Art. 6.

  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2 del decreto-legge 19
dicembre  1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio   1985,   n.   17  (a),  relative  ai  regimi  forfetari  di
determinazione  del  reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono
prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.
  2.  Gli  esercenti  imprese commerciali che non hanno optato per il
regime  ordinario  ai  sensi  dei  commi  16 e 19 dell'articolo 2 del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1985,  n.  17  (a), e che
nell'anno  1987  hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a
settecentottanta  milioni di lire, sono esclusi dall'applicazione dei
regimi  forfetari  previsti  dal  predetto decreto e sono soggetti al
regime ordinario a decorrere dal 1 gennaio 1988.
  3.  I  contribuenti  nei cui confronti continuano ad applicarsi per
l'anno  1988  le  disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare,
con   effetto   per   lo   stesso  anno,  per  il  regime  ordinario,
indistintamente    per   tutte   le   attivita'   esercitate,   nella
dichiarazione  relativa  all'imposta  sul  valore aggiunto per l'anno
1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di
impresa  e  di  lavoro  autonomo e deve essere comunicata all'ufficio
delle  imposte  dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul
reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attivita'
di  cui  agli  articoli  34,  74 e 74- ter del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633 (b) , possono esercitare
l'opzione  nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito. Gli
imprenditori   che   esercitano   esclusivamente   o  prevalentemente
attivita'  indicate  nella  tabella  C  allegata  al decreto-legge 19
dicembre  1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio   1985,   n.  17  (a)  ,  attestandolo  espressamente  nella
dichiarazione  relativa  all'imposta  sul  valore aggiunto per l'anno
1987,  possono  esercitare  l'opzione  anche  ai  soli  effetti della
determinazione  dell'imposta  sul  valore aggiunto nei modi ordinari;
l'opzione  per il regime ordinario di determinazione del reddito puo'
essere  esercitata  nella  dichiarazione  relativa  alle  imposte sul
reddito per l'anno 1987.
  4.  Le  disposizioni  dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre
1984,  n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985,  n.  17 (a) , si applicano per l'anno 1988 anche ai soggetti di
cui  alle  lettere  da  c)  a  f)  dell'articolo  13  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600 (c) , che
intraprendono   l'esercizio  di  imprese  commerciali  o  di  arti  e
professioni  nel  predetto  anno  e che nella dichiarazione di inizio
dell'attivita'   presentata  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto non hanno optato per lo stesso anno per il regime ordinario.
In  tal  caso  l'opzione  deve  essere  comunicata  all'ufficio delle
imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito
per il medesimo anno 1988.
 
             (a)  Il  testo  dell'art. 2 del D.L. n. 853/1984 e della
          tabella C allegata al  medesimo  decreto  e'  riportato  in
          appendice.
             (b)  Il  testo  degli  articoli  34  e  74 del D.P.R. n.
          633/1972 e' riportato in appendice. Per il testo  dell'art.
          74-   ter  del  medesimo  decreto  si  veda  ugualmente  in
          appendice il riferimento alla nota (a) dell'art. 5.
             (c)  Il  testo  dell'art.  13  del D.P.R. n. 600/1973 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 6:
             Il  testo dell'art. 2 del D.L. n. 853/1984 (Disposizioni
          in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposta  sul
          reddito   e   disposizioni   relative   all'amministrazione
          finanziaria) e' il seguente:
             "Art.  2. - 1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987
          l'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  dagli   esercenti
          imprese  commerciali,  esclusi  gli enti non commerciali di
          cui all'art. 2, lettera  c),  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno
          1984 hanno  tenuto  la  contabilita'  semplificata  di  cui
          all'art.  18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, e  quella  dovuta  dagli  esercenti
          arti  e  professioni,  sono determinate riducendo l'imposta
          relativa  alle  operazioni  imponibili  delle   percentuali
          stabilite  nell'allegata  tabella A, a titolo di detrazione
          forfettaria  dell'imposta  afferente  gli  acquisti  e   le
          importazioni.
             Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi
          ordinari:  a) dell'imposta  afferente  gli  acquisti  e  le
          importazioni di beni ammortizzabili in piu' di tre anni; b)
          dell'imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi
          di  tali beni, purche' la durata dei relativi contratti non
          sia inferiore alla meta' del periodo  di  ammortamento;  c)
          dell'imposta afferente l'eventuale affitto dell'azienda; d)
          dell'imposta  afferente  le  lavorazioni  relative  a  beni
          formanti   oggetto   dell'attivita'  propria  dell'impresa,
          eseguite da  terzi  senza  alcun  impiego  di  materiali  o
          impiegando    esclusivamente    materiali    forniti    dal
          committente, limitatamente al  73  per  cento  dell'imposta
          stessa;  e)  dell'imposta afferente le prestazioni ricevute
          in  dipendenza  di   rapporti   di   agenzia,   mediazione,
          rappresentanza  di  commercio  e  procacciamento  di affari
          relativi all'attivita' propria dell'impresa,  limitatamente
          all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa secondo che le
          prestazioni  siano  rese  da  intermediari  con   o   senza
          deposito; f) dell'imposta afferente le prestazioni di opera
          intellettuale relative all'attivita'  propria  dell'arte  o
          professione  esercitata,  limitatamente  al 94 o all'85 per
          cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni  siano
          rese  dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n.
          39 della tabella (( A. ))
             Le  stesse  disposizioni,  salvo  quanto  stabilito  nel
          successivo comma 18, si applicano  agli  esercenti  imprese
          commerciali  che  nell'anno  1984,  pur  avendo  tenuto  la
          contabilita' ordinaria, non hanno conseguito ricavi per  un
          ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire.
             2. La riduzione a titolo di detrazione forfetaria di cui
          al precedente comma non si  applica  sull'imposta  relativa
          alle  cessioni  di  beni ammortizzabili in piu' di tre anni
          per i quali l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione
          sia  stata  o  avrebbe  potuto  essere  detratta  nei  modi
          ordinari.
             3.  Ai  contribuenti che effettuano operazioni di cui al
          primo comma dell'art. 8, lettere a) e b),  al  primo  comma
          dell'art.  8-bis,  al  primo  comma  dell'art.  9, all'art.
          38-quater e all'art. 72 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a
          quella prevista nel comma 1, la detrazione forfetaria di un
          importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali
          indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe applicabile
          per  analoghe  operazioni  effettuate  nel territorio dello
          Stato. Questa disposizione si applica a condizione  che  le
          operazioni   siano   annotate   distintamente,   anche  per
          aliquota, nei registri di cui agli articoli  23  e  24  del
          predetto  decreto,  e  non  si  applica  ai cessionari e ai
          commissionari per le esportazioni di beni  acquisiti  senza
          applicazione dell'imposta a norma dello stesso primo comma,
          lettera a), dell'art. 8.
             4.  Le  disposizioni  del primo comma, lettera c), e del
          secondo comma dell'art. 8, del secondo comma degli articoli
          8-  bis  e  9  e  dell'art. 68, lettera a), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          relative  alla  facolta'  di  acquistare o importare beni o
          servizi senza applicazione dell'imposta, non  si  applicano
          ai  contribuenti che fruiscono della detrazione forfetaria.
          Le  imprese   manufatturiere   fruenti   della   detrazione
          forfetaria  che  acquistano  rottami o altri beni di cui al
          sesto comma dell'art. 74 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, come modificato dal
          presente decreto, sono tenute al pagamento  della  relativa
          imposta  e  devono  a  tal fine tenerne distintamente conto
          nella liquidazione relativa al periodo in  cui  sono  state
          annotate le fatture ricevute o emesse.
             5.  Le  disposizioni  dei  precedenti commi del presente
          articolo valgono anche  agli  effetti  della  dichiarazione
          annuale,  delle  liquidazioni  periodiche, dei versamenti e
          dei rimborsi di cui agli articoli  27,  28,  30  e  33  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633.
             6.  Per  ciascuno  degli  anni  1985,  1986  e  1987 gli
          esercenti imprese commerciali  indicati  nel  comma  1  che
          nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari
          non superiore a diciotto milioni di lire:
               a)  sono  esonerati  dall'obbligo  di  emissione della
          fattura e devono annotare le operazioni effettuate a  norma
          dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972,  n.  633,  fermi  restando  gli  obblighi  di
          emissione   delle   ricevute   fiscali  e  delle  bolle  di
          accompagnamento e salvo quanto stabilito nell'ultimo  comma
          dell'art. 74 dello stesso decreto;
               b)  sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli
          acquisti e delle importazioni  di  cui  all'art.  25  dello
          stesso  decreto,  fermo  restando  l'obbligo di numerazione
          progressiva e conservazione delle fatture e delle  bollette
          doganali ricevute;
               c)  possono  eseguire  le  liquidazioni periodiche e i
          versamenti  tenendo  conto,  in  detrazione,   dell'imposta
          afferente   gli   acquisti   e   le  importazioni  di  beni
          ammortizzabili in piu' di tre anni e di quella afferente le
          locazioni  finanziarie  e i noleggi di tali beni purche' la
          durata dei relativi contratti non sia inferiore alla  meta'
          del  periodo  di  ammortamento,  in  base  alle  fatture  o
          bollette doganali ricevute nel periodo  di  riferimento,  a
          condizione  che  queste  siano  allegate  in originale o in
          copia fotostatica alla dichiarazione  annuale.  Le  imprese
          autorizzate  all'esercizio  del  commercio  al  minuto  che
          effettuano promiscuamente  cessioni  di  beni  soggetti  ad
          aliquote  diverse  possono determinare l'imposta da versare
          applicando  un'aliquota  media   pari   al   rapporto   fra
          l'ammontare complessivo dell'imposta afferente gli acquisti
          e le importazioni dei beni destinati alla  rivendita  e  il
          complessivo  ammontare imponibile degli stessi e diminuendo
          i corrispettivi delle operazioni imponibili  effettuate  di
          una  percentuale  pari  all'aliquota  media;  ma a tal fine
          devono tenere il registro degli  acquisti  e  annotarvi  le
          fatture  e  le  bollette  doganali relative agli acquisti e
          alla importazione dei beni destinati alla rivendita con  la
          sola   indicazione   del   numero   progressivo  ad  essere
          attribuito,  dell'ammontare  imponibile  e  della  relativa
          imposta.
             7. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto
          dovuta per l'anno 1984 dai contribuenti indicati nel  comma
          1 del presente articolo l'imposta afferente gli acquisti di
          beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili  in  piu'
          di  tre  anni, risultanti da fatture registrate nel mese di
          dicembre, e' ammessa in detrazione a condizione che i  beni
          siano  stati  consegnati  entro  il  mese stesso; l'imposta
          afferente gli acquisti di  servizi  risultanti  da  fatture
          registrate  nel mese di dicembre e' ammessa in detrazione a
          condizione che i corrispettivi siano stati pagati entro  il
          mese stesso.
             8.  Resta  in  ogni  caso  ferma  per  la determinazione
          dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle attivita' di
          cui  agli  articoli  34,  74  e  74-  ter  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  la
          disciplina  applicabile  a  norma  di  tali articoli, salvo
          quanto stabilito  nella  seconda  parte  del  comma  4.  Le
          disposizioni  dei  precedenti  commi  non si applicano agli
          esercenti la pesca marittima.
             9.  Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito
          d'impresa  dei  contribuenti  indicati  nel  comma  1   del
          presente   articolo   e'   determinato   in   misura   pari
          all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto,  ridotto delle percentuali stabilite
          nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito:  a)  dei
          compensi  per  lavoro  dipendente,  compresi  i  contributi
          previdenziali e assistenziali obbligatori  e  le  quote  di
          indennita'   di   quiescenza   e   di  previdenza  maturate
          nell'anno; b) degli interessi passivi deducibili secondo le
          disposizioni  vigenti;  c)  delle quote di ammortamento dei
          beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, se  e'
          stato  tenuto  il  relativo  registro;  d)  dei  canoni  di
          locazione anche finanziaria o di noleggio relativi  a  beni
          strumentali  ammortizzabili  in piu' di tre anni purche' la
          durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per
          oggetto  beni  immobili,  non  sia inferiore alla meta' del
          periodo  di  ammortamento,  nonche',  se  l'azienda  e'  in
          affitto,  del  relativo  canone;  e)  del  78 o dell'83 per
          cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o  senza
          deposito,  delle  provvigioni  per rapporti di commissione,
          agenzia,  mediazione,   rappresentanza   di   commercio   e
          procacciamento  di  affari  relativi  all'attivita' propria
          dell'impresa; f) del 71 per cento dei compensi  corrisposti
          per   lavorazioni   relative   a   beni   formanti  oggetto
          dell'attivita' propria dell'impresa eseguite da terzi senza
          alcun  impiego  di  materiali  o  impiegando esclusivamente
          materiali  forniti  dal  committente.  L'ammontare  che  ne
          risulta  e'  diminuito  delle  minusvalenze ed e' aumentato
          delle plusvalenze, ad esclusione di quelle che dal registro
          dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo
          periodo di imposta, in beni strumentali  ammortizzabili  in
          piu'  di  tre  anni,  il cui costo e' ammortizzabile per la
          sola  parte  che  eccede  la  plusvalenza  reinvestita.   I
          contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma
          restando  la  disposizione  di  cui  alla  lettera  b)  del
          medesimo comma 6, possono computare in diminuzione le quote
          di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro
          dei beni ammortizzabili.
            10.  Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito
          di lavoro  autonomo  derivante  dall'esercizio  di  arti  e
          professioni e' determinato in misura pari all'ammontare dei
          compensi  conseguiti,  al  netto  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata
          tabella B e ulteriormente diminuito: a)  dei  compensi  per
          lavoro  dipendente,  compresi  i contributi previdenziali e
          assistenziali obbligatori  e  le  quote  di  indennita'  di
          quiescenza e previdenza maturate nel periodo di imposta; b)
          dell'84 o del 79  per  cento  secondo  che  corrisposti  ai
          soggetti  di  cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della
          tabella   B,   dei   compensi   per   prestazioni   d'opera
          intellettuale  relative  all'attivita'  propria dell'arte o
          professione esercitata; c) delle quote  di  ammortamento  e
          dei  canoni  di  locazione anche finanziaria e di noleggio,
          purche' la durata dei relativi contratti, diversi da quelli
          aventi  per  oggetto  beni immobili, non sia inferiore alla
          meta'  del  periodo  di  ammortamento,  relativi   a   beni
          strumentali  ammortizzabili in piu' di tre anni, deducibili
          a norma dell'articolo 50 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,  e  del  comma 1
          dell'art. 3 del presente decreto.
             11.  Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e
          i compensi si considerano  conseguiti,  le  plusvalenze  si
          considerano  realizzate e le spese si considerano sostenute
          nel periodo d'imposta in cui le  relative  operazioni  sono
          state  o  avrebbero  dovuto essere registrate o annotate ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma  del  terzo
          comma  dell'articolo  18  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  ovvero,  per  i
          contribuenti   che   effettuano   soltanto  operazioni  non
          soggette a registrazione ai fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nel periodo d'imposta in cui si e' verificata la
          percezione o l'erogazione. Tuttavia l'ammontare dei ricavi,
          dei  compensi e delle plusvalenze e l'ammontare dei costi e
          delle minusvalenze ammessi in diminuzione sono  determinati
          senza  tenere  conto di quelli che, a norma del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono
          stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad
          anni precedenti, e tenendo conto anche  dei  ricavi  e  dei
          compensi   conseguiti  a  norma  dello  stesso  decreto  se
          costituiti da corrispettivi  di  operazioni  registrate  ai
          fini  dell'imposta  sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in
          anni precedenti.
             12.  Le  disposizioni  dei precedenti commi 9, 10 e 11 e
          del successivo comma 13 si applicano anche ai  contribuenti
          che  esercitano  le attivita' indicate dal precedente comma
          8,  eccettuate  le  imprese  agricole  e  le   imprese   di
          allevamento di cui agli articoli 28 e 72ter del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  597.
             13.  Per  il  triennio  indicato nel comma 1 e' sospesa,
          salvo che per  gli  enti  non  commerciali,  l'applicazione
          degli  articoli  50, ultimo comma, 72 e 72- bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  597.
          E' inoltre sospesa l'applicazione dell'art.  18 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          per  gli  esercenti  imprese commerciali che nell'anno 1984
          hanno tenuto la contabilita' ordinaria ed hanno  conseguito
          ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire.
             14.  Per  i  contribuenti  che  esercitano  attivita' in
          relazione  alle  quali  le  tabelle  allegate  al  presente
          decreto  stabiliscono  percentuali  di riduzione diverse il
          reddito d'impresa o di  lavoro  autonomo  e  l'imposta  sul
          valore  aggiunto  sono  calcolati,  a  norma dei precedenti
          commi, separatamente per ciascuna attivita'.
             15.  La  disposizione  del comma precedente si applica a
          condizione che le operazioni effettuate  nell'esercizio  di
          ciascuna   attivita'   siano   annotate  distintamente  nei
          registri di cui agli articoli  23  e  24  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n.  633. In
          mancanza   della   distinta   annotazione    si    applica,
          relativamente  a  tutte  le  attivita',  la  percentuale di
          riduzione meno elevata.
             16. I contribuenti ammessi ai regimi forfetari di cui ai
          precedenti commi hanno facolta' di  optare  per  il  regime
          ordinario,   indistintamente   per   tutte   le   attivita'
          esercitate  e  con  effetto  per  l'intero   triennio   ivi
          indicato,  nella dichiarazione annuale relativa all'imposta
          sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione  ha  effetto
          anche  per  la  determinazione  del  reddito d'impresa e di
          lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio  delle
          imposte  dirette  nella dichiarazione annuale relativa alle
          imposte sul reddito per l'anno stesso. I  contribuenti  che
          esercitano   le   attivita'  di  cui  al  comma  8  possono
          esercitare l'opzione nella dichiarazione  annuale  relativa
          alle  imposte  sul reddito. Limitatamente al primo semestre
          1985, per i contribuenti che  optano  per  la  contabilita'
          ordinaria,   il   termine   di   sessanta  giorni  previsto
          dall'articolo  22  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, e' elevato a novanta
          giorni. Il prospetto delle attivita' e passivita' esistenti
          al  1  gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro
          il 31 marzo dello stesso anno.
             17.  Gli  imprenditori  che  esercitano esclusivamente o
          prevalentemente attivita' indicate nell'allegata tabella C,
          attestandolo   espressamente  nella  dichiarazione  annuale
          relativa all'imposta sul valore aggiunto per  l'anno  1984,
          possono  esercitare  l'opzione  di  cui al precedente comma
          anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul
          valore aggiunto nei modi ordinari.
             18.  Gli  effetti  dell'opzione  per il regime ordinario
          fatta nella dichiarazione annuale dei  redditi  per  l'anno
          1983, ai sensi del sesto comma dell'articolo 18 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          si  estendono  di  diritto all'intero triennio indicato nel
          precedente comma 1.
             19.  Le  disposizioni  dei precedenti commi da 1 a 15 si
          applicano anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a  f)
          dell'articolo   13   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  che  intraprendono
          l'esercizio  di imprese commerciali o di arti e professioni
          nel triennio indicato nel precedente comma 1  e  che  nella
          dichiarazione  di  inizio  dell'attivita'  presentata  agli
          effetti dell'imposta sul valore aggiunto non abbiano optato
          per il regime ordinario.
             20.  L'opzione  per  il  regime  ordinario, ai sensi del
          comma precedente, deve essere comunicata all'ufficio  delle
          imposte  dirette  nella dichiarazione relativa alle imposte
          sul reddito per  l'anno  di  inizio  dell'attivita'  ed  ha
          effetto per l'anno stesso e per i residui anni del triennio
          indicato nel precedente comma 1.
             21.  Per  i  soggetti di cui al comma 19, che esercitano
          esclusivamente   o   prevalentemente   attivita'   indicate
          nell'allegata  tabella  C,  si  applica la disposizione del
          precedente comma 17.
             22.  Gli  esercenti imprese commerciali che si avvalgono
          del regime  di  determinazione  del  reddito  previsto  nel
          precedente   comma   9   sono  ammessi  alla  tenuta  della
          contabilita'  semplificata  di  cui  all'articolo  18   del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600. Gli esercenti arti e  professioni,  fermo  restando
          l'obbligo   di   tenere   le  scritture  contabili  di  cui
          all'articolo 19 dello stesso decreto, sono esonerati  dalla
          tenuta  del repertorio e delle scritture indicati nei commi
          2, 3 e 4 dell'articolo 3 del presente decreto.
             23.  In  caso  di  opzione  per  il  regime ordinario di
          determinazione   del   reddito   gli   esercenti    imprese
          commerciali devono tenere le scritture contabili prescritte
          negli articoli da 14 a 16 e 21 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti
          arti e professioni quelle prescritte nell'articolo 19 dello
          stesso  decreto e il repertorio o le scritture indicati nei
          commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del presente decreto.
             24.  Resta  in  ogni  caso  fermo l'obbligo di tenere le
          scritture contabili prescritte  ai  fini  dell'imposta  sul
          valore aggiunto.
             25.   I   contribuenti   che   effettuano   acquisti   o
          importazioni  senza  pagamento  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto  in  violazione delle disposizioni del comma 4 del
          presente articolo sono puniti con la pena pecuniaria da due
          a sei volte l'ammontare dell'imposta non applicata.
             26.  I  contribuenti  che  si  avvalgono  del  regime di
          determinazione dell'imposta sul valore  aggiunto  stabilito
          nel comma 1 del presente articolo, i quali nelle ipotesi di
          cui al  quarto  comma  dell'articolo  41  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, non
          provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi
          stabiliti sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di
          cui allo stesso articolo, con l'arresto fino a due  anni  o
          con  l'ammenda  fino  a  quattro  milioni  di  lire qualora
          nell'anno abbiano effettuato  acquisti  senza  applicazione
          dell'imposta  per un ammontare di corrispettivi superiore a
          10 milioni di lire, e con l'ammenda fino a quattro  milioni
          di lire qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza
          applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi
          non superiore a 10 milioni di lire.
             27.  In  caso di falsita' dell'attestazione prevista nel
          precedente  comma  17  si  applicano   le   pene   indicate
          nell'articolo  4  del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
          convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 1982, n. 516.
             28.   Restano   in  ogni  caso  applicabili,  anche  nei
          confronti dei contribuenti che si avvalgono dei  regimi  di
          determinazione  forfetaria  del  reddito e dell'imposta sul
          valore aggiunto di cui ai precedenti commi, le disposizioni
          del  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 429, convertito in
          legge, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1982,  n.
          516.
             29.  Indipendentemente  da quanto stabilito nell'art. 39
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  e  negli  articoli 54 e 55 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  gli
          uffici  delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul
          valore aggiunto possono, previa richiesta per  raccomandata
          al  contribuente  di  chiarimenti  da  inviare per iscritto
          entro quarantacinque giorni, rettificare  le  dichiarazioni
          annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei
          regimi di determinazione del  reddito  e  dell'imposta  sul
          valore  aggiunto  stabiliti  nei precedenti commi 1, 9 e 10
          determinando induttivamente l'ammontare dei  ricavi  e  dei
          compensi  ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili
          in misura superiore a  quella  dichiarata,  sulla  base  di
          presunzioni  desunte, in relazione al tipo di attivita', da
          uno o piu' dei seguenti elementi: dimensioni  e  ubicazione
          dei  locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali
          impiegati, numero, qualita' e retribuzioni  degli  addetti,
          acquisti  di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e
          di merci, consumi di energia,  carburanti,  lubrificanti  e
          simili,  assicurazioni stipulate nonche' altri elementi che
          potranno essere indicati con  decreti  del  Ministro  delle
          finanze  anche  per  singole  attivita'.  Negli  avvisi  di
          accertamento devono essere specificamente indicati i  fatti
          che   danno   fondamento  alla  presunzione.  Ai  fini  dei
          controlli si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7
          della   legge   24  aprile  1980,  n.  146,  relative  alla
          programmazione della attivita' degli uffici e della Guardia
          di  finanza  con  decreti del Ministro delle finanze. Tra i
          criteri selettivi e di sorteggio ivi  previsti  sara'  data
          adeguata  rilevanza alla esistenza di constatate infrazioni
          degli obblighi di fatturazione e  degli  obblighi  relativi
          alle  bolle  di  accompagnamento, alle ricevute e scontrini
          fiscali e ai contrassegni prescritti ai  fini  dell'imposta
          sul valore aggiunto.
             30.  Se  l'indicazione  di elementi di cui al precedente
          comma  e'  richiesta  nel  modello  di   dichiarazione   si
          applicano,  in caso di omissione delle indicazioni, la pena
          dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a lire  due
          milioni,  e  in caso di falsita' degli elementi indicati le
          pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge  10  luglio
          1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalle
          legge 7 agosto 1982, n. 516.
             31.  La  dichiarazione  relativa  all'imposta sul valore
          aggiunto per l'anno 1984 deve essere presentata nel periodo
          compreso tra il 20 febbraio e il 5 marzo 1985".
             Il testo della tabella C allegata al medesimo decreto e'
          il seguente:
                                                         "TABELLA  C
             1.  -  Industria  e artigianato del latte e dei prodotti
          della trasformazione del latte (cod. 0600)
             2. - Costruzioni di opere pubbliche (cod. 3505)
             3.   -   Costruzioni   edilizie   residenziali   e   non
          residenziali (cod.  3500 e 3503)
             4. - Produzione di pane (cod. 4207)".
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 6:
             Il  testo  vigente  degli articoli 34 e 74 del D.P.R. n.
          633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
          aggiunto) e' il seguente:
             "Art.  34 (Regime speciale per i produttori agricoli). -
          Per le cessioni di  prodotti  agricoli  e  ittici  compresi
          nella  prima  parte  dell'allegata tabella A, effettuate da
          produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e'
          forfettizzata   in   misura   pari  all'importo  risultante
          dall'applicazione,    all'ammontare    imponibile     delle
          operazioni   stesse,  delle  percentuali  di  compensazione
          stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
          delle  finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura
          e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e
          l'imposta  si  applica  con le aliquote corrispondenti alle
          percentuali stesse. Si considerano  produttori  agricoli  i
          soggetti  che  esercitano  le  attivita' indicate nell'art.
          2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di
          pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di
          ostricoltura e di allevamento di rane e altri  molluschi  e
          crostacei.    Si   considerano   effettuate  da  produttori
          agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto
          dei  produttori  soci o associati, nello stato originario o
          previa manipolazione o  trasformazione,  da  cooperative  e
          loro   consorzi,  ovvero  da  associazioni  e  loro  unioni
          costituite  e  riconosciute  ai  sensi  della  legislazione
          vigente,  nonche'  quelle effettuate da enti che provvedono
          per legge, anche  previa  manipolazione  o  trasformazione,
          alla vendita collettiva per conto dei produttori.
             Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha
          effettuato anche operazioni imponibili  diverse  da  quelle
          indicate  nel  primo comma, queste devono essere registrate
          distintamente ed essere indicate separatamente in  sede  di
          liquidazione   periodica   e   di   dichiarazione  annuale.
          L'imposta  dovuta  per  tali  operazioni   e'   determinata
          detraendo  la  parte  dell'imposta relativa agli acquisti e
          alle  importazioni  proporzionalmente   corrispondente   al
          rapporto  tra  l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare
          imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate.
             I  produttori  agricoli,  se nell'anno solare precedente
          hanno realizzato un volume di affari non superiore a  dieci
          milioni  di  lire,  costituito  per  almeno  due  terzi  da
          cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati,
          salvo   che   entro  il  5  marzo  non  abbiano  dichiarato
          all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento  dell'imposta  e
          dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione
          periodica e  dichiarazione,  fermo  restando  l'obbligo  di
          numerare  e  conservare  le  fatture e le bollette doganali
          relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari  o
          committenti,  se  acquistano  i beni o utilizzano i servizi
          nell'esercizio di imprese, debbono emettere fattura, con le
          modalita'  e  nei  termini  di cui all'art. 21, indicandovi
          l'imposta relativa alle cessioni dei  prodotti  di  cui  al
          primo  comma,  e  registrarla  a  norma dell'art. 25; copia
          della  fattura  deve  essere   consegnata   al   produttore
          agricolo,   che   deve  numerarla  e  conservarla  a  norma
          dell'art. 39. Le disposizioni di questo  comma  cessano  di
          avere  applicazione a partire dall'anno solare successivo a
          quello in  cui  sia  stato  superato  il  limite  di  dieci
          milioni.
             L'opzione  e'  esclusa  per  i  soggetti  che esercitano
          l'attivita' di allevamento della specie bovina, compreso il
          genere  bufalo,  che  non  dispongono  di terreni nei quali
          risulti producibile oltre la meta'  dei  mangimi  necessari
          per il mantenimento del bestiame allevato.
             I passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti,
          alle cooperative o agli  altri  organismi  associativi  ivi
          indicati  ai  fini  della  vendita per conto dei produttori
          agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione,  non
          sono  considerati  cessioni  di  beni. Le cooperative e gli
          altri organismi associativi possono optare preventivamente,
          entro  il  31  gennaio,  per  l'applicazione dell'imposta a
          norma del secondo comma, n. 3, dell'art. 2; in tal caso  le
          cessioni  si considerano effettuate all'atto del versamento
          del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.
             Il  produttore  agricolo  socio o associato che effettua
          anche cessioni di prodotti di cui al primo  comma  o  altre
          operazioni  non  puo'  esercitare  l'opzione  prevista  nel
          quarto comma se per i passaggi non soggetti ad  imposta  di
          cui al comma precedente non sia stata emessa fattura con le
          modalita' e nei termini di cui  all'art.  21.  In  caso  di
          opzione  l'imposta  dovuta  per le operazioni effettuate e'
          determinata detraendo la parte dell'imposta  relativa  agli
          acquisti     e    alle    importazioni    proporzionalmente
          corrispondente al rapporto tra l'ammontare imponibile delle
          operazioni  stesse  e  l'ammontare  complessivo di tutte le
          operazioni effettuate.
             Le  disposizioni  del quinto comma si applicano anche ai
          passaggi di prodotti ittici di cui  al  primo  comma  dagli
          esercenti  la  pesca  marittima  alle  cooperative fra loro
          costituite e relativi consorzi.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alle cessioni di prodotti di cui al primo comma  effettuate
          da  organismi  agricoli di intervento, o per loro conto, in
          applicazione   di   regolamenti   della   CEE   concernenti
          l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi.
             Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano
          ai soggetti di cui  ai  commi  precedenti  che  optino  per
          l'applicazione   dell'imposta   nel  modo  normale  dandone
          comunicazione per iscritto all'ufficio Iva competente entro
          il   31  gennaio.  L'opzione  ha  effetto  dal  1  gennaio
          dell'anno in corso ed e' vincolante anche per  i  due  anni
          solari successivi".
             "Art.  74 (Disposizioni relative a particolari settori).
          - In deroga alle disposizioni dei titoli primo  e  secondo,
          l'imposta e' dovuta:
               a)  per  il  commercio  di sali e tabacchi importati o
          fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,   ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi  di
          monopoli,  dall'amministrazione  stessa,  sulla  base   del
          prezzo di vendita al pubblico;
               b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
          cessioni successive alle consegne effettuate  al  Consorzio
          industrie  fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del
          prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare
          la percentuale di cui all'art.  8 delle norme di esecuzione
          annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
           c) (soppressa);
              d)  per  le prestazioni dei gestori di posti telefonici
          pubblici, telefoni a disposizione  del  pubblico  e  cabine
          telefoniche  stradali,  dal  concessionario  del  servizio,
          sulla   base   dei   corrispettivi   dovuti    dall'utente,
          determinati  a  norma  degli  articoli  304  e seguenti del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,  n.
          156;
               e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori
          autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai  trasporti
          pubblici  urbani  di persone, dall'esercente l'attivita' di
          trasporto.
             Le  operazioni  non  soggette  all'imposta in virtu' del
          precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti  del
          presente  decreto  alle operazioni non imponibili di cui al
          terzo comma dell'art. 2.
             Le  modalita'  ed  i  termini  per  l'applicazione delle
          disposizioni dei commi  precedenti  saranno  stabiliti  con
          decreti del Ministro delle finanze.
             Gli  enti  e le imprese che prestano servizi al pubblico
          con caratteri di uniformita', frequenza e  diffusione  tali
          da  comportare  l'addebito  dei  corrispettivi  per periodi
          superiori al mese possono essere autorizzati,  con  decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  ad eseguire le liquidazioni
          periodiche di cui  all'art.  27  e  i  relativi  versamenti
          trimestralmente anziche' mensilmente.
             Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai
          numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici
          l'imposta   si   applica   sulla   stessa  base  imponibile
          dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le  stesse
          modalita'  previa deduzione dei due terzi del suo ammontare
          a  titolo  di  applicazione  forfettaria  della  detrazione
          prevista  dall'art.  19  e  con esonero delle imprese dagli
          obblighi di fatturazione,  registrazione  e  dichiarazione,
          salvo  quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si
          applica  la  disciplina  stabilita  per   l'imposta   sugli
          spettacoli. Le singole imprese hanno facolta' di optare per
          l'applicazione  dell'imposta  nel  modo  normale,   dandone
          comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto,
          prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e' vincolante
          per un triennio.
             Le  cessioni  di  rottami,  cascami e avanzi di metalli,
          ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di  carta  da
          macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma
          e plastica sono effettuate  senza  pagamento  dell'imposta,
          fermi  restando  gli  obblighi  di  cui  al titolo II. Agli
          effetti  della  limitazione  contenuta  nel   terzo   comma
          dell'art.   30  le  cessioni  sono  considerate  operazioni
          imponibili.
             I   raccoglitori   non  dotati  di  sede  fissa  per  la
          successiva  rivendita  sono  tenuti   esclusivamente   alla
          numerazione  e  conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle
          fatture relative alle  cessioni  effettuate,  all'emissione
          delle  quali  deve provvedere il cessionario che acquista i
          beni nell'esercizio dell'impresa".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 6:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13  del  D.P.R.  n.
          600/1973 (Disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi):
             "Art.  13  (Soggetti  obbligati alla tenuta di scritture
          contabili). - Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla
          tenuta  di  scritture contabili, secondo le disposizioni di
          questo titolo:
               a)  le societa' soggette all'imposta sul reddito delle
          persone giuridiche;
               b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone  giuridiche,
          che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
               c)  le  societa'  in  nome  collettivo, le societa' in
          accomandita semplice e le societa' ad  esse  equiparate  ai
          sensi   dell'art.   5  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
               d)   le   persone   fisiche   che  esercitano  imprese
          commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla
          lettera precedente.
             Sono   inoltre   obbligate   alla  tenuta  di  scritture
          contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
               e)   le   persone   fisiche   che  esercitano  arti  e
          professioni, ai sensi dell'art. 49, commi primo  e  secondo
          del decreto indicato al primo comma, lettera c);
               f)   le   societa'   o   associazioni  fra  artisti  e
          professionisti di cui all'art. 5, lettera c),  del  decreto
          indicato alla precedente lettera;
               g) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone  giuridiche,
          che   non   hanno   per   oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciali.
             I  soggetti  obbligati  ad operare ritenute alla fonte a
          titolo di  acconto  su  compensi  corrisposti,  di  cui  al
          successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate
          ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
             I  soggetti  i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art.
          28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
          29   settembre   1973,   n.   597,  svolgono  attivita'  di
          allevamento  di  animali,  devono   tenere   le   scritture
          contabili indicate nell'art. 18- bis".