Art. 7. 1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 ovvero che optano per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 6, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, e' ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988 e' ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1987. 2. Per i soggetti indicati nel comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, (a) , esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6, ovvero che hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 6, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del triennio 1985-1987 concorrono a formare il reddito dell'anno 1988 o di quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorche' tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) dello stesso comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge (a) , inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorche' sostenuti, registrati o erogati nel triennio 1985-1987. Concorrono altresi' a formare il reddito dell'anno 1988 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo le regole del regime ordinario, anche se riferibili a costi e ricavi del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorche' non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1 gennaio 1988 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantita' sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate in detto triennio, ovvero nell'anno 1987. 3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 hanno optato per il regime ordinario, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1988 concorrono a formare il reddito di tale anno ancorche' siano stati percepiti nel corso del triennio 1985-1987. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni. 4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese commerciali esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6, ovvero che optano per il regime ordinario, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (b), e' elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attivita' e passivita' esistenti al 1 gennaio 1988 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno; per gli esercenti professioni che optano per il regime ordinario il termine per l'annotazione nel repertorio annuale della clientela e' elevato a novanta giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1988 ed e' fissato al 31 marzo 1988 per quelle in corso all'inizio di tale anno. 5. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 5 marzo 1988. 6. Fino alla data del 31 dicembre 1988: a) ai fini dell'applicazione rispettivamente dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (a) , si considerano ricavi e compensi quelli considerati tali a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (c) . Il criterio di imputazione per i ricavi, i compensi, le plusvalenze e le minusvalenze, i costi e le spese e' quello stabilito dal comma 11 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 (a); b) per la determinazione dei compensi di lavoro dipendente e degli altri componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (a) , continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (c); c) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del secondo periodo del comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 del 1984 (a), si applica, in luogo della esclusione ivi prevista, la disposizione dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (d); d) continuano ad applicarsi per gli enti non commerciali le disposizioni degli articoli 72 e 72- bis del citato decreto n. 597 del 1973 (c) . 7. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 e' sospesa l'applicazione degli articoli 50, comma 7, 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (d) . (( E' altresi' sospesa l'applicazione della disposizione, concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate prevalentemente col lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera a), del predetto testo unico )) (d) .
(a) Per il testo dell'intero art. 2 del D.L. n. 853/1984 si veda in appendice il riferimento alla nota (a) dell'art. 6. (b) Il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 e' riportato in appendice. (c) Il testo degli articoli 72 e 72- bis del D.P.R. n. 597/1973 e' riportato in appendice. (d) Il testo delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, alle quali il presente articolo fa rinvio, e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 7: Il testo vigente dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e' il seguente: (( "Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili). - )) (( Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro )) (( giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali )) (( per i libri e registri da esse prescritti, le scritture )) (( contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle )) (( scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) )) (( dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma )) (( dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e )) (( numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in )) (( esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La )) (( numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli )) (( uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture )) (( cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono )) (( essere eseguite non oltre sessanta giorni. )) Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali, ivi compresi gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari, devono essere conservate fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalita' semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'". Con riferimento alla nota (c) all'art. 7: Il testo vigente degli articoli 72 e 72-bis del D.P.R. n. 597/1973 e' il seguente: "Art. 72 (Imprese minori). - Nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime normale, il reddito d'impresa e' costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo dei seguenti costi: 1) costo dei beni impiegati nella produzione o nell'acquisto dei beni ceduti e dei servizi prestati, di cui all'art. 53; 2) costo dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario non superiore a un milione di lire; 3) quote di ammortamento dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario superiore a un milione di lire; 4) spese per le retribuzioni al personale dipendente; 5) compensi e altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o di acconto; 6) canoni di locazione; 7) interessi passivi; 8) premi di assicurazione; 9) spese per illuminazione e per energia motrice; 10) costo dei carburanti e lubrificanti; 11) perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze di cui all'art. 57; 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 e fino a 150 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre i 150 e fino ai 180 milioni. Le percentuali sono aumentate rispettivamente al 6 per cento, al 3 per cento e all'1,50 per cento nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 22 ottobre 1979, nonche' degli intermediari e rappresentanti di commercio. Il reddito delle imprese che secondo le norme del predetto decreto sono esonerate anche dalla tenuta della contabilita' semplificata e' determinato in base alla effettiva situazione economica dell'impresa. Art. 72-bis (Particolari categorie di imprese minori). - Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonche' per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano superato diciotto milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate: a) imprese artigiane e in genere esercenti trasporti e attivita' connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali: sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 30 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 35 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 40 per cento; b) commercianti al minuto compresi gli ambulanti; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 20 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 30 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 35 per cento; c) vendita di generi di monopolio e di valore bollati postali e simili; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire fino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento; d) intermediari e rappresentanti di commercio; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento. Il contribuente che non intende avvalersi delle diposizioni del presente articolo deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale dei redditi". Con riferimento alla nota (d) all'art. 7: Il testo delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, alle quali il presente articolo fa rinvio, e', nell'ordine, il seguente (per il testo dell'art. 50 si veda in questa appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 4): "Art. 51 (Redditi di impresa). - 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi di impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile, tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari; b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo". "Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se sono iscritte in bilancio; d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e' costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del comma 2 concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il decimo. 5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'art. 16". "Art. 79 (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 conseguiti nel periodo di imposta, comprensivi degli interessi per dilazione di pagamento e moratori, e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' aumentata delle plusvalenze, o diminuita delle minusvalenze, realizzate ai sensi dell'art. 54 o dell'art. 66. 2. La differenza, salvo che siano tenute le scritture ausiliarie di magazzino, e' calcolata senza tenere conto delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali e con esclusione della parte delle spese per acquisto di merci destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento dei ricavi e della parte delle spese per acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, destinati ad essere impiegati nella produzione, che eccede il 50 per cento dei ricavi. L'eccedenza e' deducibile nei cinque periodi di imposta successivi in quote costanti o nella maggior misura consentita dai suindicati limiti. 3. Tra le spese deducibili possono essere comprese anche quelle sostenute per l'acquisto di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento. 4. I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non concorrono a formare il reddito d'impresa, ma concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza, e non si considerano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali agli effetti degli articoli 16, 45 e 81 della lettera b) del comma 2 dell'art. 49. 5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 63, 65 e 78, ai commi 1 e 2 dell'art. 62, ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 64, ai commi 5 e 6 dell'art. 75, ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 76 e al comma 1 dell'art. 77. 6. Ai fini del presente articolo i ricavi e proventi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i soggetti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e in ogni caso per gli interessi, i compensi di lavoro subordinato e gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, nel periodo di imposta in cui se ne e' verificata la percezione o l'erogazione. 7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire. 8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice". "Art. 80 (Particolari categorie di imprese minori). - 1. Per le imprese artigiane iscritte negli albi previsti dalle leggi 25 luglio 1956, n. 860, e 8 agosto 1985, n. 443, e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonche' per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo di imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate: a) imprese artigiane ed imprese esercenti prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali: 30 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire, 35 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire, 40 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire; b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti: 20 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire, 30 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire, 35 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire; c) intermediari e rappresentanti di commercio, rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati, postali e simili: 50 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire, 55 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire, 60 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire. 2. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice".