  1987. Si applica l'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42 (d).
(( 3-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), le parole: "lettere a) e g)"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "lettere )) a), d) e g) ". 3-ter.
All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico (a), le parole da:
"Per  la  indennita'"  fino  a:  "versato  al  Fondo  predetto"  sono
sostituite   dalle  seguenti:  "L'ammontare  netto  delle  indennita'
equipollenti  al  trattamento  di fine rapporto, comunque denominate,
alla  cui  formazione  concorrono  contributi  previdenziali  posti a
carico  dei  lavoratori  dipendenti e assimilati, e' computato previa
detrazione  di  una  somma  pari  alla percentuale di tali indennita'
corrispondente  al  rapporto,  alla  data del collocamento a riposo o
alla  data  in  cui  e'  maturato  il  diritto  alla  percezione, fra
l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti  e  assimilati  e  l'aliquota  complessiva  del contributo
stesso  versato  all'ente,  cassa  o  fondo di previdenza". 3-quater.
All'articolo  17,  comma 2, del suddetto testo unico (a), con effetto
dal  17 luglio 1986, dopo le parole: "agli effetti del comma 1", sono
aggiunte  le  seguenti: "L'ammontare netto e' costituito dall'importo
dell'indennita'  che eccede quello complessivo dei contributi versati
dal  lavoratore  sempreche'  l'importo  dei  contributi  a carico del
lavoratore  non  ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o
in  natura,  al  netto  dei  contributi obbligatori dovuti per legge,
percepito  in  dipendenza  del rapporto di lavoro e negli statuti dei
fondi  o  casse  di  previdenza  tenuti  alla  prestazione  non siano
previste   clausole  che  consentano  l'erogazione  di  anticipazioni
periodiche sull'indennita' spettante". ))
 
             (a)  Il  testo  delle disposizioni del testo unico delle
          imposte sui redditi, modificate dal presente  articolo,  e'
          riportato in appendice.
             (b)  La  legge n. 349/1973 concerne: "Modificazioni alle
          norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari".
             (c)   Il  testo  dell'art.  5  del  D.P.R.  n.  633/1972
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto),  come  modificato  dal  presente  decreto, e' il
          seguente:
             "Art.  5  (Esercizio  di  arti  e  professioni).  -  Per
          esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio  per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi
          attivita' di lavoro autonomo da parte  di  persone  fisiche
          ovvero  da  parte  di  societa'  semplici o di associazioni
          senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche
          per  l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse.
             Non  si  considerano effettuate nell'esercizio di arti e
          professioni le prestazioni di servizi inerenti ai  rapporti
          di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.
          49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, rese  da  soggetti
          che non esercitano per professione abituale altre attivita'
          di  lavoro  autonomo.  ((  Non  si   considerano   altresi'
          effettuate   nell'esercizio   di   arti  e  professioni  le
          prestazioni di servizi derivanti dall'attivita'  di  levata
          dei  protesti  esercitata  dai  segretari comunali ai sensi
          della legge 12 giugno 1973, n. 349 )) ".
             (d)   Il  testo  dell'art.  36  del  D.P.R.  n.  42/1988
          (Disposizioni     correttive     e     di     coordinamento
          sistematico-formale,  di  attuazione e transitorie relative
          al testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917 e' il seguente:
             "Art.  36.  -  1.  Le  disposizioni  del testo unico non
          considerate nei precedenti articoli di  questo  capo  hanno
          effetto anche per i periodi di imposta antecedenti al primo
          periodo di imposta successivo al 31 dicembre  1987,  se  le
          relative  dichiarazioni,  validamente presentate, risultano
          ad esse conformi.  Restano  fermi  gli  accertamenti  e  le
          liquidazioni di imposta divenuti definitivi".
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:
             Il  testo  delle  disposizioni  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, come modificate dal presente articolo,
          e', nell'ordine, il seguente:
             "Art.  16  (Tassazione separata), comma 1, lettera a). -
          1.   L'imposta  si  applica  separatamente   sui   seguenti
          redditi:
               a)  trattamento  di fine rapporto di cui all'art. 2120
          del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
          denominate,  commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e  g)  del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
          all'art. 2122 del codice civile; altre indennita'  e  somme
          percepite  una  volta  tanto in dipendenza della cessazione
          dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di  preavviso,
          le  somme  risultanti  dalla capitalizzazione di pensioni e
          quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non  concorrenza
          ai sensi dell'art. 2125 del codice civile".
             "Art.  17  (Indennita' di fine rapporto), commi 1 e 2. -
          1. Il trattamento  di  fine  rapporto  e  altre  indennita'
          equipollenti,  comunque denominate, commisurate alla durata
          dei rapporti di lavoro dipendente di cui  alla  lettera  a)
          del comma 1 dell'articolo 16 sono imponibili per un importo
          che si determina riducendo il loro ammontare netto  di  una
          somma pari a lire 500 mila per ciascun anno preso a base di
          commisurazione con esclusione  dei  periodi  di  anzianita'
          convenzionale;   per   i   periodi  inferiori  all'anno  la
          riduzione e' rapportata a mese. Se il  rapporto  si  svolge
          per  un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
          dai contratti collettivi nazionali di lavoro di  categoria,
          la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica
          con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il
          diritto  alla  percezione,  corrispondente  all'importo che
          risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero
          degli   anni   e   frazione   di   anno  preso  a  base  di
          commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Per
          la   indennita'   di  buonuscita  corrisposta  ai  pubblici
          dipendenti dal Fondo di previdenza dell'Ente  nazionale  di
          previdenza   ed   assistenza   per  i  dipendenti  statali,
          l'ammontare netto e' computato  previa  detrazione  di  una
          somma    pari   alla   percentuale   di   tale   indennita'
          corrispondente al rapporto, alla data  del  collocamento  a
          riposo, tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico
          del dipendente  e  l'aliquota  complessiva  del  contributo
          previdenziale  obbligatorio  versato al Fondo predetto.  ((
          L'ammontare  netto   delle   indennita'   equipollenti   al
          trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui
          formazione  concorrono  contributi  previdenziali  posti  a
          carico  dei  lavorati dipendenti e assimilati, e' computato
          previa detrazione di una somma  pari  alla  percentuale  di
          tali  indennita'  corrispondente al rapporto, alla data del
          collocamento a riposo o alla data in  cui  e'  maturato  il
          diritto  alla  percezione,  fra  l'aliquota  del contributo
          previdenziale posto a carico dei  lavoratori  dipendenti  e
          assimilati  e  l'aliquota complessiva del contributo stesso
          versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. ))
            2.  Le  altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
          del comma 1 dell'articolo 16,  anche  se  commisurate  alla
          durata  del  rapporto  di  lavoro e anche se corrisposte da
          soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili  per
          il   loro   ammontare   netto  complessivo  con  l'aliquota
          determinata agli effetti del comma 1. (( L'ammontare  netto
          e'   costituito  dall'importo  dell'indennita'  che  eccede
          quello complessivo dei contributi  versati  dal  lavoratore
          sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore
          non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in
          natura,  al  netto  dei  contributi  obbligatori dovuti per
          legge, percepito in dipendenza del  rapporto  di  lavoro  e
          negli  statuti  dei fondi o casse di previdenza tenuti alla
          prestazione non  siano  previste  clausole  che  consentano
          l'erogazione  di  anticipazioni  periodiche sull'indennita'
          spettante.  )) Tuttavia le medesime indennita' e somme,  se
          percepite  a titolo definitivo per effetto della cessazione
          del  solo  rapporto  con  il   soggetto   erogatore,   sono
          imponibili  per  il  loro  ammontare  netto  con l'aliquota
          determinata con il criterio di cui al comma 1".
             "Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi
          di lavoro autonomo quelli che  derivano  dall'esercizio  di
          arti  e professioni. Per esercizio di arti e professioni si
          intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
          esclusiva,  di  attivita'  di  lavoro  autonomo  diverse da
          quelle considerate nel capo  VI,  compreso  l'esercizio  in
          forma  associata  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  3
          dell'articolo 5.
             2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
               a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
          sindaco o revisore di societa', associazioni e  altri  enti
          con  o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a
          giornali,   riviste,   enciclopedie   e    simili,    dalla
          partecipazione  a collegi e commissioni e da altri rapporti
          di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
          tali  i  rapporti  aventi  per  oggetto  la  prestazione di
          attivita',  non   rientranti   nell'oggetto   dell'arte   o
          professione  esercitata dal contribuente ai sensi del comma
          1, che pur avendo  contenuto  intrinsecamente  artistico  o
          professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a
          favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
          unitario  e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
          e con retribuzione periodica prestabilita;
               b)  i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
          da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
          brevetti  industriali e di processi, formule o informazioni
          relativi ad  esperienze  acquisite  in  campo  industriale,
          commerciale   o   scientifico,   se   non  sono  conseguiti
          nell'esercizio di imprese commerciali;
               c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f)
          del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto e' costituito
          esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
               d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori
          e ai soci fondatori di societa' per azioni, in  accomandita
          per azioni e a responsabilita' limitata;
     e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia;
(( f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti    ))
(( esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12       ))
(( giugno 1973, n. 349.                                            ))
            3.  Per  i  redditi  derivanti dalle prestazioni sportive
          oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla  legge
          23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative
          ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2".
             "Art.   50   (Determinazione   del   reddito  di  lavoro
          autonomo). 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e
          professioni  e' costituito dalla differenza tra l'ammontare
          dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di
          imposta,  anche sotto forma di partecipazione agli utili, e
          quello   delle   spese   sostenute   nel   periodo   stesso
          nell'esercizio  dell'arte o della professione, salvo quanto
          stabilito nei successivi commi. I compensi  sono  computati
          al  netto  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali
          stabiliti  dalla  legge  a  carico  del  soggetto  che   li
          corrisponde.
             2.  Per  i  beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
          professione sono ammesse  in  deduzione  quote  annuali  di
          ammortamento    non    superiori    a   quelle   risultanti
          dall'applicazione  al  costo  dei  beni  dei   coefficienti
          stabiliti,  per categorie di beni omogenei, con decreto del
          Ministro delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione
          integrale,  nel  periodo  di  imposta  in  cui  sono  state
          sostenute, delle spese di acquisizione di beni  strumentali
          il  cui  costo  unitario  non  sia superiore a 1 milione di
          lire. La deduzione dei canoni di locazione  finanziaria  di
          beni  mobili  e'  ammessa  a  condizione  che la durata del
          contratto non sia  inferiore  alla  meta'  del  periodo  di
          ammortamento  corrispondente  al coefficiente stabilito nel
          predetto decreto.
             3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti
          promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o  professione  e
          all'uso   personale   o  familiare  del  contribuente  sono
          ammortizzabili, o deducibili se il costo  unitario  non  e'
          superiore  a  1  milione  di  lire, nella misura del 50 per
          cento; nella stessa misura  sono  deducibili  i  canoni  di
          locazione  anche  finanziaria  e  di  noleggio  e  le spese
          relativi  all'impiego  di  tali  beni.  Per  gli   immobili
          utilizzati  promiscuamente  e' deducibile una somma pari al
          50 per cento  della  rendita  catastale  o  del  canone  di
          locazione,   anche   finanziaria,   a   condizione  che  il
          contribuente non disponga  nel  medesimo  comune  di  altro
          immobile  adibito  esclusivamente all'esercizio dell'arte o
          professione. Nella stessa misura sono deducibili  le  spese
          per i servizi relativi a tali immobili.
             4.  Non sono deducibili quote di ammortamento ne' canoni
          di locazione anche finanziaria o  di  noleggio  relativi  a
          navi  o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e
          ad autovetture con motore di cilindrata  superiore  a  2000
          centimetri   cubici  o  con  motore  diesel  di  cilindrata
          superiore a 2500  centimetri  cubici,  ne'  spese  relative
          all'impiego di tali beni.
             5.  Le  spese  relative  a  prestazioni  alberghiere e a
          somministrazioni di alimenti e bevande in pubbici  esercizi
          e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo
          complessivamente   non   superiore   al   3    per    cento
          dell'ammontare   dei  compensi  percepiti  nel  periodo  di
          imposta.
             6.  Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si
          comprendono anche le quote delle  indennita'  di  cui  alle
          lettere  a)  e c) del comma 1 dell'articolo 16 maturate nel
          periodo di imposta.
             7.  Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di
          imposta non e' superiore a 18 milioni di lire,  il  reddito
          e'  determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti
          commi, nella misura del 70 per cento dell'ammontare fino  a
          10  milioni  di  lire,  del  75  per  cento  dell'ammontare
          superiore a 10 fino a 14 milioni  di  lire  e  dell'80  per
          cento  dell'ammontare  superiore  a  14 milioni di lire. Il
          contribuente ha facolta',  in  sede  di  dichiarazione  dei
          redditi, di non avvalersi della presente disposizione.
             8.  Il  reddito derivante dai rapporti di collaborazione
          coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del  comma
          2   dell'articolo   49  e'  costituito  dall'ammontare  dei
          compensi in denaro o in natura  percepiti  nel  periodo  di
          imposta,  anche  sotto  forma di partecipazione agli utili,
          con esclusione delle somme  documentate  e  rimborsate  per
          spese   di   viaggio,   alloggio   e  vitto  relative  alle
          prestazioni  effettuate  fuori  del  territorio   comunale,
          ridotto  del  10 per cento a titolo di deduzione forfetaria
          delle  altre  spese;  la  riduzione  non  si  applica  alle
          indennita'  percepite  per  la  cessazione  del rapporto. I
          redditi indicati alla lettera b) dello  stesso  comma  sono
          costituiti  dall'ammontare  dei  proventi  in  denaro  o in
          natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto  forma
          di  partecipazione  agli  utili, ridotto del 30 per cento a
          titolo   di   deduzione   forfetaria   delle   spese;    le
          partecipazioni  agli  utili  e  le  indennita'  di cui alle
          lettere c), d), ed e) costituiscono  reddito  per  l'intero
          ammontare  percepito  nel  periodo di imposta. (( I redditi
          indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti
          dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
          nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento  a  titolo
          di deduzione forfetaria delle spese". ))
             Si  trascrive,  per opportuna conoscenza, anche il testo
          dell'art.  47 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
          richiamato nel primo comma dell'art. 16 soprariportato:
             "Art.   47   (Redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente).  - 1. Sono assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente:
               a)  i  compensi  percepiti,  entro i limiti dei salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione  dei  prodotti  agricoli e delle cooperative
          della piccola pesca;
               b)  le  indennita'  e i compensi percepiti a carico di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti  in  relazione  a  tale  qualita',  ad esclusione di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati  al  datore  di  lavoro e di quelli che per legge
          devono essere riversati allo Stato;
               c)  le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
          di studio o di assegno,  premio  o  sussidio  per  fini  di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante;
               d)   le  remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui  agli
          articoli 24, 33, lettera a), e 34  della  legge  20  maggio
          1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
          di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26  luglio
          1974, n. 343;
               e)  il  trattamento  speciale di disoccupazione di cui
          alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
               f)  le  indennita',  i gettoni di presenza e gli altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province   e   dai  comuni  per  l'esercizio  di  pubbliche
          funzioni, ad esclusione di quelli  che  per  legge  debbono
          essere riversati allo Stato;
               g)  le indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31
          ottobre 1965, n. 1261  e  all'articolo  1  della  legge  13
          agosto  1979,  n.  384, percepite dai membri del Parlamento
          nazionale  e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',
          comunque  denominate,  percepite  per le cariche elettive e
          per le funzioni di  cui  agli  articoli  114  e  135  della
          Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
               h)   le   rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso;
               i)  gli  altri assegni periodici, comunque denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne'  lavoro,  compresi quelli indicati alle lettere h) e i)
          del comma 1 dell'articolo 10 tra gli  oneri  deducibili  ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'articolo 41.
             2.  I  redditi  di  cui alla lettera a) del comma 1 sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la  cooperativa  sia  iscritta  nel  registro prefettizio o
          nello schedario generale della cooperazione,  che  nel  suo
          statuto  siano  inderogabilmente  indicati i principi della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi  siano
          effettivamente osservati.
             3.  Per  i redditi indicati alle lettere f), g), h) e i)
          del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente
          non comporta le detrazioni previste dall'articolo 13".
             Si  reputa  opportuno  trascrivere  anche il testo degli
          articoli 2120, 2122 e 2125 del  codice  civile,  richiamato
          nell'art.  16  del  testo  unico  delle imposte sui redditi
          soprariportato:
             "Art.   2120   (Disciplina   del   trattamento  di  fine
          rapporto). In ogni  caso  di  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un
          trattamento di fine rapporto.  Tale trattamento si  calcola
          sommando  per  ciascun  anno  di  servizio una quota pari e
          comunque  non  superiore  all'importo  della   retribuzione
          dovuta  per  l'anno  stesso  divisa  per  13,5. La quota e'
          proporzionalmente  ridotta  per  le   frazioni   di   anno,
          computandosi  come mese intero le frazioni di mese uguali o
          superiori a quindici giorni.
             Salvo  diversa  previsione  dei  contratti collettivi la
          retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
          tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
          natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
          titolo  non  occasionale  e  con  esclusione  di  quanto e'
          corrisposto a titolo di rimborso spese.
             In  caso  di sospensione della prestazione di lavoro nel
          corso dell'anno per una delle cause di cui  all'art.  2110,
          nonche'  in  casi  di  sospensione totale o parziale per la
          quale sia prevista l'integrazione  salariale,  deve  essere
          computato   nella   retribuzione  di  cui  al  primo  comma
          l'equivalente  della  retribuzione  a  cui  il   lavoratore
          avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto
          di lavoro.
             Il  trattamento  di  cui  al precedente primo comma, con
          esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
          su  base  composta,  al  31  dicembre  di  ogni  anno,  con
          l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
          misura  fissa  e  dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
          dei prezzi  del  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
          impiegati,   accertato  dall'ISTAT,  rispetto  al  mese  di
          dicembre dell'anno precedente.
             Ai  fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di
          cui al comma precedente per frazioni di anno,  l'incremento
          dell'indice   ISTAT   e'  quello  risultante  nel  mese  di
          cessazione del rapporto di  lavoro  rispetto  a  quello  di
          dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o
          superiori a quindici giorni si computano come mese  intero.
             Il  prestatore  di  lavoro,  con  almeno  otto  anni  di
          servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo'  chiedere,
          in  costanza  di  rapporto di lavoro, una anticipazione non
          superiore al 70  per  cento  sul  trattamento  cui  avrebbe
          diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
          richiesta.
             Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti
          del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al  precedente
          comma,  e  comunque  del  4 per cento del numero totale dei
          dipendenti.
             La  richiesta  deve essere giustificata dalla necessita'
          di:
               a)  eventuali spese sanitarie per terapie o interventi
          straordinari  riconosciuti   dalle   competenti   strutture
          pubbliche;
               b)  acquisto  della prima casa di abitazione per se' o
          per i figli, documentato con atto notarile.
             L'anticipazione  puo' essere ottenuta una sola volta nel
          corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti  gli
          effetti, dal trattamento di fine rapporto.
             Nell'ipotesi    di   cui   all'art.   2122   la   stessa
          anticipazione e' detratta  dall'indennita'  prevista  dalla
          norma medesima.
             Condizioni di miglior favore possono essere previste dai
          contratti collettivi o da patti  individuali.  I  contratti
          collettivi  possono altresi' stabilire criteri di priorita'
          per l'accoglimento delle richieste di anticipazione".
             "Art.  2122  (Indennita' in caso di morte). - In caso di
          morte del prestatore  di  lavoro,  le  indennita'  indicate
          dagli   articoli  2118  e  2120  devono  corrispondersi  al
          coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di
          lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro
          il secondo grado.
             La  ripartizione  delle indennita', se non vi e' accordo
          tra gli aventi diritto, deve farsi secondo  il  bisogno  di
          ciascuno.
             In  mancanza  delle persone indicate nel primo comma, le
          indennita'  sono  attribuite   secondo   le   norme   della
          successione legittima.
             E'  nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore
          di lavoro circa  l'attribuzione  e  la  ripartizione  delle
          indennita'".
             "Art. 2125 (Patto di non concorrenza). - Il patto con il
          quale  si  limita   lo   svolgimento   dell'attivita'   del
          prestatore   di   lavoro,  per  il  tempo  successivo  alla
          cessazione del contratto, e' nullo se non risulta  da  atto
          scritto,  se  non e' pattuito un corrispettivo a favore del
          prestatore di lavoro e se il vincolo non e' contenuto entro
          determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
             La durata del vincolo non puo' essere superiore a cinque
          anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni  negli  altri
          casi.  Se  e'  pattuita una durata maggiore, essa si riduce
          nella misura suindicata".