AVVERTENZA:
   Il  testo  coordinato  e'  stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11  dicembre
1984, n. 839.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((.....))
 
                               Art. 1.
 
  1.   Il   termine   di   attuazione  del  piano  straordinario  per
l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge  11  aprile
1986, n. 113 (a), e' differito al 31 dicembre 1988, fermo restando lo
stanziamento di cui all'articolo 2 della legge medesima (a).
  2. In deroga all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 (a),
i progetti possono prevedere l'assunzione di giovani  con  anzianita'
di  iscrizione nella lista di collocamento inferiore a dodici mesi, a
condizione che si tratti di giovani in cerca di occupazione  i  quali
abbiano  conseguito  da  almeno  dodici  mesi  la laurea, il diploma,
ovvero l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21
dicembre  1978,  n.  845  (b),  e che i progetti prevedano periodi di
formazione teorica per un numero di ore non inferiore a duecento.
 
             (a)  Il  testo  degli  articoli  1  e  2  della legge n.
          113/1986 e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             Gli  articoli  1  e  2  della  legge  n. 113/1986 (Piano
          straordinario  per  l'occupazione  giovanile)  sono   cosi'
          formulati:
             "Art. 1. - 1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e
          1987, di un piano straordinario di interesse nazionale  per
          l'inserimento  in  attivita' lavorative di 40.000 giovani -
          di cui almeno 20.000 nei territori di  cui  all'articolo  1
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 -, il Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  anche con la collaborazione di
          enti e istituti di ricerca a carattere  nazionale  e  delle
          universita',  promuove  la  predisposizione,  da  parte  di
          imprese,  enti  pubblici   economici   e   loro   consorzi,
          associazioni   e  fondazioni  con  fini  di  ricerca  o  di
          assistenza tecnica ad attivita' di imprese, di progetti per
          l'assunzione,  con  il  contratto di formazione e lavoro di
          cui all'articolo 3 del decreto-legge 30  ottobre  1984,  n.
          726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di eta' compresa tra i
          18  e  i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi
          nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di
          cui  all'articolo  10, comma secondo, della legge 29 aprile
          1949, n. 264. Le imprese e gli enti  pubblici  economici  e
          loro  consorzi  possono  proporre  progetti nell'ambito del
          predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai
          sensi del successivo comma 2. In ogni caso, i  tempi  e  le
          modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  di formazione e
          lavoro devono essere definiti nei progetti presentati,  che
          devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le
          specifiche qualificazioni professionali da  acquisire,  per
          il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con
          le universita'.
             2.   In   deroga   al   comma   3  dell'articolo  3  del
          decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge 19 dicembre 1984, n. 863,
          prima richiamato, i progetti di cui al comma 1 del presente
          articolo  sono  approvati  dal  Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale,  sentito  il   Comitato   tecnico   di
          valutazione  nominato  con  decreto del Ministro medesimo e
          composto:
               a)  dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della
          formazione professionale dei lavoratori (ISFOL),  o  da  un
          funzionario dell'Istituto, da lui designato;
               b)  dal  direttore  generale  del  collocamento  della
          manodopera e dal dirigente generale  per  l'orientamento  e
          l'addestramento professionale dei lavoratori, del Ministero
          del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  nonche'  da  un
          dirigente  del Ministero del tesoro, designato dal Ministro
          del  tesoro,  con  qualifica  non  inferiore  a   dirigente
          generale;
               c)  da  sei esperti nella materia, nominati sentite le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro piu' rappresentative sul piano nazionale.
             3.  Il Comitato tecnico e' integrato, di volta in volta,
          dai rappresentanti delle regioni  nelle  quali  i  progetti
          vengono  realizzati  ed  e'  coordinato da uno dei predetti
          membri,  designato  dal  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza sociale.
             4.  La  misura del compenso da corrispondere ai suddetti
          componenti  del  Comitato  tecnico  di  valutazione   sara'
          determinata  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
             5. Ai fini dell'approvazione hanno priorita':
               a)  i  progetti da attuare nelle aree territoriali che
          presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche,
          i livelli della disoccupazione giovanile piu' elevati;
               b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera
          femminile  in  professionalita'   nelle   quali   essa   e'
          sottorappresentata;
               c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori
          ad   alta   scolarizzazione   per   profili   professionali
          particolarmente qualificati;
               d)  i  progetti  che  prevedono  l'assunzione anche di
          lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficolta'
          ad inserirsi nel mercato del lavoro;
               e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni
          sindacali  territoriali  e  di  categoria  dei   lavoratori
          aderenti  alle  organizzazioni maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale.
             6.  Ai  datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto
          sulla base dei progetti di cui al comma 1, e' concesso, per
          ogni  mensilita'  di  retribuzione  corrisposta  durante lo
          svolgimento  del  contratto  di  formazione  e  lavoro,  un
          contributo   pari   al  15  per  cento  della  retribuzione
          spettante  in  applicazione  del  contratto  collettivo  di
          categoria.  Il contributo e' elevato al 20 per cento per le
          imprese che operano nei settori dei servizi di  informatica
          e  di  telematica,  delle  produzioni  aerospaziali,  delle
          industrie meccaniche di precisione, delle  industrie  delle
          telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione
          di  elaboratori  elettronici,  macchine  elettroniche   per
          ufficio  e sistemi per l'automazione e della costruzione di
          strumenti, apparati e sistemi elettronici per il  controllo
          di  impianti  e  processi  industriali  e nel settore delle
          biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate
          nei  territori  di  cui  all'articolo  1  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo  1978,  n. 218, i contributi di cui al presente comma
          sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.
             7.  Ai  datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto
          sulla base dei progetti di cui al comma 1  e  mantenuto  in
          servizio  a  tempo  indeterminato,  e'  corrisposto, per un
          periodo di dodici mesi, un contributo mensile di L. 100.000
          per  ogni  mensilita'  di  retribuzione  corrisposta.  Tale
          contributo e' elevato a L.  200.000  per  le  aree  di  cui
          all'articolo  1  del  testo unico approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
             8.  I  lavoratori  assunti con contratto di formazione e
          lavoro, ai sensi della presente legge e dell'articolo 3 del
          decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da
          parte  dei  soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al
          versamento  dei  contributi  previdenziali  a  gestioni  di
          previdenza    sostitutive,    esclusive    ed   esonerative
          dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la    vecchiaia    e    i    superstiti,    sono   iscritti
          obbligatoriamente fin dall'assunzione con il  contratto  di
          formazione  e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno
          versati sia i contributi a  carico  dei  datori  di  lavoro
          secondo la misura fissa stabilita dal comma 6 dell'articolo
          3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito  in
          legge,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
          863, sia i contributi a carico dei  lavoratori  determinati
          in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti.
             9.  I  contributi  di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono
          cumulabili con le altre agevolazioni alle quali  il  datore
          di lavoro abbia diritto.
             10.   Con  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono  stabilite  le  modalta' di erogazione, da effettuarsi
          per il tramite  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale,  dei  contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7,
          anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti
          si  dispone  il  finanziamento  per  la  realizzazione  dei
          progetti approvati e si determinano le modalita' della  sua
          erogazione,  prevedendosi  in ogni caso il saldo finale sia
          non inferiore al  30  per  cento  e  sia  erogato  dopo  la
          verifica della documentazione delle spese sostenute. Non e'
          ammesso il rimborso delle somme  corrisposte  a  titolo  di
          retribuzione per le ore di formazione.
             11.  Sulla  base  di  apposita evidenza contabile tenuta
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale,   il
          Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale rimborsa
          annualmente al predetto Istituto le somme erogate  a  norma
          del precedente comma.
             12.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          anche su proposta  del  Comitato  tecnico  di  valutazione,
          dispone  che  siano  effettuati  controlli,  per il tramite
          dell'Ispettorato del lavoro,  all'attuazione  dei  progetti
          approvati  a  norma  dei precedenti commi 2 e 5. In caso di
          mancata o non corretta esecuzione dei  medesimi,  revoca  i
          contributi concessi.
             13.  Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno,
          il Ministro del lavoro e della previdenza sociale  effettua
          esami  congiunti  per la verifica dello stato di attuazione
          del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei
          lavoratori    e   dei   datori   di   lavoro   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
             14.  Le  modalita' di attuazione, nel settore marittimo,
          del piano straordinario  di  cui  al  precedente  comma  1,
          vengono  determinate  con decreto del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
          marina  mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
             15.  Per quanto non diversamente disposto dai precedenti
          commi si applicano  le  disposizioni  per  i  contratti  di
          formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge
          30  ottobre  1984,  n.  726,  convertito  in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863".
             "Art.  2.  -  1.  Per  far  fronte  agli oneri derivanti
          dall'attuazione, nel biennio 1986-1987, dei progetti di cui
          al  comma  1  del  precedente  articolo 1, nonche' a quelli
          derivanti dall'applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo
          articolo  1,  e'  autorizzata  la  spesa nel limite massimo
          complessivo di  lire  570  miliardi,  dei  quali  lire  279
          miliardi  saranno  iscritti  nello  stato di previsione del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire  291
          miliardi  faranno  carico  alle  disponibilita' finanziarie
          della gestione  di  cui  all'articolo  26  della  legge  21
          dicembre  1978,  n.  845.  La  somma  di  lire 279 miliardi
          affluisce alla gestione medesima.
             2.  All'onere  di  lire  279  miliardi  di  cui al comma
          precedente si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
          dello  stanziamento  iscritto  -  in  ragione  di  lire 100
          miliardi per l'anno 1985, nonche' di lire 39  miliardi  per
          l'anno  1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire
          80 miliardi per l'anno 1988 - al capitolo 6856 dello  stato
          di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  gli  anni
          medesimi ai fini del bilancio triennale 1986-1988, all'uopo
          utilizzando     lo    specifico    accantonamento    "Piano
          straordinario  per   il   sostegno   della   formazione   e
          dell'occupazione giovanile".
             3.  Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          del  lavoro  e  della previdenza sociale in ragione di lire
          139 miliardi per l'anno  1986,  di  lire  60  miliardi  per
          l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988.
             4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio".
             (b)  Il  testo  dell'art.  14 della legge n. 845/1978 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:
             L'art.  14  della  legge  n.  845/1978  (Legge-quadro in
          materia di formazione professionale) e' cosi' formulato:
             "Art.  14  (Attestato  di  qualifica).  - Al termine dei
          corsi di formazione professionale volti al conseguimento di
          una  qualifica,  gli  allievi  che  vi abbiano regolarmente
          partecipato   sono   ammessi   alle   prove   finali    per
          l'accertamento   dell'idoneita'   conseguita.   Tali  prove
          finali,  che  devono  essere  conformi  a  quanto  previsto
          dall'articolo  18,  primo comma, lettera a), sono svolte di
          fronte  a  commissioni  esaminatrici,  composte  nei   modi
          previsti   dalle  leggi  regionali,  delle  quali  dovranno
          comunque far parte esperti designati dalle  amministrazioni
          periferiche  del  Ministero della pubblica istruzione e del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  nonche'
          esperti   designati   dalle  organizzazioni  sindacali  dei
          lavoratori e dei datori di lavoro.
             Con  il  superamento  delle  prove  finali  gli  allievi
          conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base  ai
          quali  gli  uffici  di collocamento assegnano le qualifiche
          valide   ai    fini    dell'avviamento    al    lavoro    e
          dell'inquadramento aziendale.
             Gli  attestati  di  cui  sopra  costituiscono titolo per
          l'ammissione ai pubblici concorsi".