Art. 7.

  1.  Nella  dichiarazione  relativa  all'imposta sul valore aggiunto
dovuta   per   l'anno   1988   da   parte  dei  contribuenti  esclusi
dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto
dal comma 2 dell'articolo 6 ovvero che optano per il regime ordinario
ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 6, l'imposta afferente gli
acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in piu'
di  tre  anni,  risultanti  da  fatture  registrate  in tale anno, e'
ammessa  in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati
consegnati o spediti nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti
di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988 e' ammessa
in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati
nell'anno 1987.
  2.  Per  i  soggetti  indicati  nel  comma  9  dell'articolo  2 del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio 1985, n. 17, (a) , esclusi
dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto
dal  comma  2  dell'articolo 6, ovvero che hanno optato per il regime
ordinario  ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 6, i ricavi, le
plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere
nel  corso  del  triennio  1985-1987  concorrono a formare il reddito
dell'anno   1988   o  di  quelli  successivi  nei  quali  avviene  la
registrazione  ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto, ovvero la
percezione   nel  caso  di  soggetti  che  effettuano  esclusivamente
operazioni  non  soggette a registrazione agli stessi fini, ancorche'
tali  operazioni  non  siano imputabili ai predetti anni in base alle
regole  del  regime  ordinario.  Tutti  i  costi,  diversi  da quelli
indicati  alle lettere da a) ad f) dello stesso comma 9 dell'articolo
2  del  predetto decreto-legge (a) , inerenti agli stessi ricavi sono
deducibili  ancorche'  sostenuti,  registrati  o erogati nel triennio
1985-1987.  Concorrono altresi' a formare il reddito dell'anno 1988 e
successivi  le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni
secondo le regole del regime ordinario, anche se riferibili a costi e
ricavi  del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione
dei   redditi  degli  anni  1985,  1986  e  1987  dei  ricavi,  delle
plusvalenze  e  delle  minusvalenze  derivanti  da  operazioni la cui
registrazione,  ancorche' non effettuata, doveva avvenire entro il 31
dicembre  di  ciascuno  dei  suddetti  anni  o  la cui percezione sia
avvenuta  entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al
1 gennaio 1988 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali
al  31  dicembre  1984;  in caso di incremento, le maggiori quantita'
sono  valutate  in  base  al  costo  medio ponderato risultante dalle
fatture  registrate  o  annotate  in detto triennio, ovvero nell'anno
1987.
  3.  Per  gli  esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3
dell'articolo  6  hanno optato per il regime ordinario, i compensi la
cui  registrazione,  agli  effetti  dell'imposta sul valore aggiunto,
avviene  nel  corso  del 1988 concorrono a formare il reddito di tale
anno   ancorche'   siano  stati  percepiti  nel  corso  del  triennio
1985-1987.  Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli
anni  1985,  1986  e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini di
registrazione,   agli   effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
venivano  a  scadenza  entro  il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti
anni.
  4.  Limitatamente  al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese
commerciali   esclusi  dall'applicazione  dei  regimi  forfetari  per
effetto  di  quanto  disposto dal comma 2 dell'articolo 6, ovvero che
optano  per  il  regime  ordinario,  il  termine  di  sessanta giorni
previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  600  (b),  e'  elevato a novanta giorni. Il
prospetto delle attivita' e passivita' esistenti al 1 gennaio 1988
deve  essere  compilato  e  vidimato  entro il 15 aprile dello stesso
anno;  per  gli  esercenti  professioni  che  optano  per  il  regime
ordinario  il  termine per l'annotazione nel repertorio annuale della
clientela e' elevato a novanta giorni per le prestazioni iniziate nel
primo  semestre  dell'anno  1988  ed  e' fissato al 31 marzo 1988 per
quelle in corso all'inizio di tale anno.
  5.  La  dichiarazione  relativa all'imposta sul valore aggiunto per
l'anno 1987 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1
febbraio e il 5 marzo 1988.
  6. Fino alla data del 31 dicembre 1988:
    a)  ai  fini  dell'applicazione  rispettivamente dei commi 9 e 10
dell'articolo   2   del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  853,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17
(a)  ,  si  considerano  ricavi  e compensi quelli considerati tali a
norma  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  597 (c) . Il criterio di imputazione per i ricavi, i compensi, le
plusvalenze e le minusvalenze, i costi e le spese e' quello stabilito
dal comma 11 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 (a);
    b)  per  la  determinazione  dei  compensi di lavoro dipendente e
degli  altri  componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e
10  dell'articolo  2  del  decreto-legge  19  dicembre  1984, n. 853,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17
(a)  ,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (c);
    c)  ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del
secondo   periodo   del   comma   9   dell'articolo  2  del  predetto
decreto-legge  n.  853  del  1984  (a),  si  applica,  in luogo della
esclusione  ivi  prevista, la disposizione dell'articolo 54, comma 4,
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (d);
    d)  continuano  ad  applicarsi  per  gli  enti non commerciali le
disposizioni  degli  articoli  72 e 72- bis del citato decreto n. 597
del 1973 (c) .
  7.   Fino  alla  stessa  data  del  31  dicembre  1988  e'  sospesa
l'applicazione  degli  articoli  50, comma 7, 79 e 80 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917 (d) . (( E' altresi' sospesa
l'applicazione  della  disposizione,  concernente i redditi derivanti
dall'esercizio  di  attivita'  organizzate prevalentemente col lavoro
del  contribuente  e  dei  suoi familiari contenuta nell'articolo 51,
comma 2, lettera a), del predetto testo unico )) (d) .
 
             (a) Per il testo dell'intero art. 2 del D.L. n. 853/1984
          si veda in appendice il riferimento alla nota (a) dell'art.
          6.
             (b)  Il  testo  dell'art.  22  del D.P.R. n. 600/1973 e'
          riportato in appendice.
             (c)  Il  testo degli articoli 72 e 72- bis del D.P.R. n.
          597/1973 e' riportato in appendice.
             (d)  Il  testo  delle disposizioni del testo unico delle
          imposte sui redditi, alle quali  il  presente  articolo  fa
          rinvio, e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 7:
             Il  testo  vigente  dell'art.  22 del D.P.R. n. 600/1973
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi) e' il seguente:
(( "Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili). -  ))
(( Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro  ))
(( giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali  ))
(( per i libri e registri da esse prescritti, le scritture         ))
(( contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle     ))
(( scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d)   ))
(( dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma    ))
(( dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e     ))
(( numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in ))
(( esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La ))
(( numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli  ))
(( uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture           ))
(( cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono   ))
(( essere eseguite non oltre sessanta giorni.                      ))
             Le   scritture   contabili  obbligatorie  ai  sensi  del
          presente decreto, di altre  leggi  tributarie,  del  codice
          civile  o  di  leggi  speciali,  ivi compresi gli eventuali
          supporti meccanografici,  elettronici  e  similari,  devono
          essere  conservate  fino  a quando non siano stati definiti
          gli  accertamenti  relativi   al   corrispondente   periodo
          d'imposta,  anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220
          del codice civile o da altre  leggi  tributarie,  salvo  il
          disposto dell'art. 2457 del detto codice. L'autorita' adita
          in   sede   contenziosa   puo'   limitare   l'obbligo    di
          conservazione  alle  scritture rilevanti per la risoluzione
          della controversia in corso.
             Fino  allo  stesso  termine  di  cui al precedente comma
          devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
          gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
          ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi  spediti
          e delle fatture emesse.
             Con  decreti del Ministro per le finanze potranno essere
          determinate modalita'  semplificative  per  la  tenuta  del
          registro   dei   beni   ammortizzabili   e   del   registro
          riepilogativo  di  magazzino,   in   considerazione   delle
          caratteristiche dei vari settori di attivita'".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 7:
             Il  testo  vigente degli articoli 72 e 72-bis del D.P.R.
          n.  597/1973 e' il seguente:
             "Art. 72 (Imprese minori). - Nei confronti delle imprese
          che secondo le  norme  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, sono ammesse alla
          tenuta della contabilita' semplificata e non  hanno  optato
          per  il  regime normale, il reddito d'impresa e' costituito
          dalla differenza tra l'ammontare  complessivo  dei  ricavi,
          delle   plusvalenze  patrimoniali  e  delle  sopravvenienze
          attive e l'ammontare complessivo dei seguenti costi:
               1)   costo  dei  beni  impiegati  nella  produzione  o
          nell'acquisto dei beni ceduti e dei  servizi  prestati,  di
          cui all'art. 53;
               2)  costo  dei  beni  di  cui agli articoli 68 e 69 di
          costo unitario non superiore a un milione di lire;
               3) quote di ammortamento dei beni di cui agli articoli
          68 e 69 di costo unitario superiore a un milione di lire;
               4) spese per le retribuzioni al personale dipendente;
               5)  compensi  e  altre  somme  corrisposti  a  terzi e
          assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o di acconto;
               6) canoni di locazione;
               7) interessi passivi;
               8) premi di assicurazione;
               9) spese per illuminazione e per energia motrice;
              10) costo dei carburanti e lubrificanti;
              11)  perdite,  sopravvenienze passive e minusvalenze di
          cui all'art. 57;
              12)  tutti gli altri costi e spese documentati. I costi
          e gli oneri non documentati sono deducibili nelle  seguenti
          percentuali  dell'ammontare  lordo  dei ricavi: 2 per cento
          dei ricavi fino a 12 milioni; 1 per cento dei ricavi  oltre
          i  12 e fino a 150 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre
          i 150 e fino ai 180 milioni. Le percentuali sono  aumentate
          rispettivamente  al  6 per cento, al 3 per cento e all'1,50
          per cento nei confronti delle imprese  indicate  nel  primo
          comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13
          ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   n.  228
          del   22   ottobre   1979,  nonche'  degli  intermediari  e
          rappresentanti di commercio.
             Il  reddito  delle  imprese  che  secondo  le  norme del
          predetto decreto sono esonerate anche  dalla  tenuta  della
          contabilita'  semplificata  e'  determinato  in  base  alla
          effettiva situazione economica dell'impresa.
             Art. 72-bis (Particolari categorie di imprese minori). -
          Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto  dalla
          legge  25  luglio 1956, n. 860 e per le imprese autorizzate
          all'esercizio delle attivita' di commercio  al  minuto,  di
          prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e
          bevande nei pubblici  esercizi  e  nelle  mense  aziendali,
          nonche' per gli intermediari e rappresentanti di commercio,
          esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo
          d'imposta,  determinati  a  norma  degli  ultimi  due commi
          dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  600,  non  abbiano  superato diciotto
          milioni di  lire,  il  reddito  imponibile  e'  determinato
          applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti
          di redditivita' e aggiungendo le  plusvalenze  patrimoniali
          eventualmente realizzate:
               a) imprese artigiane e in genere esercenti trasporti e
          attivita'      connesse,      prestazioni      alberghiere,
          somministrazioni   di   alimenti  e  bevande  nei  pubblici
          esercizi e nelle mense aziendali: sull'ammontare dei ricavi
          fino  a dieci milioni di lire il coefficiente 30 per cento,
          per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici
          milioni di lire il coefficiente 35 per cento e per i ricavi
          superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni  di
          lire il coefficiente 40 per cento;
               b)  commercianti  al  minuto  compresi  gli ambulanti;
          sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di  lire  il
          coefficiente  20  per cento, per i ricavi superiori a dieci
          milioni  ma  non  a  quattordici   milioni   di   lire   il
          coefficiente  30  per  cento  e  per  i  ricavi superiori a
          quattordici milioni di lire sino a diciotto milioni di lire
          il coefficiente 35 per cento;
               c)  vendita di generi di monopolio e di valore bollati
          postali e simili; sull'ammontare dei ricavi  fino  a  dieci
          milioni  di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi
          superiori a dieci milioni ma non a quattordici  milioni  di
          lire  il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori
          a quattordici milioni di lire fino a  diciotto  milioni  di
          lire il coefficiente 60 per cento;
               d)   intermediari   e   rappresentanti  di  commercio;
          sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di  lire  il
          coefficiente  50  per cento, per i ricavi superiori a dieci
          milioni  ma  non  a  quattordici   milioni   di   lire   il
          coefficiente  55  per  cento  e  per  i  ricavi superiori a
          quattordici milioni sino a  diciotto  milioni  di  lire  il
          coefficiente 60 per cento.
             Il   contribuente   che   non  intende  avvalersi  delle
          diposizioni del presente articolo deve darne  comunicazione
          all'ufficio nella dichiarazione annuale dei redditi".
          Con riferimento alla nota (d) all'art. 7:
             Il  testo  delle  disposizioni  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, alle quali  il  presente  articolo  fa
          rinvio,   e',   nell'ordine,  il  seguente  (per  il  testo
          dell'art. 50 si veda in  questa  appendice  il  riferimento
          alla nota (a) all'art. 4):
             "Art.  51  (Redditi  di  impresa).  - 1. Sono redditi di
          impresa  quelli  che  derivano  dall'esercizio  di  imprese
          commerciali.   Per  esercizio  di  imprese  commerciali  si
          intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
          esclusiva,  delle  attivita'  indicate  nell'art.  2195 del
          codice civile e delle attivita' indicate alle lettere b)  e
          c)  del  comma  2  dell'art.  29  che eccedono i limiti ivi
          stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.
             2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
               a)  i  redditi  derivanti  dall'esercizio di attivita'
          organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di
          servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile,
          tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del
          contribuente e dei suoi familiari;
               b)  i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere,
          cave,  torbiere,  saline,  laghi,  stagni  e  altre   acque
          interne.
             3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che
          fanno riferimento alle attivita' commerciali si  applicano,
          se  non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate
          nel presente articolo".
             "Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le plusvalenze
          dei beni relativi all'impresa, diversi da  quelli  indicati
          nel  comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito:
               a)  se  sono  realizzate  mediante  cessione  a titolo
          oneroso;
               b)  se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
          in forma assicurativa, per la perdita o  il  danneggiamento
          dei beni;
               c) se sono iscritte in bilancio;
    d)  se  i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o assegnati ai soci.
             2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          la  plusvalenza  e'  costituita  dalla  differenza  fra  il
          corrispettivo  o  l'indennizzo  conseguito,  al netto degli
          oneri accessori di diretta  imputazione,  e  il  costo  non
          ammortizzato.   Se   il  corrispettivo  della  cessione  e'
          costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
          in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
          beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio
          in denaro eventualmente pattuito.
             3.  Nell'ipotesi  di  cui alla lettera d) del comma 1 la
          plusvalenza e' costituita dalla differenza  tra  il  valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni.
             4.  Le  plusvalenze  realizzate  determinate a norma del
          comma 2 concorrono a  formare  il  reddito,  a  scelta  del
          contribuente,  per l'intero ammontare nell'esercizio in cui
          sono state realizzate o in  quote  costanti  nell'esercizio
          stesso e nei successivi ma non oltre il decimo.
             5.  Concorrono  alla  formazione  del  reddito  anche le
          plusvalenze  delle   aziende,   compreso   il   valore   di
          avviamento,  realizzate  unitariamente  mediante cessione a
          titolo  oneroso;  le  disposizioni  del  comma  4  non   si
          applicano  quando  ne e' richiesta la tassazione separata a
          norma del comma 2 dell'art. 16".
             "Art. 79 (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa dei
          soggetti che secondo le norme del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al
          regime di contabilita' semplificata e non hanno optato  per
          il  regime  ordinario  e'  costituito  dalla differenza tra
          l'ammontare dei ricavi di cui all'art.  53  conseguiti  nel
          periodo   di   imposta,  comprensivi  degli  interessi  per
          dilazione di pagamento  e  moratori,  e  l'ammontare  delle
          spese   documentate   sostenute   nel  periodo  stesso.  La
          differenza e'  aumentata  delle  plusvalenze,  o  diminuita
          delle  minusvalenze,  realizzate  ai  sensi  dell'art. 54 o
          dell'art. 66.
             2.  La  differenza,  salvo che siano tenute le scritture
          ausiliarie di magazzino, e' calcolata  senza  tenere  conto
          delle  esistenze  iniziali  e  delle rimanenze finali e con
          esclusione della parte delle spese per  acquisto  di  merci
          destinate  alla  rivendita  che  eccede il 75 per cento dei
          ricavi e della parte delle spese per  acquisto  di  materie
          prime  e  sussidiarie,  semilavorati  e merci, destinati ad
          essere impiegati nella produzione, che  eccede  il  50  per
          cento  dei  ricavi.  L'eccedenza  e'  deducibile nei cinque
          periodi di imposta successivi in  quote  costanti  o  nella
          maggior misura consentita dai suindicati limiti.
             3. Tra le spese deducibili possono essere comprese anche
          quelle sostenute per l'acquisto di beni strumentali il  cui
          costo  unitario  non  sia superiore a 1 milione di lire. Le
          quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le
          disposizioni  degli  articoli 67 e 68, a condizione che sia
          tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le  perdite  di
          beni  strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a
          norma dell'art. 66.  Non  e'  ammessa  alcuna  deduzione  a
          titolo di accantonamento.
             4. I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non
          concorrono a formare il reddito d'impresa, ma concorrono  a
          formare  il reddito complessivo del contribuente secondo le
          disposizioni relative alla categoria di appartenenza, e non
          si   considerano   conseguiti   nell'esercizio  di  imprese
          commerciali agli effetti degli articoli 16, 45 e  81  della
          lettera b) del comma 2 dell'art. 49.
             5.   Si   applicano,   oltre  a  quelle  richiamate  nei
          precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli  57,
          58, 63, 65 e 78, ai commi 1 e 2 dell'art. 62, ai commi 1, 2
          e 4 dell'art. 64, ai commi 5 e 6 dell'art. 75, ai commi  1,
          2, 3 e 6 dell'art. 76 e al comma 1 dell'art. 77.
             6.  Ai fini del presente articolo i ricavi e proventi si
          considerano conseguiti e le spese si considerano  sostenute
          nel  periodo  di imposta in cui le relative operazioni sono
          state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate  agli
          effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e a norma del
          terzo comma dell'art.  18 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600,  ovvero,  per i
          soggetti che effettuano soltanto operazioni non soggette  a
          registrazione   agli   effetti   dell'imposta   sul  valore
          aggiunto, e in ogni caso per gli interessi, i  compensi  di
          lavoro  subordinato  e gli oneri fiscali, contributivi e di
          utilita' sociale, nel periodo di imposta in cui  se  ne  e'
          verificata la percezione o l'erogazione.
             7.  Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e
          per gli esercenti le  attivita'  indicate  al  primo  comma
          dell'art.  1  del  decreto  del  Ministro  delle finanze 13
          ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   n.  288
          del  22  ottobre  1979,  il reddito d'impresa determinato a
          norma  dei  precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo   di
          deduzione  forfettaria  delle  spese non documentate, di un
          importo pari alle seguenti percentuali  dell'ammontare  dei
          ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1
          per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire;
          0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di
          lire.
             8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci
          per conto di terzi  il  reddito  determinato  a  norma  dei
          precedenti   commi   e'  ridotto,  a  titolo  di  deduzione
          forfettaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i
          trasporti  personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
          il comune in cui ha sede  l'impresa  ma  nell'ambito  della
          regione  o  delle  regioni confinanti e di lire 30 mila per
          quelli effettuati oltre tale ambito.  La  deduzione  spetta
          una  sola  volta  per  ogni  giorno  di  effettuazione  del
          trasporto, indipendentemente dal numero  dei  viaggi.  Alla
          dichiarazione   dei   redditi   deve   essere  allegato  un
          prospetto,   sottoscritto    dal    dichiarante,    recante
          l'indicazione  dei  viaggi effettuati e della loro durata e
          localita'  di  destinazione  nonche'  degli  estremi  delle
          relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di
          esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle  fatture
          o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6
          giugno 1974,  n.  298;  le  bolle  di  accompagnamento,  le
          fatture  e  le  lettere di vettura devono essere conservate
          fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
             9.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita
          semplice".
             "Art. 80 (Particolari categorie di imprese minori). - 1.
          Per le imprese artigiane iscritte negli albi previsti dalle
          leggi  25  luglio  1956, n. 860, e 8 agosto 1985, n. 443, e
          per le imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' di
          commercio  al  minuto,  di  prestazioni  alberghiere  e  di
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande   nei   pubblici
          esercizi   e   nelle   mense  aziendali,  nonche'  per  gli
          intermediari  e  rappresentanti  di  commercio,  esclusi  i
          commissionari,  se  i  ricavi  conseguiti  nel  periodo  di
          imposta,  determinati  a  norma  degli  ultimi  due   commi
          dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, non abbiano superato 18 milioni  di
          lire,  il  reddito  imponibile  e'  determinato  applicando
          all'ammontare  dei  ricavi  i  seguenti   coefficienti   di
          redditivita'  e  aggiungendo  le  plusvalenze  patrimoniali
          eventualmente realizzate:
               a)  imprese artigiane ed imprese esercenti prestazioni
          alberghiere, somministrazione di  alimenti  e  bevande  nei
          pubblici esercizi e nelle mense aziendali: 30 per cento per
          i ricavi fino a 10 milioni di lire,  35  per  cento  per  i
          ricavi  superiori  a  10  fino a 14 milioni di lire, 40 per
          cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire;
               b)  commercianti al minuto, compresi gli ambulanti: 20
          per cento per i ricavi fino a 10 milioni di  lire,  30  per
          cento  per  i  ricavi  superiori  a 10 fino a 14 milioni di
          lire, 35 per cento per i ricavi superiori a 14  milioni  di
          lire;
               c)   intermediari   e   rappresentanti  di  commercio,
          rivenditori di generi di monopolio  e  di  valori  bollati,
          postali  e  simili:  50  per  cento  per i ricavi fino a 10
          milioni di lire, 55 per cento per i ricavi superiori  a  10
          fino  a  14  milioni  di  lire,  60  per cento per i ricavi
          superiori a 14 milioni di lire.
             2. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione
          dei  redditi,  di  non  avvalersi  delle  disposizioni  del
          presente articolo.
             3.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita
          semplice".