Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la sua conversione in legge. N.B. - Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 535, e 15 gennaio 1988, n. 8, ad eccezione dell'articolo 1 (a). 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ".
(a) I DD.LL. n. 535/1987 e n. 8/1988, non convertiti in legge per voto contrario della Camera il primo e per decorrenza dei termini costituzionali il secondo (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1988, e n. 63 del 16 marzo 1988), recavano "Norme in materia di occupazione e di previdenza nonche' misure immediate per il potenziamento del sistema informativo dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" il primo e "Proroga dei contributi GESCAL, norme in materia di previdenza e misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" il secondo.